Gazzetta n. 224 del 23 settembre 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 29 luglio 2004 |
Aggiornamento per l'anno 2005 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e degli importi per il riconoscimento dei recuperi di continuita' del servizio e per l'esazione per l'anno 2005 degli importi per il riconoscimento di interventi finalizzati alla promozione dell'efficienza energetica nel settore elettrico, e modifiche al Testo integrato approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 135/04). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 luglio 2004; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo n. 79/1999; la legge 27 ottobre 2003, n. 290; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001, recante «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»; Visti: la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/01 (di seguito: deliberazione n. 156/01); la deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03); la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04); la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04); l'allegato A alla deliberazione n. 05/04 (di seguito: Testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 133/04; Considerato che: ai sensi degli articoli 6, 15, 21 e 26 del Testo integrato, per il periodo di regolazione 2004-2007, l'Autorita' entro il 31 luglio di ciascun anno aggiorna le componenti tariffarie destinate ad essere applicate nell'anno successivo, a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica; ai sensi del richiamato art. 6 del testo integrato, la quota parte della componente TRAS a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti relativi al servizio di trasmissione, e' aggiornata applicando: a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat; b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5%; c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale; d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, mentre la quota parte della medesima componente TRAS a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito e' aggiornata applicando: a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat; b) il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia; c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati; d) il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacita' di trasporto su reti di trasmissione; ai sensi del richiamato art. 15 del testo integrato la quota parte delle componenti \rho 1 e \rho 3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti relativi al servizio di distribuzione, e' aggiornata applicando: a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat; b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%; c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale; d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse; e) limitatamente agli elementi \rho 1(disMT), \rho 1(disBT), \rho 3(disMT) e \rho 3(disBT), il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio, mentre la quota parte delle medesime componenti \rho 1 e \rho 3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito e' aggiornata applicando: a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimesti disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat; b) il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia; c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati; ai sensi del richiamato art. 21 del testo integrato, la componente CTR e le componenti tariffarie di cui ai commi 19.1 e 20.1, lettera b), del medesimo Testo integrato, sono aggiornate con le stesse modalita' previste per la sopra richiamata componente TRAS; ai sensi del richiamato art. 26 del testo integrato, la quota parte delle componenti a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti, e' aggiornata applicando: a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat; b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5% per il servizio di trasmissione e al 3,5% per il servizio di distribuzione; c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale; d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse; e) limitatamente agli elementi, e alla componente, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio, mentre la quota parte delle medesime componenti a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito e' aggiornata applicando: a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat; b) il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia; c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati; d) limitatamente all'elemento, il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacita' di trasporto su reti di trasmissione; i costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio sono coperti tramite l'applicazione della componente UC6 di cui al comma 1.1 del Testo integrato; la base di capitale oggetto di remunerazione, utilizzata ai fini della fissazione delle tariffe per l'anno 2004, includeva una stima degli investimenti netti relativi all'anno 2003; Considerato che: il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat e' stato fissato, per il periodo giugno 2003-maggio 2004 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo dell'intera collettivita', al netto dei prezzi del tabacco, accertata nella misura del 2,2%; il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, per il periodo II trimestre 2003-I trimestre 2004 rispetto ai quattro trimestri precedenti, e' stato accertato nella misura dell'1,8%; con comunicazione in data 14 luglio 2004, prot. PB/M04/2625, l'Autorita' ha richiesto alle imprese distributrici di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'adeguamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito; con comunicazione in data 14 luglio 2004, prot. PB/M04/2626, l'Autorita' ha richiesto ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'adeguamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito; con comunicazione in data 15 luglio 2004, prot. PB/M04/2657, l'Autorita' ha richiesto alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della componente di cui al comma 20.1, lettera b); l'art. 22, comma 22.4, dell'allegato A alla deliberazione n. 4/04, prevede che le imprese distributrici hanno diritto a incentivi nel caso di recuperi aggiuntivi di continuita' del servizio o, nel caso di mancato raggiungimento dei livelli tendenziali, hanno l'obbligo di versare una penalita' nel conto «Oneri per recuperi di continuita»; l'art. 2, comma 19, lettera c), della legge n. 481/1995 prevede che ai fini della determinazione delle tariffe si fa riferimento anche ai costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse; il decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001 determina, tra l'altro, gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi per il conseguimento dei predetti obiettivi; l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001 prevede che i costi sostenuti dalle imprese distributrici per la realizzazione delle misure e degli interventi di cui al medesimo decreto con le modalita' di cui all'art. 8 del decreto stesso possano trovare copertura, per la parte non coperta da altre risorse, sui corrispettivi applicati ai clienti finali, secondo criteri stabiliti dall'Autorita'; con deliberazione n. 156/01, l'Autorita' ha avviato un procedimento ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001; l'Autorita' determinera' con successivo provvedimento i criteri e le modalita' di riconoscimento di un contributo tariffario ai costi sostenuti dalle imprese distributrici per la realizzazione delle misure e degli interventi di cui al decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001, attuate conformemente al decreto stesso e alla deliberazione n. 103/03; Considerato che: ai sensi dell'art. 13 del Testo integrato, le imprese distributrici che aderiscono al regime tariffario semplificato sono tenute ad applicare corrispettivi a copertura dei costi per il servizio di distribuzione pari alla tariffa massima TV2 di cui all'art. 10 del medesimo testo integrato; con comunicazione in data 14 maggio 2004, prot. n. 265/GZ - EF/uz, la Federazione nazionale delle imprese operanti nel campo energetico (di seguito: Federenergia), ha richiesto all'Autorita' di prevedere la possibilita' per le imprese distributrici che aderiscono al regime tariffario semplificato di cui all'art. 13 del Testo integrato, di riconoscere ai propri clienti sconti rispetto alla tariffa massima TV2; ai sensi dell'art. 4 del Testo integrato le imprese distributrici entro il 30 settembre di ciascun anno presentano all'Autorita' le proposte di opzioni tariffarie destinate ad essere applicate nell'anno successivo; le proposte di opzioni tariffarie di cui al precedente alinea si basano sui valori aggiornati delle tariffe e dei parametri tariffari relativi ai servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica aggiornati dall'Autorita' entro il 31 luglio di ciascun anno, a valere per l'anno successivo; Federenergia con comunicazione in data 28 luglio 2004, prot. n. 429/GZ - EF/pd e la societa' Enel Distribuzione S.p.a., con comunicazione in data 29 luglio 2004, prot. DD/P2004008121, hanno richiesto all'Autorita' di prorogare il richiamato termine per la proposta delle opzioni tariffarie di cui all'art. 4 del Testo integrato; Ritenuto che sia opportuno disporre: il tasso di variazione delle grandezze di scala rilevanti ai fini dell'aggiornamento per l'anno 2005, della quota parte dei parametri tariffari a copertura della remunerazione del capitale investito, pari all'1,5% per l'energia, allo 0,8% per i punti di prelievo e all'1,7% per la potenza impegnata; l'adeguamento della componente UC6 a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio, in coerenza con la stima degli incentivi che dovranno essere erogati in relazione ai previsti miglioramenti della continuita' del servizio rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorita', prevedendo un obiettivo di raccolta di fondi per l'anno 2005 pari a circa 50 milioni di euro; con riferimento ai corrispettivi per il servizio di distribuzione, un adeguamento dei costi riconosciuti, stimati pari a circa 50 milioni di euro, derivanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del 24 aprile 2001, rimandando ad un successivo provvedimento la determinazione delle modalita' e dei criteri per il riconoscimento di tali costi; Ritenuto inoltre opportuno: prevedere la possibilita' per le imprese distributrici ammesse al regime tariffario semplificato di cui all'art. 13 del Testo integrato, di riconoscere ai propri clienti sconti rispetto alla tariffa TV2; modificare il termine di cui all'art. 4 del Testo integrato per la proposta delle opzioni tariffarie, fissandolo al 15 ottobre; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui al comma 1.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato). |
| Art. 2. Aggiornamento dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione per l'anno 2005 2.1. Le tabelle 2.1 e 2.2 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono sostituite con le tabelle 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento. 2.2. La tabella 3 dell'allegato n. 1 del Testo integrato e' sostituita con la tabella 3 allegata al presente provvedimento. 2.3. La tabella 7 dell'allegato n. 1 del Testo integrato e' sostituita con la tabella 7 allegata al presente provvedimento. 2.4. La componente di cui al comma 19.1 del Testo integrato e' fissata pari 0,0254 centesimi di euro/kWh. 2.5. La componente di cui al comma 20.1, lettera b), del Testo integrato e' fissata pari a 0,0336 centesimi di euro/kWh. |
| Art. 3. Aggiornamento delle componenti tariffarie delle tariffe domestiche per l'anno 2005 3.1. Le tabelle 13, 14, 15 e 16 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono sostituite con le tabelle 13, 14, 15 e 16 allegate al presente provvedimento. |
| Art. 4. Aggiornamento dei corrispettivi rilevanti ai fini del regime di perequazione generale per l'anno 2005 4.1. Le tabelle 19, 21 e 22 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono sostituite con le tabelle 19, 21 e 22 allegate al presente provvedimento. |
| Art. 5. Aggiornamento degli importi destinati al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica per l'anno 2005 5.1. La tabella 25 dell'allegato n. 1 del Testo integrato e' sostituita con la tabella 25 allegata al presente provvedimento. |
| Art. 6. Aggiornamento degli importi destinati al Conto oneri per recuperi di continuita' del servizio per l'anno 2005 6.1. I valori della componente tariffaria UC6 per il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005, sono fissati come indicato nelle tabelle 26 e 27 allegate al presente provvedimento. |
| Art. 7. Modificazioni del Testo integrato 7.1. Al comma 4.1 del Testo integrato le parole «30 settembre» sono sostituite con le parole «15 ottobre». 7.2. Alla fine del comma 13.2 del Testo integrato sono aggiunte le seguenti parole: «salvo quanto disposto dal comma 13.6». 7.3. Dopo il comma 13.5 del Testo integrato sono aggiunti i seguenti commi: «13.6. Le imprese distributrici possono applicare riduzioni alle componenti tariffarie \alpha 1, \alpha 2 e \alpha 3, della tariffa TV2 di cui al comma 10.1. Le riduzioni, ove previste, sono applicate a tutti i clienti appartenenti alla relativa tipologia contrattuale. 13.7. L'applicazione delle riduzioni di cui al comma 13.6 deve essere preventivamente comunicata all'Autorita'. 13.8. I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al comma 13.6 non possono essere oggetto di integrazione secondo quanto previsto dall'art 50.». |
| Art. 8. Disposizioni finali 8.1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 entrano in vigore il 1° gennaio 2005. Le disposizioni di cui all'art. 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it). Di pubblicare nel sito Internet dell'Autorita' il testo integrato, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento. Milano, 29 luglio 2004 Il presidente: Ortis |
| Allegato
----> vedere allegato da pag. 47 a pag. 51 della G.U. <---- |
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