Gazzetta n. 223 del 22 settembre 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2004, n. 244 |
Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 4, comma 1, e 45 e seguenti; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241; Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come da resoconto in data 19 gennaio 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004 e nell'adunanza del 17 maggio 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e' sostituito dal seguente: «Art. 1. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: "Ministero", esercita, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.».
Avvertenza: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Il testo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario. - Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, Supplemento Ordinario. - Il testo degli articoli 4, comma 1, e 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.». «Art. 45 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'art. 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale. 4. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche' in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di prevenzione e studio sulle emergenze sociali.». - Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario. - Il testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 3 agosto 2001, n. 317, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134. - Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. - Il testo del decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241 (Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2003, n. 201. - Il testo del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110.
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| Art. 2. 1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis (Segretariato generale). - 1. Il Segretario generale del Ministero opera alle dirette dipendenze del Ministro ed e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario generale assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alla programmazione e organizzazione delle attivita' statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di studio e ricerca sul mercato del lavoro nonche' alla comunicazione istituzionale, ivi compreso il sito web; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro; coordina gli uffici e le attivita' del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; assicura l'attivita' ispettiva diretta alle verifiche strumentali alla propria attivita' di coordinamento, ivi compreso, per quanto necessario, il monitoraggio e il controllo concernenti l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le verifiche e i controlli sull'osservanza delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241; istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di lavoro e politiche sociali; provvede al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; cura i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione del principi di parita' di trattamento e di uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parita'; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita le funzioni inerenti i rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvalendosi anche delle Direzioni generali; coordina l'attivita' del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici prevista dalla legge 17 maggio 1999, n. 144. 2. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale ed alla definizione dei relativi compiti. Art. 1-ter (Direzioni generali). - 1. Il Ministero, nel rispetto delle competenze regionali e delle attribuzioni degli enti locali di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, si articola nelle seguenti Direzioni generali: a) degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione; b) per l'attivita' ispettiva; c) della comunicazione; d) per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR); e) per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale; f) dell'immigrazione; g) del mercato del lavoro; h) per le politiche per l'orientamento e la formazione; i) per le politiche previdenziali; l) per l'innovazione tecnologica; m) delle risorse umane e affari generali; n) della tutela delle condizioni di lavoro; o) per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali. Art. 1-quater (Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione). - 1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione esercita le seguenti funzioni: disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale e mobilita', dei trattamenti di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennita'; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva; disciplina dei contratti di solidarieta', di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi finanziamenti. Art. 1-quinquies (Direzione generale per l'attivita' ispettiva). - 1. La Direzione generale per l'attivita' ispettiva esercita le seguenti funzioni: direzione e coordinamento delle attivita' ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali; indirizzo, programmazione e controllo dell'attivita' di vigilanza ispettiva degli organi periferici del Ministero; indirizzo, programmazione e controllo dell'attivita' di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative; vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo; vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico del personale degli enti previdenziali. Art. 1-sexies (Direzione generale della comunicazione). - 1. La Direzione generale della comunicazione esercita le seguenti funzioni: informazione e comunicazione istituzionale, come previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, curando in particolare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita' e ad altri enti e la comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'Amministrazione, ivi compreso il sito web; garantisce il necessario supporto alle attivita' di informazione attraverso idonei mezzi di comunicazione; organizzazione dell'Ufficio relazioni con il pubblico e servizi all'utenza. Art. 1-septies (Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR). - 1. La Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR) esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche a favore della famiglia, degli interventi per il sostegno della maternita' e della paternita' e degli interventi a favore delle persone anziane; conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita'; supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia; coordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; coordinamento delle politiche collegate agli interventi per l'assistenza, l'integrazione. sociale e lavorativa delle persone disabili; salvaguardia dei diritti delle persone disabili promozione delle politiche a sostegno delle persone, anziane con particolare riguardo alle tematiche dell'autonomia e della non autosufficienza; indirizzo e coordinamento degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e tutela dei minori; definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attivita' di promozione e coordinamento per quanto concerne gli scambi internazionali giovanili; supporto all'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventu'; promozione delle politiche di contrasto al lavoro minorile; coordinamento del piano di dismissione dei minori dagli istituti e promozione di azioni alternative all'istituzionalizzazione; supporto all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451; promozione di interventi a favore dei minori a rischio di attivita' criminose, di interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, di misure di contrasto alla poverta' e di lotta all'esclusione sociale; redazione del Piano nazionale contro la poverta' e l'esclusione sociale, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea; supporto all'attivita' della Commissione di indagine sull'esclusione sociale di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328; cofinanziamento e monitoraggio della sperimentazione del reddito di ultima istanza di cui all'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; promozione delle politiche di contrasto alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; ferme restando le competenze delle altre Amministrazioni, promozione di politiche di sostegno alla diffusione della responsabilita' sociale di impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea. Art. 1-octies (Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale). - 1. La Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle attivita' connesse alla gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalita' di riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; monitoraggio della spesa sociale; valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali anche attraverso la definizione di strumenti idonei alla valutazione dell'accesso e della fruizione dei servizi e delle prestazioni sociali. Art. 1-nonies (Direzione generale dell'immigrazione). - 1. La Direzione generale dell'immigrazione esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati; istituzione di attivita' a favore dei minori stranieri; attivita' istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione; supporto all'attivita' del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione; iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro; sviluppo e gestione del sistema AILE previsto dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; promozione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari; sviluppo della cooperazione internazionale per le attivita' di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonche' per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro. Art. 1-decies (Direzione generale del mercato del lavoro). - 1. La Direzione generale del mercato del lavoro esercita le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego, con particolare riferimento al piano nazionale d'azione per l'occupazione (NAP), redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle attivita' di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali; sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (SIL), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in raccordo con le regioni e gli enti locali; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali; supporto all'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196. Art. 1-undecies (Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione). - 1. La Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione esercita le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche della formazione, con particolare riferimento alle attivita' collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunita' europea e alle attivita' formative, ferme restando le competenze delle regioni; vigilanza, controllo e tutela degli enti nazionali di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. La Direzione generale di cui al comma 1 espleta le funzioni alla stessa assegnate sino alla costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Art. 1-duodecies (Direzione generale per le politiche previdenziali). - 1. La Direzione generale per le politiche previdenziali esercita le seguenti funzioni: disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consultivi dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati; direttive e vigilanza sugli istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; verifica dell'inquadramento delle attivita' produttive; ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Art. 1-terdecies (Direzione generale per l'innovazione tecnologica). - 1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica esercita le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati, telefonia, internet, ivi compreso il sito web, favorendo l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni; pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attivita' statistiche. Art. 1-quaterdecies (Direzione generale delle risorse umane e affari generali). - 1. La Direzione generale delle risorse umane e affari generali esercita le seguenti funzioni: disciplina dei programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilita' del personale; pianificazione dei fabbisogni; disciplina delle dotazioni organiche; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonche' del personale delle aree funzionali; attivita' concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali periferici del Ministero; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; onorificenze; bilancio, contabilita' analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri centri di responsabilita' amministrativa; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale; gestione del patrimonio; recupero del danno erariale; relazioni sindacali; contrattazione integrativa di amministrazione; coordinamento delle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro all'interno del Ministero; affari generali. Art. 1-quindecies (Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro). - 1. La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro esercita le seguenti funzioni: tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignita' del lavoratore e dell'esercizio dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentativita' sindacale; coordinamento della contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; attivita' di indirizzo, coordinamento ed assistenza in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego, ivi comprese l'analisi della normativa e la raccolta dei relativi dati; promozione delle pari opportunita' sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunita'; supporto all'attivita' del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125. Art. 1-sedecies. (Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali). - 1. La Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali esercita le seguenti funzioni: promozione delle attivita' svolte dai soggetti del "terzo settore", sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000; diffusione dell'informazione in materia di volontariato e terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione; consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle attivita' svolte dai centri di servizio per il volontariato; supporto all'attivita' della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati di cui all'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative di progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunita'; promozione e coordinamento degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale.».
Note all'articolo 2: - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.». - Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222. - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «56. Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. 56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attivita' professionali per i soggetti di cui al com-ma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attivita'. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attivita' professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. 57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa, puo' con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora l'attivita' lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalita' di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. 58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attivita' che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. 58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'art. 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, puo' essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'. 59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi puo' essere utilizzata per incentivare la mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilita', per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttivita' individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio. 60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attivita' di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. 61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonche' le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreche' le prestazioni per le attivita' di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti. 62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che puo' avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonche', d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza. 63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1° marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attivita' incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione. 64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonche' ai genitori con figli minori in relazione al loro numero. 65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unita'.». - Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 11 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi. 2. Le modalita' di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualita' sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. 4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorita' indipendenti. 5. E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.». - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: «Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi; c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali; d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.». - Il testo della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, Supplemento ordinario. - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato: «Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.». - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: «4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.». - Il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione e' il seguente: «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regione nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.». - Il testo del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116, ed e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167. - Il testo del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1984, n. 299, ed e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1984, n. 351. - Il testo della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. - Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), e' il seguente: «Art. 2 (Osservatorio nazionale per l'infanzia). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarieta' sociale. 2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita' ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano individua, altresi', le modalita' di finanziamento degli interventi da esso previsti nonche' le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali. 3. Il piano e' adottato sentita la Commissione di cui all'art. 1, che si esprime entro sessanta giorni. 4. Il piano e' adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione di cui all'art. 1. Il primo piano nazionale di azione e' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti. 6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'art. 44 della citata Convenzione di New York alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio. Art. 3 (Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia). - 1. L'Osservatorio di cui all'art. 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali puo' stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. 2. Il Centro ha i seguenti compiti: a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per eta', anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche; b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale; c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori; d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia; e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale; f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva; g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile. 3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro puo' intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.». - Il testo dell'art. 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e' il seguente: «Art. 27 (Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale). - 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione". 2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla poverta' e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate. 3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo. 4. La Commissione e' composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione puo' avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione puo' avvalersi altresi' della collaborazione di esperti e puo' affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni. 5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.». - Il testo dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), e' il seguente: «101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste dall'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.». - Il testo dell'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: «44. Presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000.». - Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 328 del 2000, e' il seguente: «Art. 18 (Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali). - 1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'art. 4, nonche' delle risorse ordinarie gia' destinate alla spesa sociale dagli enti locali. 2. Il Piano nazionale e' adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. 3. Il Piano nazionale indica: a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'art. 22; b) le priorita' di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di poverta' o di difficolta' psico-fisica; c) le modalita' di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro; d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie; e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'art. 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali; f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonche' gli indicatori per la verifica del rapporto costi-benefici degli interventi e dei servizi sociali; g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3; i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'art. 16, comma 4, e dei titoli di cui all'art. 17; l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'art. 14; m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale; n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'art. 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione; o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualita' della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilita' familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilita' e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonche' per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti. 4. Il primo Piano nazionale e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Il Ministro per la solidarieta' sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione da' conto altresi' dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonche' al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.». - Il testo della citata legge n. 328 del 2000 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e' il seguente: «Art. 33 (Comitato per i minori stranieri) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31). - 1. Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite: a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo. 2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. 3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.». - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: «Art. 11 (Sistema informativo lavoro). - 1. Il Sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalita' ed ai criteri stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione e' improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Il SIL e' costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3. 3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonche' i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalita' sono stabilite sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facolta' di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altre enti funzionali e' collegato con il SIL secondo modalita' da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalita' si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 6. Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 7. Sono attribuite alle regioni le attivita' di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unita' operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita' da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8. 8. Al fine di preservare l'omogeneita' logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, e' istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL. 9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari.». - Il testo del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2000, n. 166. - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: «Art. 10 (Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori). - 1. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e' ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Lo statuto dell'ISFOL e' approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.». - Il testo dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e' il seguente: «Art. 118. (Interventi in materia di formazione professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonche' eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinche' ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. 2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformita' alle finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresi' la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la sospensione dell'operativita' o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuera' una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale osservatorio e' composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parita' componente la Commissione centrale per l'impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'osservatorio non compete alcun compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata. 3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'adesione ai fondi e' fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di adesione ai fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali. 4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni. 5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 7. (Omissis). 8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorita' per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche. 10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. 11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001. 12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono: a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali; b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10. 13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma. 14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia. 16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, per le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.». - Il testo dell'art. 88 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e' il seguente: «Art. 88 (Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale). - 1. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, l'agenzia per la formazione l'istruzione professionale. 2. All'agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, i compiti esercitati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e formazione professionale. 3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia delle esigenze della formazione professionale, connesse anche all'esercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle esigenze generali del sistema scolastico, definite dal competente Ministero, l'agenzia svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l) del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale quadro, l'agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture di formazione professionale che agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore. L'agenzia svolge, inoltre, attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel settore della formazione professionale. 4. Lo statuto dell'agenzia e' approvato con regolamento emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, su proposta dei Ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. E' altresi' sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni. 5. L'agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e del Ministro della pubblica istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli indirizzi definiti d'intesa fra i predetti Ministri. I programmi generali di attivita' dell'agenzia sono approvati dalle autorita' statali competenti d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome. L'autorita' di vigilanza esercita i compiti di cui all'art. 142, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'agenzia prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del lavoro. 6. Con i regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su proposta anche dei Ministri di settore, possono essere trasferiti all'agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da strutture operanti presso Ministeri o amministrazioni pubbliche. 7. (Omissis).». - Il testo della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97. - Il testo dell'art. 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro), e' il seguente: «Art. 5 (Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici). - 1. Al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera e' istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici. 2. Fanno parte del Comitato: a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente; b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale; d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo piu' rappresentative sul piano nazionale; e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili piu' rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parita' e delle pari opportunita' nel lavoro; f) il consigliere di parita' componente la commissione centrale per l'impiego. 3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto: a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro; b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Dipartimento della funzione pubblica; c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, in rappresentanza delle direzioni generali per l'impiego, dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale nonche' dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori. 4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. 5. Il Comitato e' convocato, oltre che ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando ne facciano richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti. 6. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'art. 7, nonche' in ordine alle relative spese. 7. Il vicepresidente del Comitato e' designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti.». - Il testo dell'art. 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), e' il seguente: «Art. 4 (Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati). - 1. E' istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata «Consulta», composta da: a) il Ministro per la solidarieta' sociale, che la presiede; b) tre membri designati dal Ministro per la solidarieta' sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati; c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; d) il direttore dell'Istituto superiore di sanita' o un suo delegato; e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo presidente; f) due membri designati dal Ministro per la solidarieta' sociale, di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore; g) due membri designati dal Ministro per la solidarieta' sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche; h) due membri designati dal Ministro della sanita'; i) due membri designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; l) il presidente della Societa' italiana di alcologia o un suo delegato. 2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente. 3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) ed h), e' designato un membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalita' e l'entita' dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere b), c), f) e g). 4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' dei componenti. Con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Consulta. 5. La Consulta: a) collabora nella predisposizione della relazione prevista dall'art. 8, esaminando, a tale fine, i dati relativi allo stato di attuazione della presente legge e quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi definiti dall'art. 1 nei rispettivi ambiti di competenza; c) collabora con enti ed organizzazioni internazionali che si occupano di alcol e di problemi alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione mondiale della sanita', secondo gli indirizzi definiti dal Ministro della sanita'; d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito attinente all'alcol e ai problemi alcolcorrelati in riferimento alle finalita' della presente legge. 6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta e' autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».
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| Art. 3. 1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9, comma 1, secondo periodo, e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176. 2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 luglio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 250 |
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