Gazzetta n. 231 del 1 ottobre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
DECRETO 1 giugno 2004 |
Regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui al comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 83. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003; Vista la legge 17 aprile 2003, n. 83, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali dei sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003; Visto, in particolare il comma 5 dell'art. 3 del citato decreto-legge, cosi' modificato dalla legge di conversione n. 83 del 17 aprile 2003, il quale dispone che «Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilita' ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA di cui all'art. 6 delle legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un contributo pari a diecimila euro, che sara' riassegnato ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di versamento del contributo di cui al precedente articolo, nonche' per le attivita' di verifica che non si concludono in un solo esercizio finanziario, le modalita' di versamento in quote annue, in funzione delle durata delle attivita' medesime»; Ritenuta l'opportunita' di dover provvedere alla regolamentazione delle modalita' di versamento di detto contributo dovuto dai soggetti committenti i progetti di impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sopra identificati nonche' a fissare il termine entro il quale debbono essere effettuati i medesimi versamenti; Decreta: Art. 1. 1. Per ciascun progetto di impianto di produzione di energia elettrica di cui al comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, deve essere versato, in unica soluzione, un contributo pari a diecimila euro, fatti salvi i progetti per i quali le attivita' di verifica non si concludono in un solo esercizio finanziario, per cui il contributo puo' essere rateizzato in quote costanti in funzione della durata delle predette attivita' di verifica. 2. Le somme relative al contributo di cui al comma 1 sono imputate all'U.P.B. 34.2.1, capitolo 2592, art. 11 dell'entrata del bilancio dello Stato. 3. Il versamento puo' essere effettuato presso la competente sezione di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia ovvero con conto corrente postale intestato alla stessa Tesoreria provinciale riportando la causale «Contributo per la verifica delle prescrizioni V.I.A. - ex art. 3, comma 5, decreto-legge n. 25/2003, conv. legge n. 83/2003 - Provincia ............................. Comune di ........................... Localita .........................». 4. Per i progetti di opere di cui al comma 1 per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione 17 aprile 2003, n. 83, sia stato emesso provvedimento di compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, deve essere versato, in unica soluzione, il contributo di diecimila euro; per i progetti di opere per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia gia' in corso il procedimento di sottoposizione a valutazione dell'impatto ambientale, il termine per l'effettuazione del versamento e' di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Per i progetti di opere per le quali la valutazione d'impatto ambientale verra' richiesta successivamente alla pubblicazione del presente decreto, il termine di effettuazione e' di trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da parte del committente, di ciascun progetto con la richiesta di sottoposizione a pronuncia di compatibilita' ambientale. 5. I soggetti tenuti al versamento, entro dieci giorni dall'effettuazione del medesimo, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la salvaguardia ambientale, l'avvenuto assolvimento dell'obbligo trasmettendo originale ovvero copia conforme dell'originale della quietanza rilasciata dalla competente sezione di Tesoreria o della ricevuta di conto corrente postale, compilate secondo le modalita' di cui al precedente comma 3. Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° giugno 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 278 |
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