Gazzetta n. 227 del 27 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze», ai sensi del Regolamento (CEE) 2081/92, presentata dall'Associazione produttori olivicoli della provincia di Firenze, con sede in Firenze, via G. Orsini n. 116, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita' - QTC III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 
Proposta di disciplinare di produzione per la denominazione di
origine protetta olio extravergine di oliva «Colline di Firenze»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta (DOP) «Colline di Firenze» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto con le olive prodotte nell'area delimitata dall'art. 3, in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

Art. 2.
Varieta' di olivo e caratteristiche al consumo

L'olio extravergine d'oliva «Colline di Firenze» e' ottenuto dalla frangitura delle olive ottenute dagli oliveti costituiti per almeno 80% da piante delle cultivar, da sole o congiuntamente, di «Frantoio», «Correggiolo», «Moraiolo», «Leccino», «Pendolino», ed un massimo del 20% da piante di altre varieta' tradizionalmente coltivate nel territorio di cui all'art. 3.
I requisiti dell'olio extravergine d'oliva «Colline di Firenze» - D.O.P saranno determinati al confezionamento e devono essere rispettati i seguenti parametri e caratteri secondo la vigente normativa:
valutazioni fisico-chimiche:
a) acidita' espressa in acido oleico = o < 0,5 %;
b) indice di perossidi (mEq di O2/kg) = o < 12;
c) spettrometria UV K232 max 2,3 e K270 max 0,2;
d) polifenoli totali > 130 p.p.m. (metodo spettofotometrico/colorimetrico espresso in acido gallico);
e) tocoferoli > 100 p.p.m (metodo HPLCRP18 - standard esterno);
valutazioni organolettiche:
a) colore da verde intenso a giallo;
b) aroma di fruttato presente;
c) gusto amaro da medio del lieve a medio del forte;
d) piccante da medio del lieve a medio del forte.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione dell'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» - D.O.P. comprende:
provincia di Firenze: intero territorio amministrativo dei comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vicchio e Vinci;
comuni di Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa, e San Casciano in Val di Pesa, con esclusione del territorio delimitato, con decreto ministeriale agosto 1996, del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario al n. 219 del 18 settembre 1996 con cui si individua la zona di produzione del vino «Chianti Classico».
Per il comune di San Casciano in Val di Pesa: e' compresa la sola parte del territorio comunale delimitata ad est dal torrente Pesa, alla confluenza con il Borro del Fossato a nord, fino ad incontrare a sud il Borro delle Felci.
Per il comune di Tavarnelle Val di Pesa, il territorio delimitato dal confine amministrativo tra San Casciano e Tavarnelle V.P. a partire dal punto in cui il Borro delle Felci si immette nel torrente Pesa, proseguendo lungo il corso di questo torrente verso sud fino alla localita' Sanbuca. Si prosegue attraversando il ponte sulla Pesa prendendo a nord-ovest la mulattiera che porta in localita' La Canonica, oltrepassata la quale la strada curva verso sud-ovest lungo la carreggiabile fino a localita' Fillinelle, dove dalla linea virtuale tracciata da quota 321 a quota 333 si giunge in localita' Morrocco.
Da Morrocco si prosegue per il torrentello che scorre tra loc. Belvedere e Case S. Filippo fino ad incontrare il confine amministrativo tra Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle V.P. in localita' Mulino Drove.
Per il comune di Barberino Val d'Elsa: il territorio comunale delimitato ad est dal corso della Drove di Cinciano passando per il Mulino della Chiara fino ad incontrare il confine amministrativo tra il comune di Barberino V.E. e la provincia di Siena.
Provincia di Prato: intero territorio amministrativo.

Art. 4.
Origine

L'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» DOP, come tradizionalmente riconosciuto ed attestato da riferimenti storici derivanti da fonti scritte ed iconografiche fin dal medioevo, presenta peculiari caratteristiche organolettiche determinate dalle secolari cure colturali che ben si sono adattate alle condizioni pedo-climatiche, le quali lo rendono unico e riconoscibile rispetto alle altre produzioni olearie. Numerosi sono i riferimenti economici scaturiti dall'importanza e dal ruolo strategico che tale coltivazione ha avuto nel tempo, diventata nel XV secolo la principale sorgente di olio della Signoria di Firenze, ed ancor confermata dal notevole patrimonio olivicolo che fa di questo territorio uno dei maggiori a livello nazionale; fin nell'anno 1959, su iniziativa dei produttori fu costituito il Consorzio dell'olio tipico della provincia di Firenze con finalita' di valorizzazione e salvaguardia del prodotto. L'olio ha influenzato attivita' sociali, culturali e gastronomiche, la cui fama ha superato i confini del territorio nazionale.
La tracciabilita' del prodotto e' garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terra' un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.

Art. 5.
Coltivazione e metodo di ottenimento

Le pratiche agronomiche devono garantire la rispondenza dell'olio prodotto ai requisiti fissati dal presente disciplinare.
Le particolari condizioni climatiche determinano la scarsa presenza dei piu' temibili parassiti dell'olivo quali la Bactrocera oleae (mosca delle olive) e la Prays oleae (tignola dell'olivo), pertanto la difesa fitosanitaria deve essere eseguita, ove e' necessario, in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi, seguendo le indicazioni di buona pratica agricola approvati dalla regione Toscana.
Le olive devono essere raccolte non oltre il 31 dicembre. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con sistemi meccanici che garantiscano l'integrita' del frutto. Non e' consentito l'utilizzo delle olive cadute a terra prima dell'inizio delle operazioni di raccolta, ne' l'uso di cascolanti. Nei casi di raccolta manuale, le olive devono essere raccolte su reti o teli, trasportate al centro di stoccaggio aziendale e contenute in cassette o comunque in contenitori rigidi e forati ed in strati non superiori a 30 cm. La conservazione delle olive in azienda, deve garantire il mantenimento delle caratteristiche di pregio del prodotto, che devono essere comunque stoccate sempre in cassette o in contenitori rigidi e forati ed in strati non superiori a 30 cm.
Il trasporto delle olive al frantoio puo' avvenire nelle stesse cassette o in altri recipienti idonei di capacita' superiore. Vista la differente tipologia di impianti presenti tradizionalmente nell'areale di produzione, il limite di produzione di olio per ettaro non puo' superare i 3,5 kg di olio moltiplicato per il numero di piante presenti e comunque non superiore a 900 kg/ettaro. Le operazioni di trasformazione delle olive per la produzione di olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritte nel presente disciplinare, al fine di garantire la rintracciabilita' ed il controllo. L'estrazione dell'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» - D.O.P deve essere effettuata, entro cinque giorni dalla raccolta, dopo il lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, solo con metodi fisici che non alterino le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio ottenuto. L'olio deve essere stoccato e conservato in contenitori e locali tali da non compromettere le caratteristiche chimiche e organolettiche. E' consentito l'imbottigliamento dell'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» D.O.P sino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione. L'olio extra vergine certificato, deve essere imbottigliato esclusivamente nella zona di produzione di cui all'art. 3 al fine di garantire la tracciabilita', il controllo nonche' garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative e di pregio del prodotto. L'olio dovra' essere imbottigliato in contenitori di vetro, ceramica o terracotta smaltata per capacita' fino a 3000 ml; per confezioni superiori a 3000 e fino a 5000 ml possono essere utilizzati anche contenitori di banda stagnata.

Art. 6.
Legame con l'ambiente geografico

L'olio extravergine d'oliva «Colline di Firenze» - D.O.P presenta un profondo legame con l'ambiente in tutto il processo produttivo: la coltivazione dell'olivo in questa zona e' caratterizzata da condizioni climatiche rappresentative del limite settentrionale di sopravvivenza della specie, su suoli prevalentemente collinari; l'interazione fra varieta' tradizionali dell'areale identificato, le tecniche produttive utilizzate, in particolare quella della raccolta anticipata ed effettuata anche tramite brucatura (distacco manuale delle olive dalla pianta), conferiscono al prodotto caratteristiche peculiari e non riproducibili.
Il sistema di conservazione delle olive e quello con cui viene effettuata l'estrazione dell'olio consente di ottenere i pregi del prodotto finale.

Art. 7.
Controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo autorizzato conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

Art. 8.
Designazione del prodotto

Sulle etichette deve essere riportata la dizione Olio Extravergine di Oliva «Colline di Firenze» seguita da «Denominazione di Origine Protetta» per esteso, riportando evidente ed in caratteri indelebili l'anno di raccolta. E' facolta' del produttore indicare il mese di produzione.
E' vietato usare qualsiasi qualificazione aggiuntiva, mentre sono consentite le indicazioni di marchi di consorzi, nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento alle localita' veritiere di produzione non potranno superare l'80% della dicitura «Colline di Firenze». Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici per ulteriori informazioni non potranno superare il 50% della dicitura «Colline di Firenze».
Ogni confezione deve riportare il logo di cui all'art. 9.

Art. 9.
L o g o

Il marchio di identificazione e' rappresentato dalla sintesi grafica di elementi tipici del paesaggio della provincia di Firenze e Prato composti all'interno di una forma circolare.
In basso al centro si evidenzia la stilizzazione di una oliva sormontata da due foglie di olivo disposte orizzontalmente in colore verde (C60 - Y60 - K70). L'oliva e le foglie si stagliano su un fondo unito di colore oro (Pantone M25 - Y80 - K30) che circa alla meta' orizzontale del cerchio disegna una collina da cui spiccano: a sinistra una stilizzazione della cupola del Duomo di Firenze, in colore rosso (M80 - Y90 - K25); a destra quella di tre cipressi, simbolo della campagna toscana, nel medesimo colore verde dell'oliva (C60 - Y60 - K70).
Il tutto e' compreso all'interno di un cerchio con un fondo di color avorio (M3 - Y40 - K3) delimitato da una fascia circolare di colore verde (C60 - Y60 - K70) su cui e' riportata in oro (Pantone o M25 - Y80 - K30) la dicitura «COLLINE DI FIRENZE - D.O.P. » in carattere Garamond Bold condensato al 94%. La circonferenza esterna e' delimitata da un filetto del medesimo colore oro.
Il marchio deve essere sempre riportato a colori sulle confezioni del prodotto. Puo' essere utilizzato in bianco e nero solo a scopo amministrativo.

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Art. 10. Utilizzo della denominazione d'origine protetta per i prodotti
trasformati

I prodotti per la cui preparazione e' utilizzato l'olio extravergine di oliva D.O.P. «Colline di Firenze» anche a seguito di processi di elaborazione o di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
1) il prodotto a denominazione protetta e certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
2) gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche a riscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole in quanto autorita' nazionale preposta all'attenzione del Reg. CEE 2081/92.
L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato.
 
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