Gazzetta n. 232 del 2 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 giugno 2004 |
Inclusione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figurano anche l'alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham, da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva; Vista la direttiva 2003/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004, concernente l'iscrizione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/58/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2003/58/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati; Considerato altresi' che per ragioni di efficienza e di razionalizzazione degli interventi, la citata direttiva prevede che il riesame da parte degli Stati membri delle autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive oggetto del presente decreto venga coordinato dagli Stati membri relatori: il Belgio per la sostanza attiva alpha-cypermethrin; la Francia per le sostanze attive bromoxynil e ioxynil; il Portogallo per la sostanza attiva benalaxyl; la Finlandia per le sostanze attive desmedipham e phenmedipham; Considerato inoltre che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
Decreta:
Art. 1. 1. Le sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham sono iscritte, fino al 28 febbraio 2015, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 agosto 2005, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham presentano al Ministero della salute, entro il 28 febbraio 2005, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto. 3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° settembre 2005. 4. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte entro il 28 febbraio 2005 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto. A tal fine i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham, come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive che alla data del 28 febbraio 2005 risultano gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, entro il 31 agosto 2007, per ogni prodotto fitosanitario, presentano al Ministero della salute un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 28 febbraio 2009 a conclusione del previsto esame effettuato in applicazione dei principi uniformi. 5. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro il 31 agosto 2007, si intenderanno revocate a decorrere dal 1° settembre 2007. 6. Per i prodotti fitosanitari contenenti altre sostanze attive in combinazione con alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham, resta comunque salva l'applicazione dei termini piu' ampi sia per la presentazione dei fascicoli che per la conseguente valutazione secondo i principi uniformi, qualora le relative direttive di iscrizione prevedano per la conclusione dell'esame dei fascicoli di cui trattasi un termine successivo a quello del 28 febbraio 2009 indicato al comma 4. |
| Art. 3. 1. Il rapporto di riesame e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
| Art. 4. 1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2006. 2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2010. 3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2008. 4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1° marzo 2005. Roma, 18 giugno 2004 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 213 |
| Allegato
----> vedere allegato da pag. 5 a pag. 6 della G.U. <---- |
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