Gazzetta n. 229 del 29 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 9 giugno 2004 |
Individuazione dei criteri di ripartizione delle somme, di cui all'art. 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» e in particolare l'art. 18 che istituisce il Fondo per le tecniche di procreazione con una dotazione annua, a partire dal 2004, di 6,8 milioni di euro, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute; Vista la propria indicazione, rimessa in data 2 aprile 2004 per le valutazioni della Conferenza Stato regioni, di utilizzare come criterio per la ripartizione dei fondi il numero delle donne maggiorenni in eta' feconda e quindi comprese nelle classi di eta' da 19 a 49 anni, secondo gli ultimi dati forniti dall'ISTAT; Visto il parere favorevole sui criteri individuati dal Ministro espresso dalla Conferenza Stato regioni nella seduta del 29 aprile 2004; Decreta: 1. A partire dall'anno 2004 l'importo di 6,8 milioni di euro, di cui all'art. 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», viene ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo il prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento. 2. Alla erogazione si procedera' con separato provvedimento non appena sara formalizzata la istituzione del capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero. Roma, 9 giugno 2004 Il Ministro: Sirchia |
| Allegato
----> Vedere allegato a pag. 15 <---- |
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