Gazzetta n. 223 del 22 settembre 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 29 luglio 2004 |
Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete. (Deliberazione n. 138/04). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 29 luglio 2004; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00); la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 2 marzo 2000 n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00); la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 146/00; la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 150/00; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 236/00; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00; la deliberazione dell'Autorita' 3 dicembre 2001, n. 229/01; la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01; la deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 43/02; la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 122/02 (di seguito: deliberazione n. 122/2002); la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02; la deliberazione dell'Autorita' 8 aprile 2004, n. 55/04; la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 69/04; la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 70/04; la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2004, n. 104/04; il documento per la consultazione del 1° aprile 2003, recante «garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete» (di seguito: documento per la consultazione 1° aprile 2003); Considerato che: le disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 definiscono un regime delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio caratterizzato da un'attivita' di autoregolazione posta in essere dall'impresa di distribuzione, nel rispetto dei criteri fissati dall'Autorita', alla quale compete anche un potere di controllo successivo di conformita' dell'autoregolazione delle imprese di distribuzione a detti criteri; e che in particolare, l'impresa di distribuzione sia tenuta a predisporre il proprio codice di rete entro i tre mesi successivi dall'adozione di detti criteri; il regime descritto al precedente alinea ha ad oggetto: a) l'accesso al servizio di distribuzione, che consiste nelle procedure finalizzate a definire il rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione e utenti; b) l'erogazione del servizio di distribuzione, che consiste nell'uso della rete secondo le condizioni del rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione e gli utenti; da quanto sopra consegue che il codice di rete per la distribuzione deve contenere: a) regole finalizzate ad individuare gli utenti con i quali l'impresa di distribuzione e' tenuta a stipulare il relativo contratto; b) condizioni generali del contratto di distribuzione che l'impresa di distribuzione e' tenuta a stipulare con gli utenti, i quali abbiano avuto accesso alla rete ai sensi delle regole di cui alla precedente lettera a); l'attivita' di distribuzione del gas in Italia e' connotata da un numero elevato di imprese e da un elevato grado di frammentazione e di varieta' delle forme organizzative; e che l'eccessiva eterogeneita' dei codici di distribuzione che ne puo' conseguire determina un ostacolo all'apertura del mercato del gas alla concorrenza; le osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 1° aprile 2003 hanno evidenziato l'esigenza che i codici di rete adottati dall'impresa di distribuzione abbiano un contenuto quanto piu' omogeneo tra loro, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascuna impresa; e che a tal fine sia riconosciuto un ruolo propositivo alle associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione; Considerato che: il sistema nazionale del gas e' caratterizzato da una strutturale integrazione tra gli impianti di distribuzione e le reti di trasporto che li alimentano nonche', in taluni casi, da un'integrazione funzionale tra impianti di distribuzione interconnessi tra loro; l'assetto di cui al precedente alinea evidenzia l'esigenza, ribadita dagli operatori che hanno partecipato alla consultazione: a) definire, nel caso di punti di interconnessione tra impianti di distribuzione e reti di trasporto, caratterizzati dalla presenza di una pluralita' di soggetti titolari del gas transitato, una disciplina univoca che assicuri una corretta imputazione tra tali soggetti di detto gas; b) assicurare, nel caso di impianti di distribuzione interconnessi tra loro, una gestione coordinata degli stessi tale da consentire all'utente di instaurare un solo rapporto per il servizio di distribuzione; Considerato che: con la deliberazione n. 122/2002, l'Autorita' ha definito una disciplina transitoria ed urgente delle condizioni di accesso al servizio di distribuzione prevedendo, in considerazione dell'elevato numero dei punti di riconsegna, una disciplina semplificata che, per i punti di riconsegna con consumi annui fino a 200.000 metri cubi standard, solleva l'utente dall'onere di predeterminare il proprio impegno massimo di prelievo; conseguentemente, con la medesima deliberazione n. 122/02 e' stato sancito il principio per cui l'impresa di distribuzione ha titolo ad applicare penali relative ai prelievi in eccesso rispetto agli impegni assunti, limitatamente ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 metri cubi standard; e che, a tal fine, l'art. 19, comma 1 della predetta deliberazione prevede che «nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti sulla quantificazione di tali penali, l'esercente l'attivita' di distribuzione richiede il pagamento delle stesse a titolo di conguaglio successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di accesso al servizio di distribuzione, di cui all'art. 24, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 164/2000»; dalle osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 1° aprile 2003 emerge l'esigenza di mantenere un regime delle condizioni di accesso diversificato in funzione dell'entita' del prelievo annuo stimato, consentendo, in particolare: a) all'impresa di distribuzione di determinare, per i punti di riconsegna con consumi annui stimati fino a 200.000 metri cubi standard, gli impegni di prelievo sulla base dei soli dati di potenzialita' degli impianti; b) all'utente, ai fini di un efficiente utilizzo del sistema, di determinare, per i punti di riconsegna con consumi annui stimati superiori a 200.000 metri cubi standard gli impegni di prelievo commisurati alle esigenze del cliente allacciato a tale punto; c) all'impresa di distribuzione di applicare all'utente, nelle ipotesi di cui alla precedente lettera b), penali per superamento degli impegni di prelievo da questi assunti; la disciplina dei tempi di realizzazione degli allacciamenti e delle attivazioni di punti di riconsegna in bassa pressione, definita dall'Autorita' con la deliberazione n. 47/2000, implica che l'impresa di distribuzione effettui, in fase di preventivazione dell'allacciamento, le relative verifiche tecniche necessarie per consentire l'accesso al servizio; e che tali punti di riconsegna sono caratterizzati da consumi annui fino a 50.000 metri cubi standard; Considerato infine che: ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione relativi all'accesso e all'erogazione del servizio di distribuzione, nonche' dei poteri di vigilanza sulla corretta applicazione del codice di rete, l'Autorita' necessita di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, che consentano un monitoraggio costante dell'erogazione del servizio medesimo; per assicurare il libero accesso al servizio di distribuzione a parita' di condizioni, e' necessario che gli utenti possiedano elementi conoscitivi relativi, ad esempio, alla descrizione dell'impianto, ai piani di estensione, di potenziamento e di manutenzione; Ritenuto che: al fine di garantire l'omogeneita' del contenuto dei codici di rete per la distribuzione, nel rispetto dell'autonomia delle singole imprese, sia opportuno, ad integrazione della disciplina dell'accesso e dell'erogazione del servizio di distribuzione, definire mediante il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, un codice di rete tipo il cui contenuto possa essere adottato da ciascuna impresa ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000; in conseguenza di quanto sopra, sia necessario prevedere che il termine entro il quale, ai sensi del citato art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, l'impresa di distribuzione debba predisporre il proprio codice di rete, decorra dall'adozione da parte dell'Autorita' del predetto codice di rete tipo; sia opportuno prevedere una disciplina unitaria che nei punti di interconnessione tra impianti di distribuzione e rete di trasporto, assicuri una corretta imputazione del gas transitato tra i soggetti titolari di tale gas; sia opportuno prevedere che le imprese di distribuzione che gestiscono impianti interconnessi con reti di trasporto o con altri impianti di distribuzione concludano con le imprese che gestiscono le rispettive infrastrutture, appositi accordi per la gestione coordinata delle interconnessioni; sia opportuno definire una disciplina delle condizioni di accesso al servizio di distribuzione differenziata in funzione dell'entita' del prelievo annuo stimato, prevedendo in particolare che: a) ai fini dell'accesso in punti di riconsegna con consumi annui fino a 200.000 metri cubi standard gli impegni di prelievo degli utenti siano determinati sulla base dei soli dati di potenzialita' degli impianti; b) ai fini dell'accesso in punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, gli impegni di prelievo siano definiti dagli utenti nella richiesta di accesso; sia opportuno escludere dall'applicazione della disciplina sopra descritta, le richieste di accesso al servizio relative ai punti di riconsegna con consumi annui fino a 50.000 metri cubi standard; sia necessario, anche ai fini degli eventuali conguagli previsti dall'art. 19, comma 1, della deliberazione n. 122/2002, definire un sistema di penali che l'impresa di distribuzione e' legittimata ad applicare agli utenti nel caso di mancato rispetto degli impegni di prelievo dai medesimi assunti nei punti di riconsegna con consumi superiori a 200.000 metri cubi standard; sia opportuno, relativamente alle ipotesi di accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali in precedenza serviti da altri utenti, definire una procedura semplificata che preveda che il nuovo utente subentri nei medesimi impegni di prelievo in precedenza assunti dall'utente uscente per fornire il medesimo cliente finale; sia opportuno imporre alle imprese obblighi aventi ad oggetto dati ed informazioni da trasmettere all'Autorita' e da comunicare agli utenti che intendono accedere al servizio di distribuzione; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) e le seguenti ulteriori definizioni: Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; chiusura del punto di riconsegna e' l'operazione di intercettazione del flusso del gas mediante la chiusura della valvola di intercettazione posta presso il gruppo di misura del punto di riconsegna; impegno giornaliero e' la quantita' massima di gas prelevabile su base giornaliera presso il punto di riconsegna, espressa in metri cubi standard/giorno; impianto di distribuzione e' una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali e' esercitata l'attivita' di distribuzione; l'impianto di distribuzione e' costituito dall'insieme di punti di consegna o di interconnessione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura; interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna e' l'operazione di intercettazione del flusso del gas mediante un intervento sulla rete di distribuzione a monte del punto di riconsegna; potere calorifico superiore effettivo e' il valore del potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito in una localita' in un anno termico t; punto di consegna dell'impianto di distribuzione, o punto di consegna, e' il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l'utente rende direttamente o indirettamente disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto; punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione, o punto di riconsegna, e' il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale all'utente per la fornitura al cliente finale; operatore prudente e ragionevole e' il soggetto gestore di una attivita' che mette in opera nell'esecuzione delle proprie obbligazioni il livello di diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messo in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attivita', nelle medesime circostanze o circostanze similari, e che tengono conto degli interessi dell'altra parte; utente del servizio di distribuzione, o utente, e' l'utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri. |
| Art. 2. Oggetto 2.1. Il presente provvedimento definisce criteri atti a garantire la liberta' di accesso e la neutralita' nell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione, inteso come l'utilizzo di un impianto di distribuzione o di porzioni di esso mediante il prelievo, ad uno o piu' punti di riconsegna, del gas naturale che si ha titolo ad immettere presso uno o piu' punti di consegna del medesimo impianto di distribuzione o dell'impianto direttamente o indirettamente interconnesso. 2.2. Qualora piu' imprese di distribuzione esercitino il servizio in impianti di distribuzione interconnessi, esse, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definiscono accordi di gestione funzionali all'utilizzo di cui al precedente comma 2.1. Tali accordi sono trasmessi all'Autorita' nei quindici giorni successivi alla loro conclusione. 2.3. Qualora piu' imprese di distribuzione esercitino il servizio su diverse porzioni del medesimo impianto, esse, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definiscono mediante accordi le procedure operative e gli scambi di informazioni necessari all'ottimizzazione della gestione dell'impianto. Tali accordi sono trasmessi all'Autorita' nei quindici giorni successivi alla loro conclusione. |
| Art. 3. Criteri generali per l'adozione e l'aggiornamento del codice di rete 3.1. L'Autorita', ad integrazione dei criteri definiti dal presente provvedimento, adotta un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del direttore generale dell'Autorita'. 3.2. In seguito all'entrata in vigore del codice di rete tipo di cui al precedente comma 3.1, l'impresa di distribuzione adotta il proprio codice di rete, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000: a) adottando la disciplina prevista dal codice di rete tipo, mediante apposita dichiarazione scritta trasmessa all'Autorita'; ovvero b) redigendo tale codice sulla base dello schema di codice di rete allegato al presente provvedimento (Allegato a). 3.3. Qualora l'impresa di distribuzione adotti il proprio codice di rete secondo quanto disposto dal comma 3.2, lettera a), l'approvazione di competenza dell'Autorita' si intende rilasciata con decorrenza dalla data di ricevimento della dichiarazione ivi prevista. In tale caso, l'impresa di distribuzione ha facolta' di integrare il proprio codice di rete, previa approvazione da parte dell'Autorita', mediante apposite clausole che si giustificano in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate. 3.4. L'Autorita', con il medesimo procedimento di cui al comma 3.1, approva con cadenza di norma annuale gli aggiornamenti del codice di rete tipo che integrano di diritto i codici di rete adottati ai sensi del comma 3.2, lettera a). 3.5. L'impresa di distribuzione che ha adottato il proprio codice di rete ai sensi del comma 3.2, lettera a), eventualmente aggiornato ai sensi del comma 3.4, in ogni momento ha facolta' di rinunciare a tale codice che restera' comunque in vigore sino all'approvazione da parte dell'Autorita' del codice di rete predisposto dalla medesima impresa ai sensi del comma 3.2, lettera b). 3.6. L'Autorita' pubblica ed aggiorna, nel proprio sito Internet (www.autorita.energia.it), l'elenco delle imprese di distribuzione che hanno adottato il codice di rete ai sensi del comma 3.2, lettera a). 3.7. L'impresa di distribuzione rende pubblico il codice di rete, eventualmente predisposto ai sensi del comma 3.2, lettera b), ed i relativi aggiornamenti, entro quindici giorni dalla loro approvazione da parte dell'Autorita'. |
| Art. 4. Descrizione dell'impianto di distribuzione 4.1. L'impresa di distribuzione rende pubblica, anche tramite il proprio sito Internet, la seguente documentazione: a) l'elenco degli impianti di distribuzione nei quali insistono i punti di riconsegna gestiti dall'impresa di distribuzione; b) l'elenco dei comuni dove e' svolto il servizio di distribuzione; c) l'elenco delle sedi presso le quali l'impresa rende disponibili le informazioni di cui al successivo comma 4.2.; d) l'elenco dei punti di consegna di ciascun impianto di cui alla lettera a), e relativi codici identificativi; e) relativamente agli impianti nei quali l'impresa di distribuzione eventualmente eserciti il servizio nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, l'individuazione della porzione di impianto gestita nonche' delle porzioni gestite da altre imprese opportunamente indicate; f) nel caso di impianti di distribuzione interconnessi con impianti gestiti da altre imprese di distribuzione, i dati identificativi dell'interconnessione, nonche' l'elenco dei punti di consegna. 4.2. Presso le sedi di cui al precedente comma 4.1, lettera c), l'impresa di distribuzione rende disponibili ai soggetti interessati che ne facciano richiesta, informazioni tecniche e descrittive degli impianti di distribuzione, compresa la rappresentazione planimetrica degli impianti stessi. |
| Art. 5. Codice identificativo del punto di riconsegna 5.1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le imprese di distribuzione attribuiscono un codice identificativo univoco ad ogni singolo punto di riconsegna appartenente ad ogni singolo impianto di distribuzione gestito dalle stesse imprese. 5.2. Il codice identificativo del punto di riconsegna dovra' almeno essere costituito dal codice del punto di consegna correlato ad esso e da un numero progressivo. 5.3. Il codice identificativo puo' essere richiesto dai soggetti interessati in seguito alla realizzazione dell'allacciamento, ovvero in occasione della richiesta di accesso al servizio di distribuzione. |
| Art. 6. Programmi di estensione, potenziamento e manutenzione 6.1. L'impresa di distribuzione rende pubblica, anche tramite il proprio sito Internet, per ciascun impianto di distribuzione, o per la porzione di impianto gestita, la seguente documentazione: a) il piano annuale degli interventi di sviluppo dell'impianto, con particolare evidenza delle aree di intervento e delle cadenze temporali relative agli interventi di estensione e di potenziamento; b) il piano annuale delle manutenzioni, con evidenza degli interventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio; c) il piano mensile degli interventi che comportano la sospensione dell'erogazione del servizio su uno o piu' punti di riconsegna, con l'identificazione della tipologia d'intervento, della sua ubicazione e dei relativi tempi di esecuzione programmati. 6.2. Nella redazione dei piani di cui al comma 6.1, l'impresa di distribuzione tiene conto dei piani delle imprese di distribuzione che gestiscono impianti di distribuzione interconnessi o altre porzioni del medesimo impianto, in base agli accordi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, nonche' dei piani pubblicati dalle imprese di trasporto. 6.3. La pubblicazione dei piani annuali e' effettuata entro il 15 settembre 2005 ed e' aggiornata annualmente. 6.4. La pubblicazione del piano mensile e' effettuata entro i primi cinque giorni lavorativi del mese precedente a quello cui si riferisce il piano, a decorrere dal mese di settembre 2004. |
| Art. 7. Dati di prelievo e profili di prelievo standard 7.1. L'impresa di distribuzione rende pubblici, anche tramite il proprio sito Internet, profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas, entrambi definiti dall'Autorita' con proprio provvedimento sulla base di una metodologia unica per tutte le imprese di distribuzione. 7.2. L'impresa di distribuzione rende disponibile, su richiesta del cliente finale del proprio impianto di distribuzione, i dati di prelievo e i dati identificativi che lo riguardano. |
| Art. 8. Dati, informazioni e documenti da tenere a disposizione dell'Autorita' 8.1. L'impresa di distribuzione tiene a disposizione dell'Autorita', relativamente a ciascun impianto di distribuzione gestito o alla porzione di impianto gestita, e con riferimento agli ultimi tre anni, l'elenco di tutti i punti di riconsegna, corredato dai dati e delle informazioni con il dettaglio elencato all'art. 13, comma 2. 8.2. L'impresa di distribuzione tiene a disposizione dell'Autorita', relativamente a ciascun impianto di distribuzione gestito, o per la porzione di impianto gestita, e per ogni mese, le informazioni riguardanti le richieste di accesso e, per i punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, i dati dei prelievi occorrenti all'allocazione, per singolo utente, presso il punto di consegna dell'impianto di distribuzione. |
| Art. 9. Obblighi informativi a carico degli utenti del servizio di distribuzione 9.1. L'utente comunica all'impresa di distribuzione, per singolo punto di consegna: a) i dati identificativi dei soggetti esercenti l'attivita' di vendita dai quali lo stesso e' fornito; b) nel caso di piu' esercenti l'attivita' di vendita di cui alla lettera a) presenti presso lo stesso punto di consegna, le regole di ripartizione della disponibilita' del gas naturale tra tali esercenti, convenute con i medesimi. 9.2. I soggetti di cui al comma 9.1 comunicano tempestivamente all'impresa di distribuzione eventuali variazioni delle informazioni di cui al medesimo comma 9.1, anche a seguito di sostituzioni nella fornitura a clienti finali, o in corrispondenza di nuove attivazioni o riattivazioni di punti di riconsegna con prelievi annui inferiori a 50.000 metri cubi standard. 9.3. Qualora non comporti l'incremento del massimo prelievo orario, l'utente titolare dell'accesso puo' comunicare all'impresa di distribuzione la variazione dell'impegno giornaliero. 9.4. Per ogni punto di riconsegna la variazione in diminuzione dell'impegno giornaliero e' consentita solamente a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno. |
| Art. 10. Obblighi informativi a vantaggio dell'impresa di trasporto 10.1. L'impresa di distribuzione comunica tempestivamente all'impresa di trasporto le informazioni ricevute dagli utenti del servizio di distribuzione di cui all'art. 9. 10.2. L'impresa di distribuzione comunica all'impresa di trasporto: a) i dati identificativi del soggetto da cui acquista eventuali quantitativi di gas; b) l'indicazione del punto di consegna, o del punto di riconsegna del sistema di trasporto ad esso correlato, in cui il quantitativo di gas di cui alla let-tera a) e' reso disponibile; nonche' c) le eventuali variazioni delle informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b). 10.3. Gli esercenti l'attivita' di vendita, che direttamente o indirettamente forniscono gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono di gas naturale in virtu' di contratti conclusi con altri esercenti l'attivita' di vendita, comunicano all'impresa di trasporto, per punto di riconsegna del sistema di trasporto: a) i dati identificativi dei soggetti a cui forniscono il gas naturale; b) i dati identificativi dei soggetti da cui sono riforniti di gas naturale e, nel caso di piu' soggetti, le regole di ripartizione della disponibilita' del gas. 10.4. I soggetti di cui al comma 10.3 comunicano tempestivamente all'impresa di trasporto eventuali modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma 10.3, anche a seguito di sostituzioni nella fornitura a clienti finali. 10.5. Gli esercenti l'attivita' di vendita che si trovano nelle condizioni di cui al comma 10.3 al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento si registrano, ai fini delle procedure di cui all'art. 20, inviando i propri dati identificativi all'impresa di trasporto. Gli esercenti l'attivita' di vendita che si trovino nelle condizioni di cui al comma 10.3 successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, si registrano contestualmente. |
| Art. 11. Obblighi di coordinamento tra le imprese di distribuzione e l'impresa di trasporto 11.1. Le imprese di distribuzione, in forma singola o associata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, concordano con le imprese di trasporto le procedure operative e gli scambi di informazioni necessari all'ottimizzazione della gestione degli impianti di distribuzione e delle reti di trasporto, nonche' le verifiche necessarie alla coerenza dei processi di accesso e di erogazione del servizio di distribuzione con particolare riferimento ai punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto. L'accordo e' trasmesso all'Autorita' entro quindici giorni dalla sua conclusione. |
| Art. 12. Continuita' dell'accesso 12.1. Nei punti di riconsegna attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che costituiscono oggetto dei rapporti contrattuali in essere, l'impresa di distribuzione garantisce la continuita' dell'accesso erogando il servizio secondo le condizioni convenute con l'utente. Tali condizioni restano in vigore sino all'approvazione del codice di rete ai sensi dell'art. 3, ad eccezione di quelle incompatibili con il presente provvedimento, le quali cessano di produrre effetti dalla sua entrata in vigore. |
| Art. 13. Accesso per attivazione di nuovi punti di riconsegna, per variazione contrattuale del massimo prelievo orario, per riattivazione di punti di riconsegna esistenti 13.1. L'accesso al servizio di distribuzione per i punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 50.000 metri cubi standard, nel caso di attivazioni successive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero di richieste di una variazione contrattuale del massimo prelievo orario presso punti di riconsegna attivi, ovvero di richieste di riattivazione di punti di riconsegna esistenti, e' disciplinato dal presente articolo. 13.2. La richiesta, ai fini dell'accesso al servizio di distribuzione per i casi di cui al comma 13.1, contiene i seguenti elementi: a) l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo, per ciascun punto, delle seguenti indicazioni: ubicazione del punto di riconsegna e, se presente, matricola del misuratore installato; dati identificativi del cliente finale associato a tale punto; potenzialita' totale degli apparecchi installati presso il cliente finale e relativa categoria d'uso del gas; data dalla quale si richiede che il servizio decorra; massimo prelievo orario, espresso in metri cubi standard/ora; prelievo annuo previsto; per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, impegno giornaliero, espresso in metri cubi standard/giorno; b) il codice identificativo dei punti di consegna corrispondenti ai singoli punti di riconsegna di cui alla lettera a); c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di essere parte contraente di contratti di fornitura a clienti finali presso i punti di riconsegna di cui alla lettera a), completa dell'indicazione delle estensioni temporali di ciascun contratto; d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di disporre, direttamente ovvero in virtu' di contratti con esercenti l'attivita' di vendita opportunamente indicati, di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto corrispondenti ai punti consegna di cui alla precedente lettera b); e) nel caso in cui i contratti di cui alla precedente lettera d) siano stati conclusi con una pluralita' di esercenti, l'indicazione delle regole di ripartizione della disponibilita' di gas tra tali esercenti, convenute con i medesimi; f) nel caso in cui l'accesso venga richiesto per fornire gas naturale ad un cliente finale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di aver ottenuto l'autorizzazione alla vendita ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 24 giugno 2002; g) nel caso in cui l'accesso venga richiesto per uso proprio, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa all'uso del gas naturale. 13.3. La richiesta di accesso deve pervenire all'impresa di distribuzione almeno sette giorni lavorativi prima della data di decorrenza contenuta nella medesima richiesta. 13.4. L'impresa di distribuzione consente la rettifica di eventuali errori materiali contenuti nella richiesta di accesso nei due giorni successivi alla data di cui al comma 13.3 e, in relazione ai punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, effettua la rettifica dell'impegno giornaliero indicato nella richiesta, laddove non risultasse compatibile con il vincolo di cui all'art. 9, comma 4. 13.5. L'impresa di distribuzione soddisfa le richieste contenenti gli elementi di cui al comma 13.2 e pervenute nei termini di cui al comma 13.3, consentendo l'accesso dalla data indicata nelle medesime richieste, fatte salve le richieste che sottostanno alle verifiche di cui al comma 13.6 che producano esito negativo. 13.6. Nel caso di richieste di accesso riguardanti punti di riconsegna da attivare successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero di richieste di un incremento del massimo prelievo orario presso punti di riconsegna attivi, ovvero richieste di riattivazioni di punti di riconsegna esistenti, l'impresa di distribuzione verifica la compatibilita' della richiesta con la capacita' di trasporto dell'impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico. 13.7. Qualora l'esito della verifica di cui al precedente comma 13.6 sia negativo, l'impresa di distribuzione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di cui al comma 13.3, comunica al richiedente il rifiuto di accesso con atto scritto e motivato. Copia del rifiuto viene contestualmente trasmessa all'Autorita', all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e al Ministero delle attivita' produttive. L'esito negativo della verifica di cui al comma 13.6 per un punto di riconsegna, esonera l'impresa di distribuzione dal dare seguito all'eventuale richiesta di attivazione di cui alla deliberazione 2 marzo 2002, n. 47/2000. 13.8. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di cui al comma 13.3 l'impresa di distribuzione comunica all'impresa di trasporto interessata, in relazione agli accessi al servizio di distribuzione consentiti: a) il codice identificativo dei punti di consegna corrispondenti ai singoli punti di riconsegna presso i quali l'utente ha avuto accesso; b) i dati identificativi dell'utente di cui alla lettera a); c) la data dalla quale e' stato consentito l'accesso; d) i dati relativi agli esercenti l'attivita' di vendita, di cui al comma 13.2, lettere d) ed e). 13.9. L'utente che ha ottenuto l'accesso ai sensi del presente articolo, comunica tempestivamente all'impresa di distribuzione ogni modifica dei fatti oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 13.2. |
| Art. 14. Accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali 14.1. L'accesso al servizio di distribuzione che venga richiesto da un soggetto che avvii una nuova fornitura ad uno o piu' clienti finali in precedenza forniti da altri utenti, e' disciplinato dal presente articolo, purche' non venga richiesta anche una variazione della massima portata oraria, ovvero una modifica delle categorie d'uso o dell'impegno giornaliero tale da determinare un incremento della massima portata oraria. In tali casi l'accesso al servizio e' disciplinato secondo le disposizioni contenute nell'art. 13. 14.2. Ai fini dell'accesso il soggetto di cui al precedente comma fa pervenire all'impresa di distribuzione, nei termini previsti dal successivo art. 29, un'apposita richiesta che contenga i seguenti elementi: a) l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo, per ciascun punto, delle seguenti informazioni: ubicazione del punto di riconsegna e, se presente, la matricola del misuratore installato; data dalla quale decorre il servizio, ai sensi dell'art. 29; dati identificativi del cliente finale allacciato; b) codice identificativo dei punti di consegna corrispondenti ai singoli punti di riconsegna di cui alla lettera a); c) per ciascuno dei punti di riconsegna di cui alla lettera a), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' rilasciata dal cliente finale, o atto equipollente, che attesti la cessazione del rapporto contrattuale tra il medesimo cliente finale e l'utente al quale il soggetto di cui al comma 14.1 si sostituisce nella fornitura al medesimo cliente finale; d) le dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 2, lettere da c) a g). 14.3. L'utente che ha presentato la richiesta contenente gli elementi di cui al comma 14.2 e nel rispetto dei termini di cui all'art. 29, a decorrere dalla data indicata nella medesima richiesta si sostituisce nel rapporto con l'impresa di distribuzione relativo a ogni punto di riconsegna indicato nella richiesta. 14.4. L'impresa di distribuzione consente la rettifica di eventuali errori materiali contenuti nella richiesta di cui al comma 14.2, nei due giorni successivi alla data di ricezione della richiesta. 14.5. La richiesta di accesso di cui al comma 14.2 non implica disattivazione, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/2000, dei punti di riconsegna oggetto della richiesta medesima. 14.6. L'impresa di distribuzione, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 14.2, comunica all'impresa di trasporto interessata: a) la data a decorrere dalla quale e' trasferito l'accesso presso ciascun punto di riconsegna; b) il codice identificativo dei punti di consegna corrispondenti ai singoli punti di riconsegna; c) i dati identificativi, per ciascun punto di riconsegna, del soggetto al quale e' trasferito l'accesso, nonche' dell'utente al quale il medesimo soggetto si sostituisce nella fornitura al cliente finale; d) i dati identificativi degli esercenti l'attivita' di vendita, e dell'eventuale regola di ripartizione, indicati nelle dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 2, lettere d) ed e), trasmesse ai sensi del comma 14.2, e comunica la conferma della sostituzione al soggetto di cui al comma 14.1 e all'utente al quale tale soggetto si sostituisce, nonche' la data dalla quale la sostituzione ha effetto ai sensi dell'art. 29. 14.7. L'utente uscente comunica tempestivamente agli esercenti l'attivita' di vendita che lo forniscono interessati dalla sostituzione, le informazioni necessarie ai medesimi esercenti ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'art. 10, comma 4. |
| Art. 15. Rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna in caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali 15.1. Nel caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali, la rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna e' effettuata nel periodo compreso tra il terzo giorno lavorativo precedente ed il primo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza della sostituzione nella fornitura. 15.2. L'impresa di distribuzione riconduce il dato di prelievo, rilevato ai sensi del comma 15.1, al dato di prelievo corrispondente alla data dalla quale decorre l'erogazione del servizio, estrapolando i valori dell'ultima lettura disponibile. 15.3. L'impresa di distribuzione comunica il dato di cui al comma 15.2 agli utenti interessati dalla sostituzione nella fornitura a clienti finali. L'impresa di distribuzione comunica altresi' all'utente che ha ottenuto l'accesso al servizio ai sensi dell'art. 14, il dato progressivo di prelievo dell'anno termico in corso. |
| Art. 16. Chiusura del punto di riconsegna e interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosita' del cliente finale 16.1. In caso di perdurante morosita' del cliente finale, l'utente puo' richiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna, sostenendone il costo. L'utente comunica l'intervento di chiusura al cliente finale secondo i tempi e le modalita' previsti per la sospensione della fornitura dall'art. 9, comma 9.1, della deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 229/2001. 16.2. L'impresa di distribuzione provvede all'esecuzione dell'intervento di chiusura di cui al comma 16.1. Il dato di prelievo presso il gruppo di misura relativo al cliente finale e' rilevato in concomitanza con tale intervento. Il soggetto che effettua la lettura rende noto tale dato, se non gia' disponibile, all'impresa di distribuzione, all'utente ed al cliente finale, entro il giorno lavorativo successivo al giorno corrispondente all'intervento di chiusura del punto di riconsegna. 16.3. L'impresa di distribuzione, qualora sia impossibilitata a effettuare, per cause indipendenti dalla sua volonta', l'intervento di chiusura di cui al comma 16.1, comunica il mancato intervento all'utente entro le ventiquattro ore successive, indicando: a) le cause del mancato intervento di chiusura; b) se sussiste, la possibilita' di procedere con l'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna; c) la stima di massima del costo per la esecuzione dell'intervento di cui alla lettera b). 16.4. Nel caso in cui l'utente richieda di procedere all'effettuazione dell'intervento di interruzione di cui al comma 16.3, lettera b), l'impresa di distribuzione, entro il secondo giorno lavorativo successivo a tale richiesta, fornisce all'utente il preventivo dettagliato per l'effettuazione dell'intervento d'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna. 16.5. Entro tre giorni lavorativi dalla accettazione da parte dell'utente del preventivo di cui al comma 16.4, l'impresa di distribuzione concorda con lo stesso la data dell'esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna. |
| Art. 17. Sospensione dell'erogazione del servizio di distribuzione 17.1. L'impresa di distribuzione provvede a organizzare il servizio sostitutivo necessario a garantire l'alimentazione dei punti di riconsegna interessati, sostenendo i costi di tale servizio e ripartendo i costi relativi alla materia prima tra gli utenti interessati dal servizio sostitutivo, nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio per: a) interventi di manutenzione; b) interventi di dismissione, estensione o potenziamento dell'impianto di distribuzione; c) interventi derivanti da interferenze con opere di terzi; 17.2. L'impresa di distribuzione programma gli interventi che comportano sospensione dell'erogazione del servizio e li rende pubblici per mezzo dei piani mensili di cui all'art. 6, comma 1, lettera c). Essa puo' riprogrammare tali interventi, dandone tempestivamente comunicazione agli utenti interessati; in ogni caso tale comunicazione di riprogrammazione deve avvenire con un anticipo di almeno quarantotto ore rispetto alla data di esecuzione dell'intervento programmata. 17.3. In relazione ad interventi programmati di cui al comma 17.2, qualora uno o piu' utenti interessati da un intervento ne richiedano la riprogrammazione entro il giorno 15 del mese precedente al mese in cui e' previsto l'intervento, l'impresa di distribuzione verifica la possibilita' di accettare la richiesta e comunica l'esito della verifica entro il giorno 25 del mese precedente all'intervento a tutti gli utenti interessati. Qualora uno dei termini indicati nel presente comma ricada nei giorni di sabato, domenica o altro giorno festivo, tale termine e' rimandato al primo giorno lavorativo seguente. La riprogrammazione non comporta oneri aggiuntivi a quelli indicati nel presente articolo a carico gli utenti. 17.4. Nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio, l'impresa di distribuzione effettua quanto nelle proprie disponibilita', usando con continuita' la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole, affinche' il periodo di sospensione sia limitato al tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento, impegnandosi ad avvertire tempestivamente gli utenti interessati dalla sospensione del servizio nei casi di sospensione non programmati. 17.5. In tutti i casi in cui il servizio sostitutivo sia effettuato mediante carro bombolaio, l'impresa di distribuzione e' responsabile dell'odorizzazione del gas. |
| Art. 18. Determinazione delle penali per il servizio di distribuzione 18.1. L'impresa di distribuzione applica ai punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard penali per superamento dell'impegno giornaliero. 18.2. Le penali di cui al comma 18.1 sono stabilite dall'Autorita' con proprio provvedimento. In via transitoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 30. 18.3. I ricavi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti in detrazione dal termine relativo al vincolo dei ricavi per le tariffe di distribuzione relative all'anno termico successivo. |
| Art. 19. Procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto 19.1. L'impresa di distribuzione determina i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto, con la seguente procedura: a) per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna correlati a un singolo punto di consegna, determina sulla base della tipologia di misura: il totale mensile dei prelievi basati su misure; il totale mensile dei prelievi stimati; il totale giornaliero dei prelievi misurati; b) individua nell'ambito dei valori mensili di cui alla lettera a), le categorie d'uso di cui all'art. 7, comma 1; c) individua il quantitativo su base mensile immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo. I dati relativi ai prelievi presso punti di riconsegna con gruppi di misura non dotati di correttore, sono riportati a condizioni standard applicando un opportuno fattore di correzione. 19.2. L'impresa di distribuzione trasmette i dati di cui al comma 19.1 all'impresa di trasporto, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui si riferiscono i dati. |
| Art. 20. Allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del servizio di trasporto presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto 20.1. L'impresa di trasporto, sulla base dei dati di cui all'art. 19, per ogni punto di riconsegna condiviso del sistema di trasporto: a) determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il punto di riconsegna della rete di trasporto, diminuito del quantitativo di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), e la somma dei quantitativi di tutti gli utenti di cui all'art. 19, comma 1, e ripartisce detta differenza in proporzione tra i prelievi stimati mensili di cui al medesimo art. 19, comma 1, lettera a); b) sulla base dei dati di cui alla lettera a) del presente comma, dei dati di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), delle informazioni di cui all'art. 10, all'art. 13, comma 8, lettera d), e all'art. 14, comma 6, lettera d), determina per singolo utente del servizio di trasporto il volume di gas totale mensile; c) effettua la profilazione giornaliera dei dati mensili applicando i profili di prelievo, di cui all'art. 7, comma 1, associati alle categorie d'uso trasmesse dalle imprese di distribuzione, e individua il quantitativo di gas da allocare giornalmente ad ogni utente del servizio di trasporto. 20.2. Qualora sia resa disponibile la misura per un punto di riconsegna oggetto di stima di prelievo, l'impresa di trasporto, ai fini dell'allocazione, rettifica il dato stimato effettuando un conguaglio nel mese in cui la misura si renda disponibile. |
| Art. 21. Monitoraggio del gas immesso e prelevato 21.1. Annualmente le imprese di distribuzione raccolgono, per singolo impianto o per la porzione di impianto gestita, i dati relativi al gas naturale prelevato presso la totalita' dei punti di riconsegna, opportunamente corretti per riportare i quantitativi di gas prelevati alle condizioni standard, e i dati corrispondenti ai quantitativi di gas transitati presso i punti di consegna corrispondenti, diminuiti degli eventuali quantitativi immessi dalle stesse imprese di distribuzione a proprio titolo. 21.2. I dati di cui al precedente comma 21.1 sono comunicati all'Autorita' e pubblicati dall'impresa di distribuzione, anche tramite il proprio sito Internet, entro il 30 settembre di ogni anno. |
| Art. 22. Determinazione del potere calorifico superiore effettivo 22.1. Le modalita' e le procedure per la determinazione del potere calorifico superiore effettivo sono determinate con provvedimento dell'Autorita'. 22.2. Sino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 22.1, sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 16, commi 1, 2, 5, 6, 7, della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000. |
| Art. 23. Responsabilita' e gestione degli impianti di misura presso i punti di consegna dell'impianto di distribuzione 23.1. Sono a carico dell'impresa di distribuzione gli oneri relativi agli adempimenti di metrologia legale e di lettura dell'impianto di misura associato al punto di consegna dell'impianto di distribuzione dalla stessa gestito. 23.2. Qualsiasi modifica apportata all'impianto di misura del punto di consegna della rete di distribuzione e' preventivamente comunicata dall'impresa di distribuzione all'impresa di trasporto. 23.3. Gli utenti del servizio di distribuzione presso un punto di consegna e gli utenti del servizio di trasporto che li riforniscono, direttamente o indirettamente, presso il corrispondente punto di riconsegna del sistema trasporto, possono chiedere all'impresa di distribuzione la verifica della correttezza del dato rilevato presso l'impianto di misura. 23.4. I costi della verifica di cui al comma 23.3 sono addebitati all'utente che la richiede. Nel caso in cui dalle verifiche risulti un funzionamento non corretto dell'impianto di misura, il costo delle verifiche e' addebitato all'impresa di distribuzione. |
| Art. 24. Fatturazione e pagamento 24.1. Ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione, in assenza di dati di prelievo misurati, l'impresa di distribuzione effettua la stima dei dati sulla base dei profili di prelievo standard di cui all'art. 7. 24.2. Gli importi versati a titolo di corrispettivo per il servizio di distribuzione basati su dati di prelievo stimati sono soggetti a conguaglio a seguito di disponibilita', da parte dell'impresa di distribuzione, di dati di prelievo misurati. 24.3. Nella documentazione di fatturazione sono riportati i codici identificativi dei punti di riconsegna a cui la fattura si riferisce, di cui all'art. 5. 24.4. L'impresa di distribuzione emette fattura agli utenti su base mensile. La trasmissione delle fatture agli utenti e' effettuata con anticipo via fax e conferma per lettera. 24.5. La data di scadenza utile per il pagamento delle fatture da parte dell'utente non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla data di emissione delle stesse. In caso di scadenza della fattura ricadente nei giorni di sabato, domenica, o altro giorno festivo, il termine di scadenza ricade nel primo giorno lavorativo seguente. 24.6. Nel caso di ritardato pagamento della fattura, l'impresa di distribuzione puo' applicare sulla stessa una indennita' di mora sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente comma 24.5, interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso EURIBOR a dodici mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di due punti percentuali. 24.7. Nel caso di morosita' dell'utente dell'impresa di distribuzione, quest'ultima ha diritto a rivalersi sulla garanzia finanziaria di cui all'art. 26. |
| Art. 25. Condizioni economiche per l'attivita' di lettura e di gestione dei dati 25.1. La determinazione delle condizioni economiche relative all'attivita' di lettura dei consumi e di gestione dei dati di consumo di cui all'art. 4, comma 9, della deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/2001, applicate dall'impresa di distribuzione, costituiranno oggetto di successivo provvedimento da parte dell'Autorita'. 25.2. Sino all'adozione del provvedimento di cui al comma 25.1, le imprese di distribuzione rendono pubblici, anche mediante il proprio sito Internet, eventuali costi relativi alle attivita' di cui al medesimo comma 25.1. |
| Art. 26. Garanzia finanziaria 26.1. L'impresa di distribuzione puo' richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione, purche' l'importo non sia superiore ad un quarto del valore complessivo del contratto di distribuzione di gas. 26.2. L'utente e' tenuto ad integrare, entro dieci giorni, la garanzia finanziaria sino all'importo originario di sottoscrizione nel caso in cui l'impresa di distribuzione vi attinga per rivalersi dell'importo dovuto dall'utente stesso nei casi di cui all'art. 24, comma 7. |
| Art. 27. Risoluzione delle controversie 27.1. In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di distribuzione, e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorita' per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalita' dalla stessa definite con proprio regolamento. |
| Art. 28. Disposizioni transitorie in materia di profili di prelievo standard 28.1. Sino all'adozione da parte dell'Autorita' del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, le imprese di distribuzione rendono pubblici, anche tramite il proprio sito Internet, entro il 1° ottobre 2004, i profili di prelievo utilizzati dalle stesse, e le relative categorie d'uso del gas associate. 28.2. Sino all'adozione da parte dell'Autorita' del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, la stima dei dati di cui all'art. 24, comma 1, e' effettuata applicando i profili di prelievo e le categorie d'uso di cui al comma 28.1. 28.3. Entro la medesima data di cui al comma 28.1, le imprese di distribuzione trasmettono all'Autorita' i criteri e le metodologie, nonche' ogni altro elemento utilizzato per la definizione dei profili di prelievo e delle categorie d'uso di cui al comma 28.1. |
| Art. 29. Disposizioni transitorie in materia di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali 29.1. L'impresa di trasporto, per quanto non gia' applicato, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, presenta all'Autorita' per l'approvazione, proposte di modifica della disciplina di trasferimento di capacita' di cui al proprio codice di rete per il trasporto, finalizzate a consentire che, entro l'inizio dell'anno termico 2005-2006: a) i trasferimenti di capacita' presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto abbiano efficacia a partire da qualsiasi giorno del mese; b) sia reso minimo il periodo di tempo intercorrente tra il termine ultimo per la presentazione della richiesta e la decorrenza del trasferimento di capacita'. 29.2. Sino all'entrata in vigore delle modifiche del codice di rete di cui al comma 29.1, l'impresa di distribuzione soddisfa le richieste di accesso di cui all'art. 14, comma 2, consentendo l'accesso con decorrenza dal 1° del mese successivo al mese nel quale e' pervenuta la richiesta medesima. A tal fine, la richiesta di accesso deve pervenire all'impresa di distribuzione entro il secondo giorno lavorativo di tale mese. 29.3. A seguito dell'approvazione delle modifiche del codice di rete di cui al comma 29.1, l'Autorita' definisce i termini temporali per la presentazione della richiesta di accesso per sostituzione di cui all'art. 14, comma 2, e per la decorrenza della sostituzione di cui al medesimo articolo. |
| Art. 30. Disposizioni transitorie in materia di penali per il servizio di distribuzione 30.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai punti di riconsegna di cui all'art. 18, e sono valide sino alla predisposizione da parte dell'Autorita' dei criteri per la determinazione delle tariffe di distribuzione di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000, relative al secondo periodo di regolazione di cui alla deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2004, n. 104/2004. 30.2. L'impresa di distribuzione per ciascun punto di riconsegna di cui all'art. 18, definisce un volume mensile massimo ammissibile, pari all'impegno giornaliero moltiplicato per il numero dei giorni del mese. Nel caso in cui il volume mensile prelevato sia eccedente rispetto al volume mensile massimo ammissibile, l'impresa di distribuzione applica a tali volumi eccedenti un corrispettivo a titolo di penale pari al 100 per cento della quota variabile della tariffa di distribuzione, relativa al primo scaglione, applicata dalla stessa impresa di distribuzione nell'ambito tariffario ove il punto di riconsegna e' ubicato. 30.3. Nel caso in cui l'accesso di cui all'art. 13 decorra a partire da un giorno diverso dal primo del mese, per tale mese il volume mensile massimo ammissibile di cui al comma 30.2 e' ridefinito tenendo conto della data di accesso. |
| Art. 31. Disposizioni transitorie in materia di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto 31.1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'impresa di trasporto redige e trasmette all'Autorita': a) il protocollo di comunicazione in relazione ai dati che le imprese di distribuzione trasmettono ai sensi dell'art. 19; b) il piano per l'adeguamento del proprio sistema informativo ai fini dell'applicazione della procedura indicata all'art. 20; c) le modalita' di registrazione dei soggetti di cui all'art. 10, comma 5. 31.2. Ottemperato l'obbligo di cui al comma 31.1, l'impresa di trasporto ne da' comunicazione sul proprio sito internet. 31.3. L'applicazione degli articoli 9, 10, 13, comma 8, lettera d), e 14, comma 6, lettera d), decorre a partire dalla data della comunicazione di cui al comma 31.2. 31.4. Trascorsi sei mesi dalla comunicazione di cui al comma 31.2, l'impresa di trasporto attua il protocollo di cui al comma 31.1, lettera a), e attiva il sistema informativo con gli adeguamenti predisposti di cui al medesimo comma 31.1, lettera b). 31.5. L'art. 19 si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di cui al comma 31.4. 31.6. L'art. 20 si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a un periodo di tre mesi dalla data di cui al comma 31.4. 31.7. Qualora alla data di cui al comma 31.6, non sia ancora entrato in vigore il provvedimento dell'Autorita' di cui all'art. 7, comma 1, nel periodo intercorrente tra tale data e la data di entrata in vigore del medesimo provvedimento dell'Autorita' di cui all'art. 7, comma 1: a) le imprese di distribuzione, al fine della trasmissione dei dati di cui all'art. 19, in luogo delle categorie d'uso di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), individuano e trasmettono all'impresa di trasporto la percentuale di prelievi per uso civile; b) l'impresa di trasporto, ai fini dell'allocazione di cui all'art. 20, effettua la profilazione giornaliera dei dati mensili, distinguendo tra prelievi di clienti finali civili e prelievi di altri clienti finali e utilizzando a tal fine la percentuale di prelievi per uso civile di cui alla lettera a). |
| Art. 32. Disposizioni finali 32.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorita'. Milano, 29 luglio 2004 Il presidente: Ortis |
| Allegato A SCHEMA DI CODICE DI RETE PER LA DISTRIBUZIONE L'impresa di distribuzione redige il codice di rete per la distribuzione, ai sensi dell'art. 3 del presente provvedimento, sulla base del seguente schema di codice di rete per la distribuzione. 1. Sezione informazione, costituito dai capitoli. Contesto normativo. Il capitolo descrive il contesto normativo comprensivo delle norme di legge e dei provvedimenti dell'Autorita', e delle altre disposizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del codice di rete. Descrizione dell'impianto e della sua gestione. Il capitolo descrive, anche con il rinvio ad allegati da pubblicare sul proprio sito Internet, o da tenere a disposizione presso siti resi noti al pubblico per il maggiore dettaglio, l'impianto, o gli impianti, o la porzione di impianto che l'impresa di distribuzione gestisce. In particolare, nel capitolo sono forniti: a) la rappresentazione geografica e schematica dell'impianto di distribuzione, con l'ubicazione delle reti, dei punti di consegna, dei punti di riconsegna, e delle interconnessioni con le imprese di trasporto a monte, delle interconnessioni con altri impianti di distribuzione, e/o delle interconnessioni nel medesimo impianto con altre imprese di distribuzione; b) l'indicazione delle prestazioni dell'impianto nelle principali situazioni di esercizio, nonche' la descrizione delle modalita' e dei sistemi utilizzati per la loro determinazione, e l'indicazione dei vincoli tecnici e gestionali e delle loro modalita' di determinazione. Descrizione dei servizi. Il capitolo descrive i servizi che l'impresa di distribuzione offre con la propria attivita'. Procedure di coordinamento informativo. Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra l'impresa di distribuzione e gli utenti, le altre imprese di distribuzione, le imprese di trasporto, e altri soggetti interessati dall'attivita' di distribuzione, e le modalita' che assicurano la riservatezza dei dati sensibili. In particolare: a) la metodologia usata per la definizione dei codici identificativi dei punti di riconsegna; b) la metodologia per l'elaborazione dei programmi di estensione, potenziamento e di manutenzione relativi a ciascuno degli impianti di distribuzione gestiti, con l'indicazione dei criteri applicati; c) la definizione e la pubblicazione di profili di prelievo standard relativi a categorie d'uso del gas; d) obblighi informativi a carico degli utenti del servizio di distribuzione; e) la descrizione del processo di scambio informazioni a vantaggio delle imprese di trasporto; f) gli accordi per il coordinamento tra le imprese di distribuzione e l'impresa o le imprese di trasporto, relativi all'ottimizzazione della gestione degli impianti di distribuzione e delle reti di trasporto; g) le procedure operative e gli scambi di informazioni tra imprese di distribuzione operanti su un medesimo impianto. 2. Sezione accesso al servizio di distribuzione. Nella sezione e' descritto l'intero iter per l'accesso al servizio di distribuzione, in particolare: a) la procedura per la richiesta di accesso, nella quale vengono descritti i dati contenuti nella richiesta e le modalita' di inoltro della stessa presso l'impresa di distribuzione; b) la fase di esame da parte dell'impresa di distribuzione, e le modalita' di comunicazione per i casi in cui puo' conseguire il motivato rifiuto dell'accesso; c) la descrizione della procedura per la sostituzione nella fornitura al cliente finale e le modalita' relative ai flussi informativi tra impresa di distribuzione e utenti; Descrizione delle garanzie finanziarie. Il capitolo descrive le modalita' di richiesta delle garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione. 3. Sezione erogazione del servizio. Modalita' operative per l'erogazione del servizio. Il capitolo descrive le modalita' operative e la gestione delle operazioni relative all'attivazione e disattivazione della fornitura presso i punti di riconsegna, alla chiusura del punto di riconsegna e all'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna; inoltre descrive le procedure e i flussi informativi adottati in caso di sospensione dell'erogazione del servizio. Gestione del servizio. Il capitolo descrive le modalita' operative e il flusso informativo tra i soggetti interessati direttamente o indirettamente dall'erogazione del servizio. In particolare: a) le regole per la determinazione delle penali per il servizio di distribuzione; b) le procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas presso punti di riconsegna del sistema di trasporto condivisi; c) la descrizione delle modalita' di raccolta ed elaborazione dati relativi ai quantitativi di gas immesso e prelevato per ogni singolo impianto gestito dall'impresa di distribuzione, o per la porzione di impianto gestita. 4. Sezione misura e qualita' del gas naturale. Realizzazione, manutenzione e dismissione degli impianti di regolazione e misura del gas. Il capitolo descrive le procedure relative all'esecuzione di interventi presso la cabina di riduzione e misura del gas naturale. Il capitolo descrive, inoltre, le procedure e gli interventi di manutenzione ordinaria presso gli impianti di regolazione e misura del gas, evidenziando gli aspetti legati alla programmazione degli interventi ed alla trasmissione delle informazioni. Misura del gas. Il capitolo descrive le modalita' per la misura del gas consegnato e riconsegnato e per la validazione delle misurazioni. In particolare: a) le modalita' di svolgimento delle operazioni di lettura, di trasmissione dati e di attivita' collaterali all'attivita' principale legate alla misura del gas presso la cabina di riduzione e misura; b) le modalita' di rilievo del dato di misura presso i punti di riconsegna; Odorizzazione del gas. Il capitolo descrive le modalita' di svolgimento delle operazioni di odorizzazione del gas naturale in transito presso la cabina di regolazione e misura. Qualita' del gas. Il capitolo descrive gli aspetti legati alla verifica e determinazione della qualita' del gas naturale distribuito. 5. Sezione amministrazione. Fatturazione e pagamento. Il capitolo descrive le modalita' di fatturazione da parte dell'impresa di distribuzione, e i termini e le modalita' di pagamento da parte degli utenti del servizio. Responsabilita' delle parti. Il capitolo descrive le responsabilita' delle parti contrattuali (impresa di distribuzione e utente), in particolare: le modalita' per il recesso, la cessione e la risoluzione del contratto; le procedure relative a casi di forza maggiore; disposizioni fiscali e amministrative; altri obblighi delle controparti contrattuali. Risoluzione delle controversie. Il capitolo descrive, in caso di controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del contratto tra i contraenti, le modalita' e la procedura di arbitrato per la risoluzione della controversia. 6. Sezione emergenze. Gestione delle emergenze di servizio. Il capitolo descrive le procedure che l'impresa di distribuzione attiva nel caso di insorgenza di emergenze dovute a condizioni impreviste e transitorie, che interferiscono con il normale esercizio dell'impianto, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento, anche con particolare riferimento ai provvedimenti dell'Autorita' in materia e alle linee guida emanate dall'Atig relative alla modalita' di gestione delle emergenze. 7. Sezione qualita' del servizio. Qualita' commerciale del servizio. Il capitolo descrive gli aspetti legati alla qualita' commerciale del servizio di distribuzione, con particolare riguardo al rispetto dei provvedimenti dell'Autorita' e alla divulgazione delle informazioni e dei dati relativi. Sicurezza e continuita' del servizio. Il capitolo descrive gli aspetti legati alla sicurezza e continuita' del servizio di distribuzione, con particolare riguardo al rispetto dei provvedimenti dell'Autorita' e alla divulgazione delle informazione e dei dati relativi. Interventi per la promozione dell'efficienza energetica. Il capitolo descrive gli aspetti legati all'offerta e all'esecuzione di interventi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas. Il capitolo descrive le procedure per gli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas. 8. Sezione aggiornamento del codice di rete per la distribuzione. Nella sezione sono descritte le procedure di aggiornamento del codice di rete per la distribuzione e gli obblighi di pubblicazione da parte delle imprese di distribuzione. |
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