Gazzetta n. 224 del 23 settembre 2004 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
ACCORDO 29 luglio 2004 |
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 - Individuazione della disciplina «Audiologia e foniatria». |
|
|
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 29 luglio 2004: Premesso che: l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune; l'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, recante: «Regolamento per la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del ruolo del Servizio sanitario nazionale», dispone che gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della salute previo, parere del Consiglio superiore di sanita' e della Conferenza Stato-regioni; il comma 2 del richiamato art. 4 ha determinato in via transitoria le discipline oggetto degli incarichi di secondo livello, fino a quando non verra' adottato il decreto di cui al comma 1 dello stesso articolo; l'art. 6 del predetto regolamento, prevede che l'aspirante all'incarico di secondo livello dirigenziale, in una delle discipline di cui al predetto art. 4, deve aver svolto una specifica attivita' professionale nella disciplina stessa anche con riferimento agli standard complessivi di addestramento professionalizzante nelle relative scuole di specializzazione; Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 21 marzo 2002 (rep. atti n. 1416) con il quale sono state definite le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, ripartite per categorie professionali e l'accordo sancito l'11 luglio 2002 (rep. atti n. 1487), con il quale sono state individuate le discipline di epidemiologia per i dirigenti del ruolo sanitario non medici; Tenuto conto che si ritiene necessario individuare tra le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, in considerazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, per la categoria professionale dei medici - Area della medicina diagnostica e dei servizi, la seguente disciplina: «Audiologia e foniatria»; Considerato che in sede tecnica l'8 luglio 2004 e' stato concordato il testo del presente accordo tra i rappresentanti regionali e del Ministero della salute; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza; Sancisce tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini sotto indicati: e' individuata tra le discipline, nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, nella categoria professionale dei medici - Area della medicina diagnostica e dei servizi, la seguente: «Audiologia e foniatria»; la tabella a), allegata all'accordo sancito da questa Conferenza il 21 marzo 2002 (rep. atti n. 1416), e' cosi' modificata: A) Categoria professionale dei medici Area della medicina diagnostica e dei servizi: 1) anatomia patologica; 2) anestesia e rianimazione; 3) audiologia e foniatria; 4) biochimica clinica; 5) farmacologia e tossicologia clinica; 6) laboratorio di genetica medica; 7) medicina trasfusionale; 8) medicina legale; 9) medicina nucleare; 10) microbiologia e virologia; 11) neurofisiopatologia; 12) neuroradiologia; 13) patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia); 14) radiodiagnostica. Roma, 29 luglio 2004 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino |
|
|
|