Gazzetta n. 223 del 22 settembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2004, n. 244
Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 4, comma 1, e 45 e seguenti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come da resoconto in data 19 gennaio 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004 e nell'adunanza del 17 maggio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: "Ministero", esercita, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il testo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
63, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, Supplemento
Ordinario.
- Il testo degli articoli 4, comma 1, e 45 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.».
«Art. 45 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con
particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
condizioni di bisogno e disagio delle persone delle
famiglie, di politica del lavoro e sviluppo
dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento
per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di
immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in
ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla
vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il
Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia
per il servizio civile, di cui all'art. 10, commi 7 e
seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Il Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza
spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a norma dell'art. 88, sull'Agenzia per la
formazione e istruzione professionale.
4. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite
strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri, in
materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati;
dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
di vigilanza sul trattamento giuridico, economico,
previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende
autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche'
in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del
lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso
Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di
previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in materia di servizio
ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute
sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno,
iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di
prevenzione e studio sulle emergenze sociali.».
- Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 176 (Regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
2001, n. 114, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217
(Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 3 agosto 2001, n. 317, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
- Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2001, n. 248.
- Il testo del decreto legislativo 11 agosto 2003, n.
241 (Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'art. 1
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2003, n. 201.
- Il testo del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia
di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8
della legge 14 febbraio 2003, n. 30), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110.



 
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Segretariato generale). - 1. Il Segretario generale del Ministero opera alle dirette dipendenze del Ministro ed e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario generale assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alla programmazione e organizzazione delle attivita' statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di studio e ricerca sul mercato del lavoro nonche' alla comunicazione istituzionale, ivi compreso il sito web; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro; coordina gli uffici e le attivita' del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; assicura l'attivita' ispettiva diretta alle verifiche strumentali alla propria attivita' di coordinamento, ivi compreso, per quanto necessario, il monitoraggio e il controllo concernenti l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le verifiche e i controlli sull'osservanza delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241; istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di lavoro e politiche sociali; provvede al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; cura i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione del principi di parita' di trattamento e di uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parita'; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita le funzioni inerenti i rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvalendosi anche delle Direzioni generali; coordina l'attivita' del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici prevista dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale ed alla definizione dei relativi compiti.
Art. 1-ter (Direzioni generali). - 1. Il Ministero, nel rispetto delle competenze regionali e delle attribuzioni degli enti locali di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, si articola nelle seguenti Direzioni generali:
a) degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;
b) per l'attivita' ispettiva;
c) della comunicazione;
d) per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR);
e) per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale;
f) dell'immigrazione;
g) del mercato del lavoro;
h) per le politiche per l'orientamento e la formazione;
i) per le politiche previdenziali;
l) per l'innovazione tecnologica;
m) delle risorse umane e affari generali;
n) della tutela delle condizioni di lavoro;
o) per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.
Art. 1-quater (Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione). - 1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione esercita le seguenti funzioni: disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale e mobilita', dei trattamenti di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennita'; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva; disciplina dei contratti di solidarieta', di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi finanziamenti.
Art. 1-quinquies (Direzione generale per l'attivita' ispettiva). - 1. La Direzione generale per l'attivita' ispettiva esercita le seguenti funzioni: direzione e coordinamento delle attivita' ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali; indirizzo, programmazione e controllo dell'attivita' di vigilanza ispettiva degli organi periferici del Ministero; indirizzo, programmazione e controllo dell'attivita' di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative; vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo; vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico del personale degli enti previdenziali.
Art. 1-sexies (Direzione generale della comunicazione). - 1. La Direzione generale della comunicazione esercita le seguenti funzioni: informazione e comunicazione istituzionale, come previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, curando in particolare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita' e ad altri enti e la comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'Amministrazione, ivi compreso il sito web; garantisce il necessario supporto alle attivita' di informazione attraverso idonei mezzi di comunicazione; organizzazione dell'Ufficio relazioni con il pubblico e servizi all'utenza.
Art. 1-septies (Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR). - 1. La Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR) esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche a favore della famiglia, degli interventi per il sostegno della maternita' e della paternita' e degli interventi a favore delle persone anziane; conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita'; supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia; coordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; coordinamento delle politiche collegate agli interventi per l'assistenza, l'integrazione. sociale e lavorativa delle persone disabili; salvaguardia dei diritti delle persone disabili promozione delle politiche a sostegno delle persone, anziane con particolare riguardo alle tematiche dell'autonomia e della non autosufficienza; indirizzo e coordinamento degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e tutela dei minori; definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attivita' di promozione e coordinamento per quanto concerne gli scambi internazionali giovanili; supporto all'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventu'; promozione delle politiche di contrasto al lavoro minorile; coordinamento del piano di dismissione dei minori dagli istituti e promozione di azioni alternative all'istituzionalizzazione; supporto all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451; promozione di interventi a favore dei minori a rischio di attivita' criminose, di interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, di misure di contrasto alla poverta' e di lotta all'esclusione sociale; redazione del Piano nazionale contro la poverta' e l'esclusione sociale, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea; supporto all'attivita' della Commissione di indagine sull'esclusione sociale di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328; cofinanziamento e monitoraggio della sperimentazione del reddito di ultima istanza di cui all'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; promozione delle politiche di contrasto alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; ferme restando le competenze delle altre Amministrazioni, promozione di politiche di sostegno alla diffusione della responsabilita' sociale di impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea.
Art. 1-octies (Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale). - 1. La Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle attivita' connesse alla gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalita' di riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; monitoraggio della spesa sociale; valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali anche attraverso la definizione di strumenti idonei alla valutazione dell'accesso e della fruizione dei servizi e delle prestazioni sociali.
Art. 1-nonies (Direzione generale dell'immigrazione). - 1. La Direzione generale dell'immigrazione esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati; istituzione di attivita' a favore dei minori stranieri; attivita' istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione; supporto all'attivita' del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione; iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro; sviluppo e gestione del sistema AILE previsto dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; promozione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari; sviluppo della cooperazione internazionale per le attivita' di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonche' per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.
Art. 1-decies (Direzione generale del mercato del lavoro). - 1. La Direzione generale del mercato del lavoro esercita le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego, con particolare riferimento al piano nazionale d'azione per l'occupazione (NAP), redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle attivita' di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali; sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (SIL), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in raccordo con le regioni e gli enti locali; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali; supporto all'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.
Art. 1-undecies (Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione). - 1. La Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione esercita le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche della formazione, con particolare riferimento alle attivita' collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunita' europea e alle attivita' formative, ferme restando le competenze delle regioni; vigilanza, controllo e tutela degli enti nazionali di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. La Direzione generale di cui al comma 1 espleta le funzioni alla stessa assegnate sino alla costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 1-duodecies (Direzione generale per le politiche previdenziali). - 1. La Direzione generale per le politiche previdenziali esercita le seguenti funzioni: disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consultivi dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati; direttive e vigilanza sugli istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; verifica dell'inquadramento delle attivita' produttive; ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Art. 1-terdecies (Direzione generale per l'innovazione tecnologica). - 1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica esercita le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati, telefonia, internet, ivi compreso il sito web, favorendo l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni; pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attivita' statistiche.
Art. 1-quaterdecies (Direzione generale delle risorse umane e affari generali). - 1. La Direzione generale delle risorse umane e affari generali esercita le seguenti funzioni: disciplina dei programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilita' del personale; pianificazione dei fabbisogni; disciplina delle dotazioni organiche; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonche' del personale delle aree funzionali; attivita' concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali periferici del Ministero; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; onorificenze; bilancio, contabilita' analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri centri di responsabilita' amministrativa; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale; gestione del patrimonio; recupero del danno erariale; relazioni sindacali; contrattazione integrativa di amministrazione; coordinamento delle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro all'interno del Ministero; affari generali.
Art. 1-quindecies (Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro). - 1. La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro esercita le seguenti funzioni: tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignita' del lavoratore e dell'esercizio dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentativita' sindacale; coordinamento della contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; attivita' di indirizzo, coordinamento ed assistenza in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego, ivi comprese l'analisi della normativa e la raccolta dei relativi dati; promozione delle pari opportunita' sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunita'; supporto all'attivita' del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.
Art. 1-sedecies. (Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali). - 1. La Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali esercita le seguenti funzioni: promozione delle attivita' svolte dai soggetti del "terzo settore", sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000; diffusione dell'informazione in materia di volontariato e terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione; consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle attivita' svolte dai centri di servizio per il volontariato; supporto all'attivita' della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati di cui all'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative di progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunita'; promozione e coordinamento degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale.».



Note all'articolo 2:
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001:
«3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.».
- Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
222.
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica):
«56. Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni di
legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi
professionali non si applicano ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50
per cento di quella a tempo pieno.
56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano
l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attivita'
professionali per i soggetti di cui al com-ma 56. Restano
ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per
l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle
relative attivita'. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi
professionali e che esercitino attivita' professionale non
possono essere conferiti incarichi professionali dalle
amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non
possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali
sia parte una pubblica amministrazione.
57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere
costituito relativamente a tutti i profili professionali
appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del
personale militare, di quello delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro
sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata
l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che
il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il
predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel
caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o
subordinato comporti un conflitto di interessi con la
specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente
ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in
relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa
ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla
funzionalita' dell'amministrazione stessa, puo' con
provvedimento motivato differire la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non
superiore a sei mesi. La trasformazione non puo' essere
comunque concessa qualora l'attivita' lavorativa di lavoro
subordinato debba intercorrere con un'amministrazione
pubblica. Il dipendente e' tenuto, inoltre, a comunicare,
entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale
presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la
variazione dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le
esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale
che esercita competenze istituzionali in materia di
giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine
e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di
polizia municipale e provinciale, le modalita' di
costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i
contingenti massimi del personale che puo' accedervi sono
stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del tesoro.
58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei
singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni
provvedono, con decreto del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad
indicare le attivita' che in ragione della interferenza con
i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di
quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali
possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa
autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di
appartenenza.
58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il
limite percentuale della dotazione organica complessiva di
personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale
prevista dall'art. 22, comma 20, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, puo' essere arrotondato per eccesso onde
arrivare comunque all'unita'.
59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione
dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale
costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una
quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi puo'
essere utilizzata per incentivare la mobilita' del
personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite
inutilmente le procedure per la mobilita', per nuove
assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da
45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento e' destinata,
secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla
contrattazione decentrata, al miglioramento della
produttivita' individuale e collettiva. I risparmi
eventualmente non utilizzati per le predette finalita'
costituiscono ulteriori economie di bilancio.
60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al
personale e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra
attivita' di lavoro subordinato o autonomo tranne che la
legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione
rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e
l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di
autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta
ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga
adottato un motivato provvedimento di diniego.
61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la
mancata comunicazione di cui al comma 58, nonche' le
comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono
giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro
disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e
costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il
restante personale, sempreche' le prestazioni per le
attivita' di lavoro subordinato o autonomo svolte al di
fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di
appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso
associazioni di volontariato o cooperative a carattere
socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per
l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono
svolgersi in contraddittorio fra le parti.
62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, finalizzate
all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui
ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei
rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere
costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della
funzione pubblica che puo' avvalersi, d'intesa con le
amministrazioni interessate, dei predetti servizi
ispettivi, nonche', d'intesa con il Ministero delle finanze
ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni
tributarie, della Guardia di finanza.
63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in
vigore il 1° marzo 1997. Entro tale termine devono cessare
tutte le attivita' incompatibili con il divieto di cui al
comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico,
comunque denominati, producono effetto dalla data della
relativa comunicazione.
64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene
data precedenza ai familiari che assistono persone
portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento,
malati di mente, anziani non autosufficienti, nonche' ai
genitori con figli minori in relazione al loro numero.
65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli
enti locali che non versino in situazioni strutturalmente
deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di
dipendenti inferiore alle cinque unita'.».
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59):
«Art. 11 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. I
servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con
modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e
assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro
partecipazione, nelle forme, anche associative,
riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di
valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalita' di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le
modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di
tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di
indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato
rispetto degli standard di qualita' sono stabilite con
direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi
erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli
enti locali, si provvede con atti di indirizzo e
coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo
alle amministrazioni interessate e monitoraggio
sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da
apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, da
scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla
base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i
compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi
pubblici, ad autorita' indipendenti.
5. E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n.
273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione
adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di
riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.».
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
- Il testo della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa
che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, Supplemento
ordinario.
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
(Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato:
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 300
del 1999:
«4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.».
- Il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione
e' il seguente:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e regione nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Il testo del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116,
ed e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
19 luglio 1993, n. 167.
- Il testo del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726
(Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
ottobre 1984, n. 299, ed e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1984, n.
351.
- Il testo della legge 7 giugno 2000, n. 150
(Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre
1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare
per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per
l'infanzia), e' il seguente:
«Art. 2 (Osservatorio nazionale per l'infanzia). - 1. E'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio
nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la
solidarieta' sociale.
2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano
nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti
e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva di cui alla
Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e
lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il
30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita'
ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la
cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il
piano individua, altresi', le modalita' di finanziamento
degli interventi da esso previsti nonche' le forme di
potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle
pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti
locali.
3. Il piano e' adottato sentita la Commissione di cui
all'art. 1, che si esprime entro sessanta giorni.
4. Il piano e' adottato ai sensi dell'art. 1 della
legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, entro novanta giorni dalla data di
presentazione alla Commissione di cui all'art. 1. Il primo
piano nazionale di azione e' adottato entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione
sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione
dei relativi diritti.
6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'art.
44 della citata Convenzione di New York alle scadenze
indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema
predisposto dall'Osservatorio.
Art. 3 (Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l'infanzia). - 1. L'Osservatorio di cui all'art. 2 si
avvale di un Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni
del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali puo' stipulare
convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di
ricerca pubblici o privati che abbiano particolare
qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative statali,
regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti
di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati
per genere e per eta', anche in raccordo con l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni
scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che
pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata
dei servizi pubblici, privati e del privato sociale,
compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse
destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e
locale;
c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi
comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva
provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da
altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la
valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e
dell'impatto della legislazione, anche non direttamente
destinata ai minori;
d) predisporre, sulla base delle direttive
dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del
rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 2, commi 5 e 6,
evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili
che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle
istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota
intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in
eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla
madre nel periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle
amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli
organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in
particolare con istituti e associazioni operanti per la
tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il
bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche
periodiche, che interessano il mondo minorile.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla
presente legge il Centro puo' intrattenere rapporti di
scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed
internazionali ed in particolare con il Centro di studi e
ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto
dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New
York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19
luglio 1988, n. 312.».
- Il testo dell'art. 27 della legge 8 novembre 2000, n.
328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), e' il seguente:
«Art. 27 (Istituzione della Commissione di indagine
sulla esclusione sociale). - 1. E' istituita, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione di
indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in
collegamento con analoghe iniziative nell'ambito
dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni
occorrenti per indagini sulla poverta' e sull'emarginazione
in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e
nell'opinione pubblica, di formulare proposte per
rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere
valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione
sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti
e relazioni ed annualmente una relazione nella quale
illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le
proposte formulate.
3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno,
riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno
dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della
Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.
4. La Commissione e' composta da studiosi ed esperti
con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della
pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la solidarieta' sociale. Le
funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate
dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da
personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in
posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri
compiti la Commissione puo' avvalersi della collaborazione
di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e
degli enti locali. La Commissione puo' avvalersi altresi'
della collaborazione di esperti e puo' affidare la
effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche
o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante
convenzioni.
5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della
Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250
milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le
politiche sociali.».
- Il testo dell'art. 3, comma 101, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004), e' il seguente:
«101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di
cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino
a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare
all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste
dall'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nonche' una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento
dell'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, lo
Stato concorre al finanziamento delle regioni che
istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento
di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento
sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di
esclusione sociale ed i cui componenti non siano
beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti
privi di lavoro.».
- Il testo dell'art. 59, comma 44, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), e' il seguente:
«44. Presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
- Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 328 del
2000, e' il seguente:
«Art. 18 (Piano nazionale e piani regionali degli
interventi e dei servizi sociali). - 1. Il Governo
predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato
"Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie
individuate ai sensi dell'art. 4, nonche' delle risorse
ordinarie gia' destinate alla spesa sociale dagli enti
locali.
2. Il Piano nazionale e' adottato previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo
schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nonche' i pareri degli enti e delle
associazioni nazionali di promozione sociale di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge
19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni,
maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo
nazionale che operano nel settore dei servizi sociali,
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli
utenti. Lo schema di piano e' successivamente trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Piano nazionale indica:
a) le caratteristiche ed i requisiti delle
prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali
previsti dall'art. 22;
b) le priorita' di intervento attraverso
l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni
programmate, con particolare riferimento alla realizzazione
di percorsi attivi nei confronti delle persone in
condizione di poverta' o di difficolta' psico-fisica;
c) le modalita' di attuazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e
coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione,
della formazione e del lavoro;
d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di
informazione al cittadino e alle famiglie;
e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative,
comprese quelle indicate dall'art. 3, comma 4, e per le
azioni di promozione della concertazione delle risorse
umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la
costruzione di reti integrate di interventi e servizi
sociali;
f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei
livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati
in rapporto a quelli previsti nonche' gli indicatori per la
verifica del rapporto costi-benefici degli interventi e dei
servizi sociali;
g) i criteri generali per la disciplina del concorso
al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto
conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109;
h) i criteri generali per la determinazione dei
parametri di valutazione delle condizioni di cui all'art.
2, comma 3;
i) gli indirizzi ed i criteri generali per la
concessione dei prestiti sull'onore di cui all'art. 16,
comma 4, e dei titoli di cui all'art. 17;
l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi
e servizi sociali per le persone anziane non
autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto
previsto dall'art. 14;
m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e
all'aggiornamento del personale;
n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza
del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali
previsti dall'art. 22, secondo parametri basati sulla
struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle
condizioni occupazionali della popolazione;
o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi
integrati per obiettivi di tutela e qualita' della vita
rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il
sostegno alle responsabilita' familiari, anche in
riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento
sociale delle persone con disabilita' e limitazione
dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli
immigrati, nonche' per la prevenzione, il recupero e il
reinserimento dei tossicodipendenti e degli
alcoldipendenti.
4. Il primo Piano nazionale e' adottato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Ministro per la solidarieta' sociale predispone
annualmente una relazione al Parlamento sui risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano
nazionale, con particolare riferimento ai costi e
all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per
l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati
conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali.
La relazione da' conto altresi' dei risultati conseguiti
nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei
fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni
forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite
dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle
indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del
presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione
del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse
disponibili, ai sensi dell'art. 4, attraverso forme di
intesa con i comuni interessati ai sensi dell'art. 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il
piano regionale degli interventi e dei servizi sociali,
provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria
in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario
regionale, nonche' al coordinamento con le politiche
dell'istruzione, della formazione professionale e del
lavoro.».
- Il testo della citata legge n. 328 del 2000 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n.
265, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), e' il seguente:
«Art. 33 (Comitato per i minori stranieri) (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 31). - 1. Al fine di vigilare
sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate
e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio
dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli
affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' da due rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da
un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da
due rappresentanti di organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri
in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati presenti nel territorio dello Stato,
nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti
locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del
ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese
d'origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso
risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un
procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle
attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in
dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
Dipartimento medesimo.».
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e' il seguente:
«Art. 11 (Sistema informativo lavoro). - 1. Il Sistema
informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde
alle finalita' ed ai criteri stabiliti dall'art. 1 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua
organizzazione e' improntata ai principi di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il SIL e' costituito dall'insieme delle strutture
organizzative, delle risorse hardware, software e di rete
relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli
articoli 1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha
caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si
avvale dei servizi di interoperabilita' e delle
architetture di cooperazione previste dal progetto di rete
unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti
locali, nonche' i soggetti autorizzati alla mediazione tra
domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno
l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il
SIL, le cui modalita' sono stabilite sentita l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i
soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta
di lavoro, hanno facolta' di accedere alle banche dati e di
avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe,
applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono
determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. I proventi realizzati ai
sensi del presente comma sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unita' previsionale dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare
convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui
al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi
informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto
o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le
regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno
schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in
materia di occupazione e formazione professionale della
camera di commercio e di altre enti funzionali e' collegato
con il SIL secondo modalita' da definire mediante
convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli
organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalita'
si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro
delle imprese delle camere di commercio secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581.
6. Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione
del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Sono attribuite alle regioni le attivita' di
conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici
delle unita' operative regionali e locali. Fatte salve
l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita' da parte
del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali
possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del
sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte
delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con
apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
dell'organo tecnico di cui al comma 8.
8. Al fine di preservare l'omogeneita' logica e
tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia
organizzativa e gestionale dei sistemi informativi
regionali e locali ad esso collegati, e' istituito, nel
rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo
tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il
funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei
confronti dei destinatari.».
- Il testo del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
196 (Disciplina dell'attivita' delle consigliere e dei
consiglieri di parita' e disposizioni in materia di azioni
positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999,
n. 144), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio
2000, n. 166.
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli
enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14
della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
«Art. 10 (Istituto per lo sviluppo e la formazione
professionale dei lavoratori). - 1. L'Istituto per lo
sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL) e' ente di ricerca, dotato di indipendenza di
giudizio e di autonomia scientifica, metodologica,
organizzativa, amministrativa e contabile, ed e' sottoposto
alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
2. Lo statuto dell'ISFOL e' approvato su proposta del
Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo
con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre
disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.».
- Il testo dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e' il
seguente:
«Art. 118. (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). - 1. Al fine
di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale
e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo
della formazione professionale continua, in un'ottica di
competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
"fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in
parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o
individuali concordati tra le parti sociali, nonche'
eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le
parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono
trasmessi alle regioni ed alle province autonome
territorialmente interessate affinche' ne possano tenere
conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi
afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di
cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito
del contributo integrativo stabilito dall'art. 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono
a ciascun fondo.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli
organi e delle strutture di funzionamento dei fondi
medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali esercita altresi' la
vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la
sospensione dell'operativita' o il commissariamento. Entro
tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali effettuera' una
valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito
di elaborare proposte di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e
valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi,
anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da due rappresentanti
delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da un rappresentante di
ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. Tale osservatorio si avvale
dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai
componenti dell'osservatorio non compete alcun compenso ne'
rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo di cui
all'art. 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che
provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di
lavoro, fermo restando quanto disposto dall'art. 66,
comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'adesione ai
fondi e' fissata entro il 30 giugno 2003; le successive
adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni
anno. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le
modalita' di adesione ai fondi e di trasferimento delle
risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'art. 25
della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'art. 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7. (Omissis).
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978,
il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo
omesso e le relative sanzioni, che vengono versate
dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su base
regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per
l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare,
in via prioritaria, i piani formativi aziendali,
territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per
essere destinati ai fondi, a seguito della loro
istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini
ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al
presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1,
comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di
cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il
versamento stabilito dall'art. 9, comma 5, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui
al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai
programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso
di svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per
l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, per le attivita' di formazione
nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il
compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le
modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n.
196.».
- Il testo dell'art. 88 del citato decreto legislativo
n. 300 del 1999, e' il seguente:
«Art. 88 (Agenzia per la formazione e l'istruzione
professionale). - 1. E' istituita, nelle forme di cui agli
articoli 8 e 9 del presente decreto, l'agenzia per la
formazione l'istruzione professionale.
2. All'agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, i compiti
esercitati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale e
dal Ministero della pubblica istruzione in materia di
sistema integrato di istruzione e formazione professionale.
3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema
formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia
delle esigenze della formazione professionale, connesse
anche all'esercizio, in materia, delle competenze
regionali, sia delle esigenze generali del sistema
scolastico, definite dal competente Ministero, l'agenzia
svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'art.
142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad
eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l)
del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione
scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale
quadro, l'agenzia esercita la funzione di accreditamento
delle strutture di formazione professionale che agiscono
nel settore e dei programmi integrati di istruzione e
formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del
titolo di studio o diploma di istruzione secondaria
superiore. L'agenzia svolge, inoltre, attivita' di studio,
ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e
assistenza tecnica nel settore della formazione
professionale.
4. Lo statuto dell'agenzia e' approvato con regolamento
emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, su proposta dei
Ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. E' altresi' sentita la Conferenza
per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province
autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo
gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni.
5. L'agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministro
del lavoro e del Ministro della pubblica istruzione, per i
profili di rispettiva competenza, nel quadro degli
indirizzi definiti d'intesa fra i predetti Ministri. I
programmi generali di attivita' dell'agenzia sono approvati
dalle autorita' statali competenti d'intesa con la
Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e
province autonome. L'autorita' di vigilanza esercita i
compiti di cui all'art. 142, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'agenzia
prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal Ministro
della pubblica istruzione e dal Ministro del lavoro.
6. Con i regolamenti adottati con le procedure di cui
al comma 4, su proposta anche dei Ministri di settore,
possono essere trasferiti all'agenzia, con le inerenti
risorse, le funzioni inerenti alla formazione professionale
svolte da strutture operanti presso Ministeri o
amministrazioni pubbliche.
7. (Omissis).».
- Il testo della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2001, n. 97.
- Il testo dell'art. 5 della legge 10 aprile 1991, n.
125 (Azioni positive per la realizzazione della parita'
uomo-donna nel lavoro), e' il seguente:
«Art. 5 (Comitato nazionale per l'attuazione dei
principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di
opportunita' tra lavoratori e lavoratrici). - 1. Al fine di
promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori
per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto
l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul
lavoro e la progressione professionale e di carriera e'
istituito, presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il Comitato nazionale per l'attuazione
dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di
opportunita' tra lavoratori e lavoratrici.
2. Fanno parte del Comitato:
a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con
funzioni di presidente;
b) cinque componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;
c) cinque componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori
economici, maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
d) un componente designato unitariamente dalle
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo piu' rappresentative sul piano
nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e
dai movimenti femminili piu' rappresentativi sul piano
nazionale operanti nel campo della parita' e delle pari
opportunita' nel lavoro;
f) il consigliere di parita' componente la
commissione centrale per l'impiego.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato,
senza diritto di voto:
a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e
sociologiche, con competenze in materia di lavoro;
b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei
Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del Dipartimento della funzione pubblica;
c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di
primo dirigente, in rappresentanza delle direzioni generali
per l'impiego, dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio
del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza
sociale nonche' dell'ufficio centrale per l'orientamento e
la formazione professionale dei lavoratori.
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni
e sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Per ogni componente effettivo e' nominato un
supplente.
5. Il Comitato e' convocato, oltre che ad iniziativa
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando
ne facciano richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti.
6. Il Comitato delibera in ordine al proprio
funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della
segreteria tecnica di cui all'art. 7, nonche' in ordine
alle relative spese.
7. Il vicepresidente del Comitato e' designato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito
dei suoi componenti.».
- Il testo dell'art. 4 della legge 30 marzo 2001, n.
125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati), e' il seguente:
«Art. 4 (Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi
alcolcorrelati). - 1. E' istituita la Consulta nazionale
sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito
denominata «Consulta», composta da:
a) il Ministro per la solidarieta' sociale, che la
presiede;
b) tre membri designati dal Ministro per la
solidarieta' sociale fra persone che abbiano maturato una
comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di
problemi alcolcorrelati;
c) quattro membri designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
d) il direttore dell'Istituto superiore di sanita' o
un suo delegato;
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche, designato dal suo presidente;
f) due membri designati dal Ministro per la
solidarieta' sociale, di cui uno su proposta delle
associazioni di volontariato ed uno su proposta delle
associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;
g) due membri designati dal Ministro per la
solidarieta' sociale, di cui uno su proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali ed uno su proposta
delle associazioni dei produttori e dei commercianti di
bevande alcoliche;
h) due membri designati dal Ministro della sanita';
i) due membri designati dal Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica;
l) il presidente della Societa' italiana di alcologia
o un suo delegato.
2. La Consulta nomina al proprio interno un
vicepresidente.
3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma
1, lettere c), d), e), f) ed h), e' designato un membro
supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
definite le modalita' e l'entita' dei rimborsi spese e dei
gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta
di cui al comma 1, lettere b), c), f) e g).
4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta
di un terzo dei suoi componenti. Per la validita' delle
riunioni e' richiesta la presenza della meta' dei
componenti. Con decreto del Ministro per la solidarieta'
sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e
dell'organizzazione della Consulta.
5. La Consulta:
a) collabora nella predisposizione della relazione
prevista dall'art. 8, esaminando, a tale fine, i dati
relativi allo stato di attuazione della presente legge e
quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano;
b) formula proposte ai Ministri competenti, alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi
definiti dall'art. 1 nei rispettivi ambiti di competenza;
c) collabora con enti ed organizzazioni
internazionali che si occupano di alcol e di problemi
alcolcorrelati, con particolare riferimento
all'Organizzazione mondiale della sanita', secondo gli
indirizzi definiti dal Ministro della sanita';
d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in
ogni altro ambito attinente all'alcol e ai problemi
alcolcorrelati in riferimento alle finalita' della presente
legge.
6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta
e' autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.».



 
Art. 3.
1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9, comma 1, secondo periodo, e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 250
 
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