Gazzetta n. 228 del 28 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
ACCORDO 28 luglio 2004
Accordo di programma stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero delle attivita' produttive e la regione Toscana, in applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive, localizzate nei bacini minerari di crisi.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
LA REGIONE TOSCANA

Premesso che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 76, ha approvato il Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario»;
le finalita' del piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
l'attuazione del piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonche' la disponibilita' di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;
la citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano di riconversione produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma;
il Piano di riconversione produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero delle attivita' produttive, gia' Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa;
la legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attivita' sostitutive di quelle dismesse o in via di dismissione, nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione o di riconversione;
la deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attivita' sostitutive di quelle minerarie;
le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i comuni in esse compresi;
il Piano di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attivita' sostitutive, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.
Visto l'accordo di programma stipulato il 30 dicembre 1999 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive e la regione Toscana con il quale e' stata approvata la graduatoria delle iniziative ammesse a beneficiare dei contributi per attivita' sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi;
Considerato che:
nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive si registra la sussistenza di disponibilita' finanziarie ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 121/1993 convertito in legge n. 204/1993 in conseguenza dei disimpegni relativi alla mancata attuazione dei programmi di investimento gia' agevolati, ex art. 3, comma 7, legge n. 221/1990;
si e' conclusa la procedura di concessione dei contributi per tutte le iniziative sostitutive comprese nella graduatoria di merito di cui all'art. 4 del suindicato accordo di programma stipulato in data 30 dicembre 1999;
e' stata effettuata in sede ministeriale una piu' approfondita valutazione delle domande di agevolazione a suo tempo presentate anche in considerazione di alcuni ricorsi presentati, dalla quale e' emersa la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'agevolazione, in relazione ad alcuni progetti di investimento non considerati ammissibili nella graduatoria di merito approvata con il cennato accordo di programma del 30 dicembre 1999;
la concessione di tali ulteriori cennati aiuti alla creazione di attivita' di diversificazione economica presso la regione Toscana e' altresi' conforme alle vigenti disposizioni comunitarie sulla disciplina del regime in favore delle aree colpite dal settore minerario (decisione Commissione U.E. del 25 settembre 2000, prot. 107021);
a termine di quanto fin qui esposto risultano infatti rispettati sia il divieto di proroga del regime oltre il 31 dicembre 2000, in quanto le imprese interessate prese in considerazione hanno presentato il relativo progetto di investimento anteriormente al 15 settembre 1999, sia l'impegno a non rifinanziare il regime stesso, dato che per la concessione delle agevolazioni a favore delle iniziative in argomento si provvede tramite le disponibilita' finanziarie emerse ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legge n. 121/1993, convertito in legge n. 204/1993, per effetto dei disimpegni relativi alla mancata attuazione dei programmi gia' agevolati ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 221/1990;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero delle attivita' produttive e la regione Toscana concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana, avente la finalita' di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla crisi mineraria.
 
Art. 2.
Gli interventi che costituiscono la presente fase di attuazione del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana sono quelli per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie relative ai programmi di investimento proposti nell'ambito del territorio della regione Toscana elencati al successivo art. 3.
I contributi statali concedibili, ai sensi della normativa vigente per la realizzazione di tali interventi sono determinati fino alla concorrenza di Euro 1.031.209,20, in base all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.
La concessione delle agevolazioni e l'impegno delle relative somme avverranno con successivi provvedimenti sul piano di gestione n. 25 del capitolo 7420 dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, tenuto conto dei rientri intervenuti ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 121/1993, convertito in legge n. 204/1993, per effetto dei disimpegni relativi alla mancata attivazione dei programmi gia' agevolati ai sensi dello stesso art. 3, comma 7, della legge n. 221/1990.
 
Art. 3.
E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla valutazione delle iniziative sostitutive delle attivita' minerarie dismesse ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della regione Toscana:

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Il contributo concedibile ai sensi della normativa vigente, in base all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, e' stato determinato sull'investimento accertato come ammissibile nella fase istruttoria, nonche' tenendo conto dei limiti massimi di intensita' degli aiuti di Stato consentiti dalle vigenti normative nazionale e comunitaria.
 
Art. 4.
In attuazione del presente Accordo di programma, il Ministero delle attivita' produttive e la regione Toscana si impegnano:
a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'accordo stesso;
ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;
ad indirizzare secondo le linee del presente Accordo di programma le societa', le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'accordo stesso;
a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di riconversione produttiva e dell'Accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonche' allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo.
 
Art. 5.
I contributi di cui all'art. 2 verranno disposti, a favore delle societa' presentatrici dei progetti di investimento ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed elencate all'art. 3, con decreti emanati dal Ministero delle attivita' produttive secondo le norme vigenti.
 
Art. 6.
Il presente Accordo di programma ha validita' fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.
 
Art. 7.
Il presente Accordo di programma sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2004
Il Ministro
delle attività produttive
Marzano

Il presidente della giunta della regione Toscana
Martini
 
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