Gazzetta n. 231 del 1 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 16 settembre 2004 |
Corso legale, contingente e modalita' di cessione delle monete d'oro da Euro 20 dedicate a «L'Europa delle arti». |
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IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001; Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione in societa' per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 28 novembre 2003, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2004, ivi comprese le emissioni numismatiche; Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2004, n. 3677, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da 20 euro dedicate a «L'Europa delle arti»; Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale; Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete; Decreta: Art. 1.
Le monete d'oro da 20 euro dedicate a «L'Europa delle arti», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2004, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 4 ottobre 2004. |
| Art. 2.
Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, e' stabilito in euro 120.000,00 pari a n. 6.000 pezzi. |
| Art. 3.
Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 marzo 2005, con le modalita' e alle condizioni di seguito descritte: direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di 10 monete a persona; mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma; tramite collegamento internet con il sito www. ipzs.it compilazione dei moduli riservati alla vendita on line. Il pagamento delle monete richieste puo' essere effettuato: in contrassegno, per importi non superiori a 500,00 euro e con consegna solo sul territorio italiano; con versamento anticipato, da effettuarsi solo dopo la conferma d'ordine rilasciata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. previa verifica della disponibilita' delle monete, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma, agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22. L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto. Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 500 unita' per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 100 unita', con opzione per ulteriori 500 monete. I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto cosi' distinti: da 1 a 100 unita' Euro 200,00; da 101 a 500 unita' Euro 196,00. Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. |
| Art. 4.
La cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita. Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero. Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2004 p. Il direttore generale: Carpentieri |
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