Gazzetta n. 231 del 1 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 settembre 2004
Rettifica del decreto 15 luglio 2004 di non inclusione della sostanza attiva fenthion nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, relativo alla revoca di alcuni prodotti fitosanitari che contengono fenthion, e adeguamento degli impieghi di altri prodotti fitosanitari, contenenti detta sostanza attiva, relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2004/140/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in in particolare gli articoli 4 e 6;
Vista la decisione 2004/140/CE della Commissione dell'11 febbraio 2004, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva fenthion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
Visto il decreto datato 15 luglio 2004 di non inclusione della sostanza attiva fenthion nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, relativo alla revoca di alcuni prodotti fitosanitari che contengono fenthion e adeguamento degli impieghi di altri prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2004/140/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2004;
Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del citato decreto dirigenziale 15 luglio 2004 che fissa all'11 agosto 2005 il termine per la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti fenthion, riportati nell'allegato A al suddetto decreto, relativamente agli usi diversi da quelli essenziali elencati nella V colonna del citato allegato A;
Rilevato che nell'art. 3, comma 3, del citato decreto del 15 luglio 2004 e' stata erroneamente riportata la data del 31 dicembre 2004 anziche' quella dell'11 agosto 2005;
Ritenuto di dover rettificare il decreto medesimo;

Decreta:
Articolo unico

L'art. 3, comma 3, del decreto dirigenziale 15 luglio 2004 e' sostituito dal seguente testo:
«I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte in considerazione del fatto che fino all'11 agosto 2005 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi».
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2004
Il direttore generale: Marabelli
 
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