Gazzetta n. 233 del 4 ottobre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2004
Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla regione Sardegna, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 7 del suddetto decreto legislativo che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono individuati in via generale, sentita la Regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla Regione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 che, tra l'altro, conferisce la delega all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti l'attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;
Sentita la Regione autonoma Sardegna;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, e per la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1.
Risorse umane
1. E' trasferito alla Regione Sardegna il contingente del 70 per cento delle complessive 482 unita' di personale, di cui all'allegata Tabella 1, appartenenti ai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, presso la direzione regionale e le direzioni provinciali del lavoro - Settore e servizio politiche del lavoro - nonche' presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.
2. Il restante contingente del 30 percento di personale permane nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle funzioni e ai compiti che rimangono allo Stato.
3. I contingenti di cui ai commi 1 e 2 possono variare in misura percentuale non superiore al 5 per cento.
4. Al contingente di cui al comma 2 si accede su domanda del personale interessato, da presentare entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Ai fini dell'opzione e' prevista la tabella di equiparazione tra il personale appartenente al comparto dello Stato e quello in servizio presso la Regione e gli enti locali, di cui all'allegata Tabella 2.
 
Art. 2.
Graduatoria regionale
1. Qualora le domande per permanere nei ruoli dello Stato risultino in numero inferiore rispetto al contingente di cui all'art. 1, comma 2, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone una graduatoria regionale tra il restante personale, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, tabella A n. 1, al fine di individuare le unita' da trasferire. La graduatoria e' predisposta sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri indicati al punto 1 della citata tabella A; i dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 hanno precedenza. A parita' di punteggio e di situazione di precedenza l'ordine e' dato dalla minore eta'.
2. Qualora le domande per permanere nei ruoli dello Stato risultino invece in numero superiore rispetto al contingente di cui all'art. 1, comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 4, tra quanti abbiano presentato istanza, una graduatoria regionale, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, tabella A n. 2, al fine di individuare le unita' da trasferire. La graduatoria e' predisposta sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri indicati al punto 2 della citata tabella A, partendo dal punteggio piu' basso. I dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 seguono in graduatoria gli altri dipendenti. A parita' di punteggio e di situazione di precedenza l'ordine e' dato dalla minore eta'.
 
Art. 3.
Garanzie per il personale trasferito
1. Al personale trasferito e' riconosciuta a tutti gli effetti la continuita' del rapporto di lavoro e l'anzianita' di servizio maturata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni modificative relative all'inquadramento del personale introdotte dai contratti di lavoro vigenti per i rispettivi ambiti di riferimento, con decorrenza anteriore alla data del trasferimento. Il personale trasferito ultima le procedure di riqualificazione presso l'amministrazione di provenienza. La regione Sardegna assume l'onere delle procedure di riqualificazione svolte dal personale trasferito. Il personale trasferito non puo' partecipare ad ulteriori procedure di riqualificazione per la medesima tornata contrattuale. Con successivi accordi, la Regione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze definiscono le modalita' di attuazione del presente comma, ferma restando la commisurazione delle risorse finanziarie alle posizioni giuridiche godute al momento del trasferimento.
3. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito alla data del trasferimento (stipendio, indennita' integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianita' e indennita' di amministrazione), ferme restando le successive dinamiche retributive previste presso l'ente di destinazione.
4. Il personale trasferito puo' permanere a domanda, da presentarsi entro dodici mesi dalla data di trasferimento nei ruoli della Regione, nel regime previdenziale proprio dei dipendenti del comparto di provenienza.
 
Art. 4.
Modalita' per il trasferimento
delle risorse umane e strumentali
1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le unita' di personale individuate secondo quanto previsto agli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono trasferite alla regione Sardegna per l'inquadramento nel ruolo provvisorio di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180.
2. Alla medesima data di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Sardegna le risorse informatiche nonche' quelle strumentali risultanti dalla ricognizione effettuata avendo riguardo alle funzioni ed ai compiti conferiti, e individuate negli inventari allegati all'apposito verbale di consegna sottoscritto tra il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il rappresentante della Regione.
 
Art. 5.
Determinazione e attribuzione delle risorse finanziarie
per l'esercizio delle funzioni delegate
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da attribuire alla regione Sardegna per lo svolgimento delle funzioni delegate.
2. In sede di prima applicazione, le risorse finanziarie da attribuire sono determinate, sentita la Regione, in misura pari alle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato per il personale trasferito e con la medesima percentuale del personale trasferito sul totale di quello in servizio, per le correlate spese di funzionamento sostenute per il Settore e Servizio politiche del lavoro, nell'ultimo esercizio finanziario durante il quale le funzioni e i compiti trasferiti sono stati integralmente svolti. Successivamente, la determinazione dei rimborsi spettanti alla Regione viene effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 180 del 2001.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, in caso di infruttuoso esperimento delle procedure di cui all'art. 2 del presente decreto, ai fini del raggiungimento del contingente numerico di cui all'art. 1, sono determinate le risorse finanziarie connesse alle cessazioni dal servizio, verificatesi a vario titolo, del personale individuato con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.
 
Art. 6.
Successione nei contratti
1. A decorrere dalla data di cui all'art. 4, comma 1, la regione Sardegna subentra nei contratti in corso, oltre che nella titolarita' di tutti gli altri rapporti, attivi e passivi facenti capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 7.
Sistema informativo del lavoro
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce le risorse informatiche, in relazione alle funzioni conferite, assegnate alla direzione regionale del lavoro - Settore politiche del lavoro, alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, e alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, come individuate negli appositi inventari di cui all'art. 4, comma 2.
2. Sono a carico della regione Sardegna la conduzione e la manutenzione dei sistemi, secondo gli standard definiti a livello nazionale.
3. I prodotti sviluppati nell'ambito del sistema informativo lavoro, coerenti con l'architettura del SIL, sono messi a disposizione della regione Sardegna nella forma del codice sorgente.
 
Art. 8.
Disposizioni finali
1. L'esercizio da parte della regione Sardegna delle funzioni conferite ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2001 decorre dalla data, di cui all'art. 4, comma 1, alla quale avra' luogo l'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2004
p. Il Presidente: La Loggia
 
Tabella 1

TABELLA DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 APRILE 2001, N. 180, INTERESSATO AL
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SARDEGNA

Contingente complessivo interessato al trasferimento (ai sensi dell'art. 1, comma 1): 482 unita' di personale:

Totale Sardegna

Posizione economica C3S.... |18 Posizione economica C3.... |3 Posizione economica C2.... |36 Posizione economica C1.... |24 Posizione economica B3.... |129 Posizione economica B2.... |232 Posizione economica B1.... |32 Posizione economica AlS.... |3 Posizione economica A1.... |5
Totale . . . |482

di cui:

Direzione regionale Cagliari

Posizione economica C3S.... |2 Posizione economica C3.... |0 Posizione economica C2.... |2 Posizione economica C1.... |2 Posizione economica B3.... |6 Posizione economica B2.... |6 Posizione economica B1.... |6 Posizione economica AlS.... |0 Posizione economica A1.... |0
Totale . . . |24

Direzione provinciale Cagliari e Scica

Posizione economica C3S.... |5 Posizione economica C3.... |1 Posizione economica C2.... |16 Posizione economica C1.... |6 Posizione economica B3.... |54 Posizione economica B2.... |71 Posizione economica B1.... |19 Posizione economica A1S.... |0 Posizione economica A1.... |5
Totale . . . |177

Tabella 2

Tabella di equiparazione

=====================================================================
| Tabella di cui al D.P.C.M.
CCNL Comparto Ministeri | 14 dicembre 2000 n.446 ===================================================================== Area Al (ex lª, 2ª, 3ª qualifica) |Categoria A --------------------------------------------------------------------- Area Al Super |Categoria A --------------------------------------------------------------------- Area B 1 (ex 4ª qualifica) |Categoria B --------------------------------------------------------------------- Area B2 (ex 5ª qualifica) |Categoria B --------------------------------------------------------------------- Area B3 (ex 6ª qualifica) |Categoria C --------------------------------------------------------------------- Area B3 Super |Categoria C --------------------------------------------------------------------- Area C1 (ex 7ª qualifica) |Categoria D --------------------------------------------------------------------- Area C1 Super |Categoria D --------------------------------------------------------------------- Area C2 - C3 (ex 8ª e 9ª | qualifica) |Categoria D --------------------------------------------------------------------- Area C 3 Super |Categoria D --------------------------------------------------------------------- Dirigenti |Dirigenti
 
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