Gazzetta n. 233 del 4 ottobre 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 2004, n. 247 |
Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e societa' non piu' operative dal registro delle imprese. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numero 9; Visto l'articolo 2190 del codice civile; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003; Acquisiti i pareri della X Commissione della Camera dei deputati in data 26 febbraio 2004 e della 10ª Commissione del Senato della Repubblica in data 30 marzo 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «camera di commercio»: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) «registro delle imprese»: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; c) «ufficio del registro delle imprese»: l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA); d) «giudice del registro»: il giudice delegato a vigilare sulla tenuta del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile e dell'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580; e) «conservatore»: il conservatore di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580; f) «commissione provinciale per l'artigianato»: la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443; g) «cancellazione»: l'annotazione nel registro delle imprese della cessazione dell'impresa o del fatto estintivo della societa'.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari». - La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Si trascrive il testo dell'art. 20 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59: «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto. 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica; e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste; f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale; 5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi; i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato; l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente; m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma; n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati. 7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi: a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo; e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo. 10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione. 11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.». - Si riporta il n. 9) dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999»: «9. Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, societa', consorzi ed altri enti non piu' operativi. Legge 16 dicembre 1977, n. 904; Legge 7 maggio 1986, n. 150; Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544; Legge 29 dicembre 1993, n. 580.». - Si riporta il testo dell'art. 2190 del codice civile: «Art. 2190 (Iscrizione d'ufficio). - Se un'iscrizione obbligatoria non e' stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro puo' ordinarla con decreto.». - La legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., reca «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, S.O., reca «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580: «Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. (Abrogato). 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare: a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni; b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti; c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese; d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese. 9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali. 10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8.». - Si riporta il testo dell'art. 2188 del codice civile: «Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro e' pubblico.». - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443, «Legge-quadro per l'artigianato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199: «Art. 10 (Commissioni provinciali per l'artigianato). - La commissione provinciale per l'artigianato e' costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed e' composta da almeno quindici membri. Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente. Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni. Nel terzo rimanente dovra' essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti. Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.».
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| Art. 2. Cancellazione dell'impresa individuale
1. Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze: a) decesso dell'imprenditore; b) irreperibilita' dell'imprenditore; c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attivita' dichiarata. 2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di cancellazione dell'impresa ai sensi del comma 3. 3. L'ufficio del registro delle imprese, rilevata una delle circostanze indicate al comma 1, lettere a), b), c) e d), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica dell'imprenditore, richiede l'annotazione della cessazione o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attivita' ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento di cancellazione e' data notizia mediante affissione all'albo camerale. 4. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate inviate, ovvero, in caso di irreperibilita' presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 3, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale, senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro ai sensi del comma 3, il conservatore trasmette gli atti al giudice del registro che puo' ordinare con decreto la cancellazione dell'impresa. 5. La trasmissione degli atti al giudice del registro e' annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze che motivano la richiesta di cancellazione. 6. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilita' di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La determinazione di non procedere alla riscossione e' motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580: «Art. 17 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal consiglio ed e' composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal presidente della giunta regionale, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha sede la camera di commercio. 2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni. 3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio. 4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita' allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti redige altresi' una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni. 5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione. 6. I revisori dei conti rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio. 7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle societa' per azioni, in quanto compatibili.». «Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione; b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5; c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; e) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; g) altre entrate e altri contributi. 2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato in base al seguente metodo: a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni; b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere; c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti; d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potra' comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio. 6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento.».
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| Art. 3. Cancellazione della societa' semplice, della societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita semplice
1. Il procedimento per la cancellazione della societa' semplice, della societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita semplice e' avviato quando l'ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze: a) irreperibilita' presso la sede legale; b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d) mancata ricostituzione della pluralita' dei soci nel termine di sei mesi; e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita. 2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della societa' stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attivita' sociale della societa'. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento e' data notizia mediante affissione all'albo camerale. Nelle lettere raccomandate e nell'avviso affisso all'albo camerale sono indicati gli effetti ricollegati, ai sensi del comma 3, al mancato riscontro. 3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilita' presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma 2, il conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale puo' nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, puo' trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della societa'. 4. La trasmissione degli atti al giudice del registro e' annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze accertate. 5. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilita' di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La determinazione di non procedere alla riscossione e' motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Nota all'art. 3: - Per il testo degli articoli 17 e 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si vedano le note all'art. 2.
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| Art. 4. Imprese artigiane
1. L'ufficio del registro delle imprese che rileva nei confronti di imprese artigiane iscritte negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese, una o piu' delle circostanze previste dall'articolo 2, comma 1, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 1, per le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, ne da' notizia, entro quindici giorni dall'avvenuta rilevazione, alla commissione provinciale dell'artigianato per gli adempimenti di competenza. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze rilevate dall'ufficio. 3. L'ufficio del registro delle imprese procede alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalita' previste dall'articolo 2, commi 5 e 6, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 5, per le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice. La determinazione di non procedere alla riscossione e' motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Marzano, Ministro delle attivita' produttive Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 368
Note all'art. 4: - Per i riferimenti della legge 8 agosto 1985, n. 443, si vedano le note all'art. 1. - Per il testo degli articoli 17 e 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si vedano le note all'art. 2.
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