Gazzetta n. 222 del 21 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 8 settembre 2004 |
Riconoscimento, alla sig.ra Sanchez Reina Victoria Clorinda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Vista l'istanza della sig.ra Sanchez Reina Victoria Clorinda, nata il 15 gennaio 1961 a Lima (Peru), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di economista conseguito in Peru' in data 21 aprile 1987, come attestato dal «Colegio de Economistas de Lima» di Lima (Peru), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista; Preso atto che la richiedente e' in possesso dei titoli accademici di bachiller en economia e di economista conseguiti presso la «Universidad Particular Ricardo Palma» di Lima (Peru) rispettivamente il 15 marzo 1984 ed il 12 dicembre 1986; Preso atto che la sig.ra Sanchez Reina documenta lo svolgimento di attivita' professionale presso la Corte dei conti della Repubblica del Peru' svolta fino al 1992; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Sanchez Reina Victoria Clorinda, nata il 15 gennaio 1961 a Lima (Peru), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova scritta ed orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario; 2) diritto tributario; 3) deontologia ed ordinamento professionale (solo orale). |
| Art. 3. La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 8 settembre 2004 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti. |
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