Gazzetta n. 224 del 23 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 settembre 2004
Riconoscimento, al sig. Ludwig Michael, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Ludwig Michael, nato a Memmingen (Germania) il 29 agosto 1963, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Germania di «Diplom Psychologe» conseguito presso la «Katholische Universitat Eichstatt» in data 23 aprile 1996 - ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;
Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo «Doktors der Philosophie» presso la «Katholische Universitat Eichstatt» in data 28 ottobre 1999 ed e' iscritto dal 1° aprile 2000 alla associazione professionale «Deutscher Psychologinnen und Psychologen»;
Preso atto che il sig. Ludwing ha documentato lo svolgimento di attivita' professionale presso l'istituto medico psicologico di Ingolstadt dal marzo 1998;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2004;
Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 maggio 2004;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attivita' di «psicologo», per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Decreta:
Al sig. Ludwig Michael, nato a Memmingen (Germania) il 29 agosto 1963, cittadino tedesco, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - Sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 8 settembre 2004
Il direttore generale: Mele
 
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