Gazzetta n. 223 del 22 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 settembre 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Munir Kfouri Adriana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Munir Kfouri Adriana, nata il 16 marzo 1971 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa conseguito in Brasile, come attestato dal «Conselho Regional de Psicologia di Sao Paulo» cui la richiedente risulta isritta dal 1° marzo 1996, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
Preso atto che la sig.ra Munir Kfouri e' in possesso del diploma di laurea di Psicologa conseguito presso il «Centro Uniersitario das Faculdades Metropolitanas Unidas» di San Paolo (Brasile) in data 10 gennaio 1996 e rilasciato il 3 febbraio 2003;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 - e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rilasciato dalla Questura di Taranto in data 9 luglio 2003, rinnovato il 4 giugno 2004 e valido fino al 9 luglio 2005;
Decreta:
Alla sig.ra Munir Kfouri Adriana, nata il 16 marzo 1971 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 8 settembre 2004
Il direttore generale: Mele
 
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