Gazzetta n. 232 del 2 ottobre 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 21 settembre 2004, n. 32
Modalita' operative per la concessione degli aiuti ai mosti d'uva concentrati e ai mosti d'uva concentrati rettificati, utilizzati per l'aumento della gradazione alcolica dei vini, per la campagna 2004/2005. Regolamento (CE) della Commissione n. 1623 del 25 luglio 2000.

Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Direzione
generale delle politiche
comunitarie ed internazionali -
Direzione generale delle politiche
agricole agro industriali e
nazionali - Ispettorato centrale
repressione frodi
Al Comando carabinieri del
Ministero delle politiche agricole
Al Comando carabinieri per la
sanita'
Agli Assessorati dell'agricoltura
delle regioni
All'Istituto regionale della vite e
del vino
Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia delle dogane -
Comando generale Guardia di finanza
- Ufficio operativo
All'AGEA - Servizio di controllo
interno - Ufficio esecuzione
pagamenti - Servizio tecnico

La pratica dell'aumento della gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti a monte dei vini da tavola e dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), di cui al capo III, art. 34 del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, e' disciplinata dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003 e dalla circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003.
I produttori che intendano beneficiare degli aiuti comunitari previsti dall'art. 34 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 per i mosti di uve concentrati (MC) e i mosti di uve concentrati rettificati (MCR) utilizzati, dovranno osservare le condizioni e modalita' stabilite per aumentare il titolo alcolometrico dei prodotti vinicoli per i quali ai sensi del citato regolamento e' stato autorizzato detto aumento.
Per quanto riguarda l'intervento per l'utilizzazione in vinificazione dei mosti d'uva concentrati e dei mosti d'uva concentrati rettificati, gli importi degli aiuti sono stati riconfermati nella misura prevista nella campagna precedente, come segue:

=====================================================================
Zona viticola | Prodotto | Euro % VOL/HL ===================================================================== C2 |M.C. |1,446 C2 |M.C.R. |1,955 C3 |M.C. |1,699 C3 |M.C.R. |2,206

A. Condizioni per la pratica dell'arricchimento
Le operazioni di arricchimento sono permesse soltanto quando il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti a monte del vino e' per il vino da tavola di almeno 8% vol. nella zona viticola C1b, 8,5% vol. nella zona viticola CII e 9% vol. nella zona viticola CIIIb; per il V.Q.P.R.D., di almeno 9% vol. nella zona viticola C1b, 9,5% vol. nella zona viticola CII e 10% vol. nella zona viticola CIIIb.
L'aggiunta di mosto di uve concentrato (M.C.) e di mosto di uve concentrato rettificato (M.C.R.) non puo' avere l'effetto di aumentare:
di oltre il 2% vol. il titolo alcolometrico;
di oltre il 6,5% il volume iniziale del prodotto oggetto delle operazioni di arricchimento.
Inoltre, per i vini da tavola, il titolo alcolometrico volumico dei prodotti oggetto delle operazioni di arricchimento non deve risultare superiore al 12,5% vol. per la zona viticola CIb, 13% vol. per la zona viticola CIIb e 13,5% vol. per la zona viticola CIIIb.
L'arricchimento con il mosto d'uva concentrato o concentrato rettificato puo' essere eseguito, fino al 31 dicembre 2004, solamente sulle uve fresche, sul mosto di uva, sul mosto di uva parzialmente fermentato e sul vino nuovo ancora in fermentazione nella stessa zona viticola in cui le uve fresche sono state raccolte.
Per la determinazione del titolo alcolometrico potenziale del mosto concentrato e/o rettificato riferito al grado rifrattometrico si dovra' utilizzare la tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000.
Qualora si tratti di prodotti provenienti da altri Paesi comunitari si richiama l'attenzione che gli stessi possono beneficiare degli aiuti comunitari a condizione che il documento che accompagna la merce o altra documentazione rilasciata dall'autorita' di controllo del Paese di provenienza, attesti che il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente da uve da vino od a duplice attitudine (lettera D, 4° periodo).
Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole 26 luglio 2000, la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate costituisce il presupposto per l'accesso alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui al regolamento CE n. 1493/99.
Cio' significa che il richiedente deve essere pienamente consapevole che, in caso di acquisto di uve o mosti, la eventuale mancata presentazione, da parte del suo fornitore, delle dichiarazioni delle superfici vitate e delle dichiarazioni vitivinicole comportera', a suo sfavore, la riduzione od esclusione dell'aiuto all'arricchimento, come previsto dal regolamento CE n. 1282/01, dal decreto ministeriale 1° agosto 1995 e dal decreto ministeriale 26 luglio 2000, anche se e' stato compilato e presentato il modello F1.
B. Scritture contabili obbligatorie Registri di carico e scarico (art. 11 regolamento (CE) n. 884/01).
L'operatore che procede alla pratica dell'arricchimento e' soggetto all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, preventivamente timbrati e vidimati dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio (di seguito denominato «organo di controllo» ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2003) oppure dai comuni (decreto dirigenziale del 22 novembre 1999, Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000) da cui risulti anche il passaggio a vino da tavola finito del prodotto arricchito, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 884/01 e dal decreto ministeriale n. 768/1994. Registro degli arricchimenti (art. 14 regolamento (CE) n. 884/01).
Lo stesso operatore ha l'obbligo della tenuta del registro relativo all'aumento del titolo alcolometrico, che deve essere timbrato e vidimato come il registro di carico e scarico sopracitato, e contenere tutte le indicazioni previste dal regolamento (CE) n. 884/01.
In tale registro devono essere annotate le operazioni di arricchimento con l'osservanza delle modalita' e dei termini prescritti dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000, e comunque prima della fine di ogni singola operazione.
Al compimento dell'ultima operazione di arricchimento della campagna vitivinicola il registro viene chiuso, con l'indicazione dei totali e dei quantitativi eventuali di V.Q.P.R.D. declassati in vino da tavola, dopo l'avvenuto arricchimento. Registro di fabbricazione o elaborazione del concentrato (art. 14 regolamento (CE) n. 884/01).
Coloro che producono nei propri impianti mosti di uve concentrati e/o mosti di uve concentrati rettificati, a partire da materie prime acquistate o lavorate per conto terzi, oltre ai registri precedentemente indicati, devono tenere un registro in cui deve essere evidenziata la zona viticola di provenienza dei mosti muti trasformati in MC o MCR, tenendo separati i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nelle zone viticole CIb e CIIb da quelle raccolte nella zona viticola CIIIb.
Nello stesso registro devono essere riportati i dati menzionati all'art. 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 884/01. Registro di magazzino del concentrato (art. 15 regolamento (CE) n. 884/01).
Qualora, prima della consegna all'utilizzatore, il fabbricante del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato rettificato trasferisca in altro deposito tutta o una parte dei MC e MCR ottenuti, deve trascrivere separatamente nel registro di carico e scarico relativo a ciascuno deposito (timbrato e vidimato dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi) i prodotti trasferiti rispettando le rispettive zone viticole di provenienza, nonche' riportare i dati prescritti dall'art. 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 884/01. Dichiarazione preventiva delle operazioni di arricchimento.
L'operatore, prima di iniziare le operazioni di arricchimento, deve far pervenire agli uffici periferici dell'organo di controllo competenti per territorio una dichiarazione conforme al modello allegato alla circolare del Ministero delle politiche agricole del 1° agosto 2003, contenente le indicazioni prescritte all'art. 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 (generalita' del dichiarante, designazione dei prodotti base da arricchire, prodotto utilizzato (MC e/o MCR) ecc.) (vedi modello A).
La dichiarazione preventiva relativa ad ogni singola operazione di arricchimento, dovra' pervenire agli uffici periferici dell'organo di controllo entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello di svolgimento dell'operazione di arricchimento, anche per telefax, o per posta elettronica agli indirizzi email degli stessi, pubblicati sul seguente sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali: www.politicheagricole.it/icrf/home.asp
E' a carico del richiedente l'onere di verificare che la comunicazione pervenga al competente organo di controllo nel termine previsto, considerato che per determinare il rispetto del suddetto termine fa fede la data di ricevimento della dichiarazione.
Per le comunicazioni inviate tramite fax o posta elettronica, fa fede la data e l'ora di spedizione risultante dalle ricevute, sempre che il ricevente non abbia comunicato al mittente la mancata, totale o parziale, ricezione della comunicazione medesima.
Le operazioni di arricchimento effettuate senza il rispetto dei termini, modalita' e registrazioni suindicati, non saranno ammesse a beneficiare degli aiuti comunitari.
C. Documenti di accompagnamento
Si ricorda che i documenti di accompagnamento dei mosti di uve concentrati e/o concentrati rettificati devono recare tutte le indicazioni prescritte dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 884/01. D. Dichiarazione di fabbricazione dei mosti di uva concentrati e
concentrati rettificati
La dichiarazione di fabbricazione, di cui al modello D, e' il documento con il quale il fabbricante del MC o del MCR attesta che i quantitativi (in peso netto) di prodotti consegnati a terzi od utilizzati direttamente per le operazioni di arricchimento, rispondono ai requisiti di legge e sono originari di determinate zone viticole.
Tale dichiarazione deve altresi' precisare il grado rifrattometrico % a 20° C, il luogo di spedizione e quello di arrivo della merce e deve fornire i dati identificativi del documento che accompagna il prodotto.
Ogni dichiarazione deve riguardare soltanto i prodotti ottenuti nel corso della stessa campagna vitivinicola.
Per i prodotti originari della zona CIIIa e CIIIb (fuori del territorio italiano), il fabbricante e' tenuto, altresi', a trasmettere agli Uffici periferici dell'organo di controllo, un attestato dell'organismo di intervento del Paese da cui e' originario il prodotto, dal quale risultino i seguenti dati:
nome del produttore, documenti di accompagnamento, natura del prodotto, peso netto, grado rifrattometrico % a 20° C, luogo di partenza della merce;
dichiarazione del fornitore attestante che il prodotto e' proveniente esclusivamente dalle varieta' di viti raccomandate o autorizzate di cui all'art. 42 del regolamento (CE) n. 1493/99.
Tale attestato dovra' essere in ogni caso accompagnato da relativa traduzione in lingua italiana sotto la diretta responsabilita' del fabbricante.
Qualora il mosto concentrato e/o rettificato venga venduto dal fabbricante ad un intermediario, quest'ultimo dovra' consegnare all'acquirente la dichiarazione di fabbricazione rilasciatagli dal fabbricante.
I trasformatori di MC che direttamente concentrano il mosto e lo utilizzano, devono allegare alla pratica di arricchimento il relativo modello D.
E. Controlli sulle operazioni di arricchimento
Organi delegati al controllo, in virtu' degli accordi intercorsi con l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali (che assicura una costante azione di coordinamento) sono gli Uffici periferici dell'Ispettorato medesimo territorialmente competenti, che gia' da anni svolgono tale compito con assoluta garanzia di competenza e professionalita'.
Tali Uffici segnaleranno a questa Agenzia eventuali irregolarita' riscontrate nel corso dei controlli diretti ad accertare il rispetto, da parte degli operatori, della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
In particolare, in conformita' a quanto gia' previsto nella gia' citata normativa ministeriale che disciplina le operazioni di arricchimento, al termine delle operazioni di arricchimento e previa richiesta dell'operatore i predetti uffici verificheranno, per ogni singola richiesta di contributo, la regolare tenuta dei registri di carico e scarico e del registro di fabbricazione del mosto concentrato e/o rettificato utilizzato per l'arricchimento e relativo modello D.
Inoltre occorre verificare la tenuta del registro degli arricchimenti secondo le norme imposte dalla legislazione vigente sia comunitaria che nazionale, relativamente alla completezza di tutte le informazioni previste quali:
estremi delle dichiarazioni preventive;
numero e data di presentazione delle stesse;
data in cui hanno effettivamente avuto luogo le operazioni di arricchimento;
quantita' del vino oggetto della pratica di arricchimento suddiviso per vino da tavola e V.Q.P.R.D.;
dati relativi alla quantita' del prodotto arricchito e zona viticola;
quantita' e qualita' del mosto utilizzato e relativa zona di provenienza;
prodotto ottenuto e relativa gradazione alcolica ottenuta;
percentuale di aumento del titolo alcometrico (non superiore a 2% vol.) e del volume iniziale dei prodotti da arricchire (non piu' del 6,5%) nonche' l'indicazione dell'eventuale declassamento del V.Q.P.R.D. a vino da tavola, dopo l'operazione di arricchimento.
Dopo aver provveduto alla verifica della documentazione di cantina necessaria ai fini della richiesta del contributo, l'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi competente per territorio, trasmettera' entro la data del 1° aprile 2005, direttamente a questa Agenzia - Ufficio vino ed aiuti comunitari, via Torino, 45 (00184) Roma, l'attestato/lista di controllo delle operazioni di arricchimento redatto secondo l'allegato modello C, riportante l'analisi delle operazioni di verifica effettuate e l'approvazione, o meno, delle operazioni stesse.
Al fine di semplificare gli adempimenti da parte degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, la comunicazione all'Agea dell'esito dei controlli effettuati avviene inviando esclusivamente il suddetto attestato (da anticipare via telefax al numero Agea 06/4453940) mantenendo invece agli atti la documentazione di supporto.
In conformita' a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1663/95, la documentazione dovra' essere conservata ordinatamente in appositi fascicoli per almeno dieci anni, registrandone l'ubicazione anche in vista di eventuali controlli disposti dagli organi di supervisione comunitari e nazionali.
Si pregano gli Ispettorati di compilare gli attestati/liste di controllo (modelli C) in modo completo e di inviarli all'Agea con tempestivita' e comunque entro la data suindicata del 1° aprile 2005, trattandosi di documenti fondamentali per l'erogazione dell'aiuto nei tempi previsti dalla normativa comunitaria e quindi per il riconoscimento della spesa effettuata a carico del Feoga-Sez. Garanzia.
F. Domanda di concessione dell'aiuto
La domanda per la concessione dell'aiuto deve essere compilata esclusivamente su apposito modulo numerato con un codice identificativo univoco a barre (modello B) predisposto dall'Agea.
Per facilitare il reperimento di tale modello, l'Agea ha predisposto sul sito internet www.sian.it, una funzione disponibile per la stampa del modello in bianco (fino ad un massimo di dieci modelli per ogni accesso), nell'area «Modulistica», dal quale potra' essere stampato gratuitamente.
Il modulo dovra' essere utilizzato in originale in quanto il codice a barre fungera' da identificativo unico.
Requisiti necessari per la stampa della modulistica, da qualsiasi postazione munita di personal computer collegato alla rete internet, sono i seguenti:
Adobe Acrobat Reader 5.5 (o superiore);
Internet Explorer 5.5 (o superiore) oppure;
- Mozilla FireFox 0.8 (o superiore);
- Netscape 7.1 (o superiore).
Il modulo di domanda potra' comunque essere eventualmente e gratuitamente scaricato presso le postazioni internet dell'Agea o delle regioni.
Le modalita' di compilazione della domanda sono disponibili nelle «Note esplicative» presenti nell'area «Servizi - Software e manuali - Manuali».
Il suddetto modulo di domanda, una volta compilato, dovra' essere presentato in duplice copia (originale ed una copia fotostatica semplice) all'AGEA - Ufficio vino ed aiuti comunitari, via Torino, 45 (00184) Roma, entro due mesi dalla data di completamento dell'ultima operazione di arricchimento relativa alla campagna di riferimento (art. 14 regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000).
Nel caso di arricchimento effettuato in piu' depositi appartenenti alla medesima ditta, costituisce «ultima operazione» quella eseguita per ultima in uno qualsiasi dei depositi stessi.
Tutte le domande compilate dalla ditta, distintamente per ciascun deposito, dovranno essere trasmesse con lo stesso plico, dovendosi procedere ad un'unica liquidazione del contributo.
Si fa presente che, in ogni caso, la ditta richiedente deve indicare sul modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale, poiche' la mancata indicazione dello stesso costituisce motivo di anomalia.
Alla domanda di aiuto devono essere allegati i seguenti documenti, in duplice copia:
1) copia del frontespizio del registro di arricchimento e di tutte le pagine corrispondenti alle operazioni di arricchimento per le quali viene richiesto il contributo;
2) modello di introduzione del mosto (Modello E) indicante le vasche nelle quali e' stato depositato il mosto concentrato e/o rettificato con la relativa capacita' e la quantita' introdotta in ciascuna vasca, distinguendo tra prodotto acquistato e prodotto di produzione propria (autoconcentrazione) e conto lavorazione terzi;
3) dichiarazione di fabbricazione in originale del mosto concentrato e/o rettificato (Mod. D);
4) elenco dei quantitativi dei mosti e vini in fermentazione e relativa zona vinicola, con l'indicazione dei documenti di accompagnamento e gradazione potenziale;
5) certificato di iscrizione al Registro delle imprese, da cui risulti che la ditta si trova nel libero esercizio dei propri diritti e che non e' sottoposta a dichiarazione di fallimento o ad altre procedure concorsuali;
6) i produttori devono presentare alla Prefettura di competenza, e per conoscenza all'Agea, domanda per la richiesta del certificato antimafia che verra', dalla stessa Prefettura, trasmesso direttamente all'Agea per richieste di aiuto di importi superiori a Euro 154.937,07 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1998).
Detta certificazione non e' necessaria, invece, per le domande di aiuto di importo fino a Euro 154.937,07.
G. Pagamento anticipato dell'aiuto
I produttori possono chiedere, non prima del 1° gennaio 2005, il pagamento di un anticipo corrispondente all'aiuto calcolato sui prodotti utilizzati per l'aumento del titolo alcometrico richiesto, previa costituzione di una cauzione a favore dell'Agea, pari al 120% dell'aiuto medesimo. Alla cauzione dovra' essere allegata una copia fotostatica.
Lo schema della fidejussione e' quello di cui all'allegato G della presente circolare.
Alla domanda di anticipo dovra' essere comunque allegata tutta la documentazione indicata al punto F del presente documento. H. Controlli con le dichiarazioni vitivinicole e delle superfici
vitate
Si fa presente che viene preliminarmente controllata la presenza e la correttezza del codice fiscale indicato nella domanda, previo incrocio con l'anagrafe tributaria.
Eventuali incongruenze dello stesso, ove non sanabili d'ufficio, costituiranno anomalia.
Di seguito vengono descritti i criteri applicati per il controllo di tutte le domande di aiuto del settore vino - Camp. 2004/2005 con le dichiarazioni vitivinicole e le dichiarazioni delle superfici vitate.
Il controllo, effettuato attraverso incroci tra le banche dati informatizzate, mira a definire l'ammissibilita' all'aiuto attraverso l'accertamento della regolarita' degli adempimenti previsti per i produttori, ai sensi del reg. CE della Commissione n. 1282/01, del decreto ministeriale del 1° agosto 1995 e successive modifiche (relativi alle dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino) e del decreto ministeriale del 26 luglio 2000 (relativo alle dichiarazioni delle superfici vitate).
Oggetto di controllo e' tutta la documentazione prodotta dai richiedenti l'aiuto, in particolar modo la presenza della dichiarazione vitivinicola (raccolta uva e produzione vino) del soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria per il diritto all'aiuto; nel caso quindi di assenza di tale dichiarazione, l'Agea non potra' procedere all'erogazione del beneficio stesso.
Per quanto attiene l'esame delle dichiarazioni vitivinicole del richiedente l'aiuto, il controllo viene svolto nei seguenti modi:
1) caso in cui il richiedente l'aiuto sia produttore di uve e trasformatore delle stesse, il quale non riceve uve e/o altri prodotti a monte del vino.
Il controllo viene effettuato prendendo i dati indicati nel quadro C, sez. I (raccolta uve) e sez. II (dichiarazione delle superfici vitate) della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto.
Per cio' che riguarda le modalita' di compilazione della dichiarazione vitivinicola, si rimanda alle indicazioni contenute nelle istruzioni a tal fine predisposte.
Attraverso i riferimenti indicati nella sez. II (codice fiscale, partita IVA, codice a barre della dichiarazione superfici vitate) viene controllata la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i delle superfici vitate.
In caso di mancato riscontro della dichiarazione delle superfici vitate (anomalia segnalata di tipo «2»), viene applicata una penalita' nella quantificazione dell'aiuto da erogare secondo la metodica menzionata nel paragrafo «Calcolo penalita' da applicare all'aiuto»;
2) caso in cui il richiedente l'aiuto sia e trasformatore e produttore di uve proprie che riceva anche uve e/o altri prodotti a monte del vino.
Il controllo viene effettuato prendendo in considerazione:
A. i dati indicati nel quadro C, sez. I (raccolta uve) e sez. II (dichiarazione delle superfici vitate) della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto;
B. l'elenco degli attestati di consegna allegati alla dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto (allegati F1 e F2).
Per il punto A, attraverso i riferimenti indicati nella sez. II (codice fiscale, partita IVA, codice a barre della dichiarazione superfici vitate) viene controllata la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i superfici vitate.
In caso di mancato riscontro della dichiarazione delle superfici vitate (anomalia segnalata di tipo «2»), viene applicata una penalita' nella quantificazione dell'aiuto da erogare secondo la metodica menzionata nel paragrafo «Calcolo penalita' da applicare all'aiuto».
Per il punto B, sulla base degli attestati di consegna allegati alla dichiarazione vitivinicola vengono individuati i fornitori che hanno ceduto uve e/o altri prodotti a monte del vino al soggetto richiedente l'aiuto.
Per ogni fornitore il controllo viene svolto nel seguente modo:
1. Verifica della presenza della dichiarazione vitivinicola (raccolta uve e/o produzione vino) per i fornitori che hanno compilato l'allegato di tipo F1.
In caso di mancato riscontro della dichiarazione vitivinicola (anomalia segnalata di tipo «7»), viene applicata una penalita' nella quantificazione dell'aiuto da erogare, sulla base della superficie viticola da cui ha avuto origine la fornitura di uve del produttore al richiedente l'aiuto (per il calcolo della penalita' vedi paragrafo «Calcolo penalita' da applicare all'aiuto»).
La superficie di fornitura e' individuata considerando il quadro F, riga F4, colonne 2 e 7 dell'allegato F1.
2. Verifica della presenza della dichiarazione delle superfici vitate per tutti i fornitori che abbiano compilato sia l'allegato di tipo F1 sia di tipo F2.
Nel caso di allegato di tipo F1, una volta riscontrata la presenza della dichiarazione vitivinicola, viene verificata l'eventuale compilazione del quadro C della dichiarazione (sez. I e sez. II).
Se detto quadro viene compilato, con i riferimenti indicati nella sez. II (codice fiscale, partita IVA, codice a barre della dichiarazione superfici vitate) viene controllata la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i superfici vitate.
Nel caso di allegato di tipo F2, il controllo viene effettuato considerando i dati riportati nel quadro C (sez. I e II).
Con i riferimenti indicati nella sez. II (codice fiscale, partita IVA, codice a barre della dichiarazione superfici vitate) viene controllata la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i superfici vitate.
In caso di mancato riscontro della dichiarazione delle superfici vitate (anomalia segnalata di tipo «2»), viene applicata una penalita' nella quantificazione dell'aiuto da erogare, sulla base della superficie viticola da cui ha avuto origine la fornitura di uve del produttore al richiedente l'aiuto (per il calcolo della penalita' vedi paragrafo «Calcolo penalita' da applicare all'aiuto»).
La superficie di fornitura e' individuata considerando il quadro F, riga F4, colonne 2 e 7 per l'allegato di fornitura F1 e quadro C, sez. I, riga C6, colonna 4, per l'allegato di fornitura F2;
3. caso in cui il richiedente l'aiuto sia trasformatore (senza l'apporto della produzione di uve proprie) il quale riceva uve e/o altri prodotti a monte del vino.
Il controllo viene effettuato prendendo in considerazione:
1. i dati eventualmente indicati nel quadro C, sez. II (dichiarazione delle superfici vitate) della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto;
2. l'elenco degli attestati di consegna allegati alla dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto (allegati F1 e F2).
Per le modalita' di controllo, si segue la procedura indicata per il precedente caso 2. Calcolo penalita' da applicare all'aiuto
Qualora, nel corso dei controlli, vengano individuate delle anomalie di tipo «2» e/o «7», sia per il richiedente l'aiuto che per un suo fornitore, l'Agea procedera' ad applicare una penalita' all'aiuto da erogare calcolata nel seguente modo:
A = ((B - C) / B) * 100 dove:
A = percentuale di riduzione;
B = superficie totale di produzione del richiedente l'aiuto;
C = superficie totale consentita.
In particolare, la superficie totale di produzione e' individuata nel dato indicato nel quadro G, sez. II, riga G8, colonna 5, nella dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto.
La superficie totale consentita e' data dalla somma di:
1. la superficie totale di raccolta (quadro C, sez. I, riga C6, colonna 4) della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto con assenza di anomalie 2;
2. la superficie totale di fornitura (quadro F, riga F4) colonne 2 e 7 per l'allegato di fornitura F1 e quadro C, sez. I, riga C6, colonna 4, per l'allegato di fornitura F2) degli allegati alla dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto per i fornitori con assenza di anomalie 2 e 7.
Le risultanze del controllo con le modalita' suindicate vengono trasmesse ai beneficiari per i quali sono state riscontrate anomalie affinche' effettuino un riscontro con le risultanze della documentazione in proprio possesso.
Ove non si concordi con le risultanze dei controlli effettuati, e quindi con le anomalie notificate, i beneficiari dovranno produrre ad AGEA, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata di Agea che segnala l'anomalia, la documentazione necessaria per la sanatoria e precisamente:
per le anomalie di tipo 2 copia conforme all'originale della dichiarazione delle superfici vitate presentata presso lo sportello della regione o lo sportello centrale AGEA;
per le anomalie di tipo 7 copia conforme all'originale della dichiarazione vitivinicola di raccolta e/o produzione presentata dal fornitore per la campagna 2004/2005.
Decorso il suddetto periodo di trenta giorni, il procedimento istruttorio di definizione della domanda di aiuto si intendera' concluso sulla base della documentazione gia' in possesso di Agea nonche' di quella (conforme alla richiesta) pervenuta a tale data, con cio' determinandosi il diniego oppure il pagamento totale o parziale dello stesso. In caso di diniego o pagamento parziale, l'Agenzia provvedera' a notificarne le motivazioni.
I. Sanzioni.
Qualora dalla documentazione prodotta risulti che le operazioni di arricchimento non sono state eseguite in conformita' di quanto stabilito all'art. 34, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1493/99 in conformita' con l'allegato V, lettera C dello stesso regolamento e dalle disposizioni applicative contenute nel reg. n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 e nella presente circolare, l'aiuto non sara' corrisposto.
In caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di aiuto, l'aiuto sara' ridotto dello 0,5% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di due mesi.
Qualora il termine in questione venga superato di oltre due mesi l'aiuto non sara' corrisposto.
L. Informazioni.
Al fine di poter corrispondere, con snellezza e trasparenza, ai quesiti posti dai produttori interessati da problematiche relative alle istanze presentate, si fa presente che tali quesiti potranno essere rivolti esclusivamente al numero di fax Agea 06/4453940 ed ad essi verra' dato riscontro con le medesime modalita'.
A tutela della riservatezza, non verranno fornite informazioni in via telefonica. Supervisione.
In conformita' a quanto previsto dall'allegato n. 9 del reg. CE n. 1663/95, i competenti servizi Agea potranno disporre autonomi controlli di secondo livello presso operatori od enti delegati, anche mediante accessi alla documentazione ed in loco, al fine di verificare il corretto espletamento delle attivita'.
Si pregano gli enti e le organizzazioni in indirizzo di dare la massima divulgazione alle modalita' operative sopradescritte.
La presente circolare viene pubblicata sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali (www.poli ticheagricole.it) e del Sian (www.sian.it), dal quale ultimo potra' essere scaricata anche la modulistica.
Roma, 21 settembre 2004

Il titolare dell'Ufficio monocratico
Gulinelli
 
MODELLO A

----> vedere Modello da pag. 19 a pag. 20 della G.U. <----
 
MODELLO B

----> vedere Modello da pag. 21 a pag. 24 della G.U. <----
 
MODELLO C

----> vedere Modello a pag. 25 della G.U. <----
 
MODELLO D

----> vedere Modello a pag. 26 della G.U. <----
 
MODELLO E

----> vedere Modello a pag. 27 della G.U. <----
 
MODELLO F

----> vedere Modello a pag. 28 della G.U. <----
 
ALLEGATO G

----> vedere Allegato da pag. 29 a pag. 30 della G.U. <----
 
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