Gazzetta n. 222 del 21 settembre 2004 (vai al sommario)
LEGGE 23 agosto 2004, n. 243
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l'eta' pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operativita' anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
b) liberalizzare l'eta' pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attivita' lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facolta' per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attivita' lavorativa fino all'eta' di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente la possibilita' di totale cumulabilita' tra pensione di anzianita' e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianita' contributiva e dell'eta';
d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facolta' di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entita' dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilita', prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita volonta' espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali e' ammessa l'adesione, nonche' sulla facolta' di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che gia' prevedono l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
2) l'individuazione di modalita' tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonche' ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volonta' di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facolta' di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione;
3) la possibilita' che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);
4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla comparabilita' dei costi, alla trasparenza e portabilita', al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonche' il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma pensionistica all'altra del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi pensione nonche' l'incentivazione dell'attivita' di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
8) l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarita' con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui e' tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalita' di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonche' l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all'assenza di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilita' di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
11) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;
f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio dell'erogazione;
g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
h) perfezionare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite:
1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attivita' di alta vigilanza mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali in materia;
2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalita' di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalita' giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilita' di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilita' fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di quello piu' favorevole all'interessato, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio della facolta' di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attivita' delle forme pensionistiche rendendone piu' favorevole il trattamento in ragione della finalita' pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti cosi come nell'esercizio dei diritti legati alla proprieta' dei titoli in portafoglio;
m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;
n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti previdenziali predispongano, all'interno del bilancio, poste contabili riferite alle attivita' rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica;
o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilita' di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianita' contributiva, indipendentemente dall'eta' anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sara' tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facolta' e' estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorche' deceduto prima del compimento dell'eta' pensionabile;
p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificita' dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parita' di anzianita' contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni di disabilita' riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta situazione di disabilita';
s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianita';
t) prevedere la possibilita', per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme;
u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al secondo periodo, un contributo di solidarieta' nella misura del 4 per cento, non deducibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento e' quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, fino all'anno 2007, nella misura stabilita dall'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non puo' comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo della presente lettera;
v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi.
3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', nonche' alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianita' contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 puo' liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.
6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianita' per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta', in presenza di un requisito di anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianita' contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di eta' anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entita' tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.
8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.
9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata la possibilita' di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianita', in presenza di un'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto delle finalita' finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le modalita' di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all'alinea, delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita';
b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attivita' usuranti;
c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianita' contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalita' finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di eta' anagrafica e anzianita' contributiva, nonche' sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalita' di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le modalita' di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di attivita';
c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attivita' usuranti;
d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in eta' compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianita' contributiva;
e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianita' contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianita', possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore.
13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facolta' di cui al comma 12 e' pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta', sulla base dell'anzianita' contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
14. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, e' aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:
"i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa".
15. Le modalita' di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilita' finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato.
18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianita' entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano gia' intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.
19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.
20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonche' a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.
21. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da non piu' di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalita' dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo e' preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo puo' avvalersi di professionalita' tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso".
22. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa, conseguentemente all'incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21, e' rideterminata la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
23. Presso l'INPS e' istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato "Casellario", per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennita' o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero;
c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.
24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalita', la periodicita' e i protocolli di trasferimento delle stesse.
25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.
26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalita' di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:
a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.
27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalita' e la periodicita' di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalita' di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;
c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione mondiale della sanita', trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidita' o di disabilita' o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalita' di cui al comma 24 e i principi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresi nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.
28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonche' per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.
29. Per l'istituzione del Casellario e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attivita' e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestivita' della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.
31. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalita' ed efficacia dell'attivita' ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
32. Il Governo si attiene ai principi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonche' a quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario,".
33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, puo' prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.
35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari".
36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonche' includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.
37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), e' aggiunto il seguente periodo: "l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilita' fiscale del contributo, puo' essere modulata anche in misura differenziata, con facolta' di opzione degli iscritti;".
38. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprieta' degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorche' la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.
39. Le societa' professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le societa' di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime societa' indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attivita' di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.
40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali e' previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o societa' di persone.
41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonche' a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11.
44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
45. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonche' con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
46. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.
47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalita' di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui sia stato gia' emanato il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.
50. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una piu' precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attivita' amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo e' altresi delegato ad adottare, nell'ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificita', anche con riferimento alle aree di particolare problematicita', rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
51. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 50 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto e' adottato anche in mancanza del parere.
52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 50, il Governo puo' adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
54. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate e' subordinato al compimento dell'eta' indicata nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati gia' iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

TABELLA A
(ARTICOLO 1, COMMI 6 E 7)
Eta' anagrafica

=====================================================================
|Lavoratori dipendenti pubblici | Lavoratori autonomi iscritti Anno| e privati | All'INPS ===================================================================== 2008|60 |61 --------------------------------------------------------------------- 2009|60 |61 --------------------------------------------------------------------- 2010|61 |62 --------------------------------------------------------------------- 2011|61 |62 --------------------------------------------------------------------- 2012|61 |62 --------------------------------------------------------------------- 2013|61 |62

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 agosto 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2145):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro del lavoro e politiche sociali
(Maroni) il 28 dicembre 2001.
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
referente, il 14 gennaio 2002, con pareri delle commissioni
I, V, VI, X, XII e XIII.
Esaminato dalla XI commissione il 29 gennaio 2002; 13,
19 febbraio 2002; 7, 9, 14, 15, 28, 29 maggio 2002; 4, 13,
20, 27 giugno 2002; 3, 9 luglio 2002; 17, 19 settembre
2002; 1, 23, 24, 30 ottobre 2002; 6, 27, 28 novembre 2002;
4, 10, 11, 17, 18 dicembre 2002; 14, 15, 16, 21, 30 gennaio
2003; 12 e 19 febbraio 2003.
Esaminato in aula il 25, 26 febbraio 2003 e approvato
il 27 febbraio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2058):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede
referente, il 6 marzo 2003, con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 11ª commissione il 20 marzo 2003; 2
aprile 2003; 29 ottobre 2003; 25, 26 novembre 2003; 3, 4,
9, 10, 11, 16, 17 dicembre 2003; 14, 20, 21, 22, 27, 28
gennaio 2004; 3, 4, 5, 10, 26 febbraio 2004; 4, 5, 8, 9,
11, 16, 17, 18, 23, 24, 30, 31 marzo 2004; 1, 6, 20, 21 e
27 aprile 2004.
Esaminato in aula il 9 marzo 2004; 29 aprile 2004; 4,
12 maggio 2004 e approvato con modificazioni, il 13 maggio
2004.

Camera dei deputati (atto n. 2145-B):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
referente, il 17 maggio 2004, con parere delle commissioni
I, V, VI, VII, X, XII e XIII e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla XI commissione il 22, 30 giugno 2004;
6, 7, 8, 13 e 15 giugno 2004.
Esaminato in aula il 19, 20 e 27 luglio 2004 e
approvato il 28 luglio 2004.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
(Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a
norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge
23 ottobre 1992, n. 421), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196.
Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993; come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche
complementari). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le
fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari
sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da
sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di
lavoro, accordi, anche interaziendali per gli appartenenti
alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni
sindacali nazionali rappresentative della categoria membri
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni
di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di
lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi
collettivi, anche aziendali;
c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di
rappresentanza del movimento cooperativo legalmente
riconosciute;
c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro
sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite mediante i contratti
collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto
legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2,
comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme
pensionistiche complementari possono essere istituite
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in
mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi
da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate
mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi
fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di
"fondo pensione", la quale non puo' essere utilizzata da
altri soggetti.
4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono
le modalita' di partecipazione garantendo la liberta' di
adesione individuale.
1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, possono, con l'obbligo della gestione separata,
istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di
cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche
complementari.".
- Il testo dell'art. 9, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993, e' il seguente:
"Art. 9 (Fondi pensione aperti). - 1. (Omissis).
2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari
delle disposizioni del presente decreto legislativo per i
quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di
cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le
condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b); ove non
sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla
costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti
articoli, la facolta' di adesione ai fondi aperti puo'
essere prevista anche dalle fonti istitutive su base
contrattuale collettiva.".
- Il testo dell'art. 5, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993, e' il seguente:
"Art. 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione
e di controllo). - 1.-2. (Omissis).
3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi
dell'art. 4, comma 2, e' istituito un organismo di
sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri
di cui al comma 1.".
- Il testo dell'art. 9-ter del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993, e' il seguente:
"Art. 9-ter (Forme pensionistiche individuali attuate
mediante contratti di assicurazione sulla vita). - 1. Le
forme pensionistiche individuali sono attuate anche
mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati
con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad
operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in
regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che
garantiscano le prestazioni di cui all'art. 9-bis, comma 4,
secondo le modalita' ivi previste, e consentano le facolta'
di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione
avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle
fonti istitutive.
2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura
fissa all'atto della conclusione del contratto, puo' essere
successivamente variato.
3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al
comma 1 devono essere comunicate dalle imprese
assicuratrici alla commissione di cui all'art. 16, prima
della loro applicazione.".
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47
(Riforma della disciplina fiscale della previdenza
complementare, a norma dell'art. 3 della legge 13 maggio
1999, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 marzo 2000, n. 57, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 7, comma 6 del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993, e' il seguente:
"Art. 7 (Prestazioni). - 1.-5. (Omissis).
6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facolta' del titolare del diritto di chiedere
la liquidazione della prestazione pensionistica
complementare in capitale secondo il valore attuale, per un
importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo
maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione
pensionistica in forma periodica risulti di ammontare
inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui,
all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto
dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna
forma.".
- La legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi
per il rilancio dell'economia), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del
1998). - 1. (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
(Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), e' il
seguente:
"Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1.-2. (Omissis).
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano
priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.".
- Il testo del comma 26, dell'art. 2, della legge
8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), e' il seguente:
"26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.".
- Il testo dell'art. 38, commi 1 e 5, della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002), e' il seguente:
"Art. 38 (Incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002
e' incrementata, a favore dei soggetti di eta' pari o
superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito
proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita',
la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti
pensionistici di cui:
a) all'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e
successive modificazioni;
b) all'art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno
sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335;
c) all'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui
all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2.-4. (Omissis).
5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base
alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su
base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non
effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne'
redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo
annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati
dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e'
corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di
reddito annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari
all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
rispetto all'anno precedente.".
- Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563
(Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 23,
lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia
di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme
pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione
generale obbligatoria, del personale degli enti che
svolgono le loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
17 luglio 1947, n. 691), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357
(Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici
creditizi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 dicembre 1990, n. 282, supplemento ordinario.
- La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
- Il testo dell'art. 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico
del personale delle unita' sanitarie locali), e' il
seguente:
"Art. 75 (Opzione per la posizione assicurativa in
atto). - Al personale contemplato nell'art. 74, secondo
comma, o ai loro superstiti, e' data facolta' di optare per
il mantenimento della posizione assicurativa gia'
costituita nell'ambito dell'assicurazione generale
obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di
previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.
L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data
di iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai
servizi delle unita' sanitarie locali.
La facolta' di opzione di cui al precedente comma puo'
essere esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi
previsto, dai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma
dell'art. 67, legge 23 dicembre 1978, n. 833.
In favore del personale di cui ai precedenti commi e'
costituita presso l'I.N.P.S. una gestione speciale ad
esaurimento che provvedera' all'erogazione dei trattamenti,
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo
le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di
previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei
contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali
proporzioni.
Per garantire la continuita' delle prestazioni a carico
dei fondi integrativi di previdenza di cui ai precedenti
commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi
relativi ai predetti fondi di previdenza e' trasferito
all'I.N.P.S. con le procedure stabilite dall'art. 67,
legge 23 dicembre 1978, n. 833, previa integrazione dei
contingenti determinati a norma dello stesso art. 67, primo
comma.
Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento
costituita presso l'I.N.P.S. a norma dei precedenti commi
e' assicurato, per le pregresse posizioni previdenziali
relative al personale in servizio e in quiescenza, mediante
versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A tale
fine saranno utilizzate le disponibilita' finanziarie di
cui all'art. 77, quinto comma, ovvero sesto comma, legge
23 dicembre 1978, n. 833.
Nei confronti del personale di cui al secondo comma che
chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a
norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 618, o negli altri ruoli delle amministrazioni
dello Stato, si applicano le disposizioni contenute nei
regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza per i casi
di dispensa dal servizio per riduzione di organico.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, legge
21 dicembre 1978, n. 843, con effetto dalla data di
costituzione della gestione speciale prevista dal presente
articolo, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma
dell'art. 10, legge 3 giugno 1975, n. 160, e' dovuta
esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria restando in ogni caso non dovuto
sulla pensione integrativa l'incremento dell'indennita'
integrativa speciale di cui all'art. 1, legge 31 luglio
1975, n. 364.".
- Il testo dell'art. 1, comma 20, primo periodo, della
citata legge n. 335 del 1995, e' il seguente:
"Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei
trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di
accesso; regime dei cumuli). - 1.-19. (Omissis).
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa
risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al
compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione
effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'art. 3, commi 6 e 7.".
- Il testo del comma 9, dell'art. 59, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), e' il seguente:
" 9. Per il personale del comparto scuola resta fermo,
ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la
cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio
dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla
stessa data del relativo trattamento economico nel caso di
prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre
dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda
di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non e'
stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, e'
collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti,
rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999
e in quello 1999-2000, con priorita' per i soggetti in
possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento
pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego
nel 1998 e per quelli con maggiore eta' anagrafica. Sono
fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui
all'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129 del
1997, nonche' quelle del personale appartenente ai ruoli,
classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e
profili professionali nei quali vi siano situazioni di
esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla
concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui
sopra, relativamente agli anni scolastici ed accademici
1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione
e' accertato al termine delle operazioni di movimento del
personale.".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
(Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario.
- La legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1942, n. 27.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione
per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1997, n. 145.
- Il testo dei commi 22 e 23, dell'art. 2, della citata
legge n. 335 del 1995, e' il seguente:
"22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o
piu' decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei
regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP
nonche' dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento alle
forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per
le categorie di personale non statale di cui al comma 2,
terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e
pensionabili con riferimento all'art. 12 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote
contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto
previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio
delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi
sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni
previdenziali in rapporto con quelle assicurate in
applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni
secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16
dell'art. 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle
prestazioni secondo criteri di flessibilita' omogenei
rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con
riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
motivate da effettive e rilevanti peculiarita'
professionali e lavorative presenti nei settori
interessati.
23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'art. 5,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel
rispetto del principio di flessibilita' come affermato
dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali
alle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi
settori di attivita' dei lavoratori medesimi, con
applicazione della disciplina in materia di computo dei
trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo
in modo da determinare effetti compatibili con le
specificita' dei settori delle attivita';
b) armonizzare ai principi ispiratori della presente
legge i trattamenti pensionistici del personale di cui
all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
tenendo conto, a tal fine, in particolare, della
peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego, dei
differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a
riposo, con riferimento al criterio della residua speranza
di vita anche in funzione di valorizzazione della
conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino
all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle
prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti
trattamenti e' regolato secondo quando previsto dall'art.
18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, introdotto dall'art. 15, comma 5, della
presente legge.".
- Il testo del comma 23 dell'art. 78 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), e' il seguente:
"23. Per i lavoratori gia' impegnati in lavori di
sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui
attivita' e' venuta a cessare a causa della definitiva
chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici,
previsti dall'art. 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
il numero delle settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa
ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
e' moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se
l'attivita' si e' protratta per meno di cinque anni, a
1,225 se l'attivita' si e' protratta per meno di dieci anni
e a 1,25 se superiore a tale limite.".
- Il testo dei commi 6 e 7, dell'art. 59, della citata
legge n. 449 del 1997, e' il seguente:
"6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di
anzianita' decorrenti dal 1° gennaio 1998, a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e
autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il
diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo
quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti
di eta' anagrafica e di anzianita' ovvero di sola
anzianita' contributiva indicati nella tabella C allegata
alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di
essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente
legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle
forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria;
per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si
consegue al raggiungimento di un'anzianita' contributiva
non inferiore a 35 anni e al compimento del
cinquantottesimo anno di eta'. Per il periodo dal
1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il
requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di
cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi. E' in ogni
caso consentito l'accesso al pensionamento al
raggiungimento del solo requisito di anzianita'
contributiva di 40 anni. Al fine di favorire la
riorganizzazione ed il risanamento della Societa' Ferrovie
dello Stato S.p.A. in considerazione del processo di
ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto
ferroviario, con accordo collettivo da stipulare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
con le organizzazioni sindacali di categoria, e' istituito
un fondo a gestione bilaterale con le finalita' di cui
all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si
procede ad una verifica degli effetti sul piano
occupazionale degli interventi attuati anche con
riferimento alle misure, a carico del medesimo fondo,
istituito per il perseguimento di politiche attive del
lavoro e per il sostegno al reddito per il personale
eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri
che tengano conto della anzianita' contributiva o
anagrafica; a tale personale, nei cui confronti operino le
predette misure, trovano applicazione i previgenti
requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti
pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di
entrata in vigore della presente legge. Sull'esito delle
verifiche il Governo riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari.
7. Le disposizioni in materia di requisiti per
l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella
B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano
applicazione nei confronti:
a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati
qualificati dai contratti collettivi come operai e per i
lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi
del comma 10;
b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere
stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non
meno di un anno in eta' compresa tra i 14 ed 19 anni a
seguito di effettivo svolgimento di attivita' lavorativa;
c) dei lavoratori che siano stati collocati in
mobilita' ovvero in cassa integrazione guadagni
straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati
entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori
dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997,
n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in
mobilita' indicato nella domanda medesima, anche
considerando conformemente i numeri indicati nelle domande
presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, e
per i quali l'accordo collettivo di individuazione del
numero delle eccedenze intervenga entro il 31 marzo 1998,
nonche' dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997
alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti
requisiti di accesso alle pensioni di anzianita' di cui
alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento
pensionistico di anzianita' al termine della fruizione
della mobilita', del trattamento straordinario di
integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari,
durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque,
alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti
autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori al
3 novembre 1997 continuano a trovare applicazione le
disposizioni medesime.".
- Il testo del comma 2, dell'art. 51, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi -
Testo in vigore dal 1° gennaio 2004), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a L. 7.000.000 fino all'anno 2002 e a
L. 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni
successivi in ragione di L. 500.000 annue fino a
L. 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere
dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo e' determinato
dalla differenza tra L. 6.500.000 e l'importo dei
contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera
e-ter) del comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di
festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie di
dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a
L. 500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di L. 10.240, le
prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'art. 50;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui
al comma 1 dell'art. 100 da parte dei dipendenti e dei
soggetti indicati nell'art. 13;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte
dei familiari indicati nell'art. 13, nonche' per borse di
studio a favore dei medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al
momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal
dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia
almeno pari al valore delle azioni stesse alla data
dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti
posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10
per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso
interamente a formare il reddito;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10,
comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed
erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitute
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.".
- Il testo dell'art. 1, comma 44, della citata legge n.
335 del 1995, e' il seguente:
"Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei
trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di
accesso; regime dei cumuli). 1.-43. (Omissis).
44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale con compiti di
osservazione e di controllo dei singoli regimi
assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del
sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di
correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di
finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle
singole gestioni, nonche' compiti di propulsione e verifica
in funzione della stabilizzazione della spesa
previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono
interessare l'esercizio di poteri di intervento e
vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro
sugli andamenti gestionali formulando, se del caso,
proposte di modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e
rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e
informazioni presso ciascuna delle gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma
46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e
gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la
definizione del conto della previdenza di cui all'art. 65,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11.".
- Il testo degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il
seguente:
"Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita). -
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di
non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare le procedure di
mobilita' ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'art. 19, legge 20 maggio 1970, n.
300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In
mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del
numero, della collocazione aziendale e dei profili
professionali del personale eccedente, nonche' del
personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione
del programma di mobilita'; delle eventuali misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale della attuazione del programma medesimo del metodo
di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla
contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata
copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di
una somma pari al trattamento massimo mensile di
integrazione salariale moltiplicato per il numero dei
lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla
procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di
cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di collocare in mobilita' gli impiegati, gli operai e i
quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di
essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in
mobilita', con l'indicazione per ciascun soggetto del
nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del
livello di inquadramento, dell'eta', del carico di
famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita'
con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di
cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per
iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla Commissione regionale per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma
2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in
mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in
mobilita'.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge
12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge
30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.".
"Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
- 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e
15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle
imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e che, in
conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita'
o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque
licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni
si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso
arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3,
con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5, commi 1, 2 e 3, si
applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'art. 6,
comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai
lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e
4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'art. 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, al
recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che
svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si
applicano anche quando le imprese o i privati datori di
lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi,
intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle
imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
dall'art. 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui
all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il
trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore
ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.".
- Il testo dell'art. 7, comma 2, della citata legge n.
223 del 1991, e' il seguente:
"Art. 7 (Indennita' di mobilita). - 1. (Omissis).
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta
per cento.".
- Il comma 28 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), e' il seguente:
"28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite,
in via sperimentale, misure per il perseguimento di
politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e
per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende
pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica
utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa
sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell'esercizio della potesta' regolamentare il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione
della obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
di una misura addizionale non superiore a tre volte quella
della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'I.N.P.S. dei fondi, gestiti
con il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi.".
- Il comma 45 dell'art. 1 della citata legge n. 335 del
1995, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e'
composto da non piu' di 20 membri con particolare
competenza ed esperienza in materia previdenziale nei
diversi profili giuridico, economico, statistico ed
attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro
anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo,
che coordina l'intera struttura, e' nominato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinate le modalita' organizzative e di
funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in
armonia con i criteri correnti per la determinazione dei
compensi per attivata di pari qualificazione professionale,
il numero e le professionalita' dei dipendenti appartenenti
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di
altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il
Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto dei distacco.
Al coordinamento del personale della struttura di supporto
del Nucleo e' preposto senza incremento della dotazione
organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei
limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione
di spesa il Nucleo puo' avvalersi di professionalita'
tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di
questioni attinenti le competenze istituzionali dello
stesso. Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il
compenso ai componenti, nonche' l'effettuazione di studi e
ricerche ai sensi del comma 44, lettera c), anche
attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo
medesimo, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni
annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni
1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995.".
- Il comma 6, dell'art. 1, della citata legge n. 335
del 1995, e' il seguente:
"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed
esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema
contributivo moltiplicando il montante individuale dei
contributi per il coefficiente di trasformazione di cui
all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni
di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del
pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene
adeguato con un incremento pari al prodotto tra un
dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il
coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato
ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con
cadenza annuale, un estratto conto che indichi le
contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione
assicurativa nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro
dipendente e delle relative ritenute indicati nelle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta.".
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), e' il seguente:
"Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse-pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge, specifica
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per
le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico
provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
di cui ai com-mi 2 e 3 e' aggiornata e integrata
periodicamente.".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1388 (Istituzione del casellario
centrale dei pensionati), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 marzo 1972, n. 82.
- Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), e' il seguente:
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.".
- ll testo della tabella D, allegata alla legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge
finanziaria 2004"), nella parte relativa al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, e' il seguente:

"Tabella D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(migliaia di euro) ===================================================================== Oggetto del provvedimento |2004 |2005|2006 ===================================================================== Ministero del lavoro e delle politiche sociali | | | --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: | | | Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: | | | --------------------------------------------------------------------- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore | | | n. 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141) |218.000 | | ---------------------------------------------------------------------
|218.000}| |

- Il testo dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88
(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro), e' il seguente:
"Art. 49 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini
previdenziali ed assistenziali). - 1. La classificazione
dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a
tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita
sulla base dei seguenti criteri:
a) settore industria, per le attivita':
manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e
distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia;
dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie
industriali; della pesca; dello spettacolo; nonche' per le
relative attivita' ausiliarie;
b) settore artigianato, per le attivita' di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) settore agricoltura, per le attivita' di cui
all'articolo 2135 del codice civile ed all'art. 1 della
legge 20 novembre 1986, n. 778;
d) settore terziario, per le attivita': commerciali,
ivi comprese quelle turistiche; di produzione,
intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per
le relative attivita' ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le
attivita': bancarie e di credito; assicurative;
esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attivita' non
rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel
settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di
lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla
Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino
ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori
a quelli previsti dalla legge.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sara' stabilito a quale dei settori
indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli
effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro
che svolgono attivita' plurime rientranti in settori
diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in
atto nei settori dell'industria, del commercio e
dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o
conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797.".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
1994, n. 10.
- Il testo dell'art. 57 della citata legge n. 144 del
1999, e' il seguente:
"Art. 57 (Riordino degli enti pubblici di previdenza e
di assistenza). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a
riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza,
perseguendo l'obiettivo di una complessiva riduzione dei
costi amministrativi ed attenendosi, oltreche' ai principi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) fusione per incorporazione di enti con finalita' o
funzioni identiche, omologhe o complementari,
tendenzialmente in un solo ente per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali ed in due enti separati per le altre funzioni
previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti di
amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro
beneficiario, nonche' previsione di eventuale soppressione
dei fondi speciali relativi ai lavoratori dipendenti
previsti presso l'I.N.P.S. e loro confluenza, con evidenza
contabile, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, previa
predisposizione di un piano di risanamento dei fondi in
deficit e con possibilita' di armonizzazione al regime
generale del complesso delle aliquote contributive dovute
al relativo settore nel rispetto degli equilibri di
bilancio della finanza pubblica; rimodulazione, nel quadro
dei principi di armonizzazione riferiti al decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 164, dei contributi e delle
misure e modalita' di erogazione delle prestazioni rivolte
alla realizzazione di economie della contabilita' separata
di settore;
b) trasformazione in associazioni o persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
degli enti, inclusi gli enti di previdenza e assistenza dei
professionisti, per il cui funzionamento non e' necessaria
la personalita' di diritto pubblico;
c) distinzione e separazione della funzione di
gestione amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza,
in coerenza con i principi di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni, allo scopo di evitare sovrapposizioni o
conflitti tra gli organi rispettivi nel rispetto, comunque,
dei poteri demandati alla dirigenza;
d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad
un solo organo collegiale ristretto, nominato dal Governo
sulla base di rigorosi criteri di professionalita', e
previsione della nomina del presidente, in coerenza con la
normativa contenuta nella legge 24 gennaio 1978, n. 14 e
successive modificazioni, e nell'art. 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
e) adeguamento funzionale del numero di componenti
degli attuali organi di indirizzo e vigilanza;
f) omogeneita' di organizzazione per enti pubblici
omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo
delle procedure di nomina degli organi;
g) distinzione e separazione degli apparati serventi
dell'organo di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo
di gestione, in analogia a quanto previsto dall'art. 12,
comma 1, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
h) definizione delle funzioni della dirigenza in
coerenza con i principi di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
i) decentramento territoriale degli enti, in sintonia
con il principio di distinzione e separazione della
funzione di indirizzo e vigilanza da quella di gestione
amministrativa e di quest'ultima dalla gestione operativa,
come previsto dall'art. 27-bis del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
l) razionalizzazione ed omogeneizzazione degli
attuali poteri di vigilanza ministeriali finalizzati anche
alla verifica della coerenza dell'attivita' degli enti
stessi con gli indirizzi di politica generale e nuova
disciplina del commissariamento degli enti;
m) razionalizzazione del controllo della Corte dei
conti, in coerenza con i principi di cui alla legge 14
gennaio 1994, n. 20;
n) contenimento delle spese di funzionamento e dei
costi organizzativi e gestionali, anche attraverso il
ricorso a forme di concertazione per quanto riguarda
l'acquisto di beni e servizi e l'utilizzo in comune di
contraenti ovvero di strutture operative specializzate
nonche' di nuclei di valutazione;
o) promozione delle sinergie tra gli enti e, in
particolare, della mobilita' e dell'utilizzo ottimale delle
strutture impiantistiche.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una
apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo
giorno antecedente la scadenza del termine previsto per
l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato
rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade
dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione
del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1
possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi
principi e criteri direttivi e con le stesse procedure,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi medesimi.
3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente
articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.".
- Il comma 7, dell'art. 11-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio), e' il
seguente:
"7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
n. 103 del 1996, e' il seguente:
"Art. 7 (Modalita' per l'inclusione in altra forma
obbligatoria). - 1. La delibera adottata ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera c), deve essere accompagnata dalla
delibera di assenso all'inclusione effettuata, con
maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo
competente per le modifiche statutarie dell'ente
previdenziale destinato ad includere la nuova categoria
professionale. La delibera di assenso, corredata da un
piano finanziario ed attuariale avente i contenuti di cui
all'art. 4, comma 2, deve prevedere:
a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al
fine di consentire un'adeguata rappresentanza nei propri
organi statutari della categoria professionale inclusa;
b) la previsione di una specifica gestione separata
per la categoria professionale inclusa.
2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera c), e la relativa delibera di assenso di cui al
comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per
l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del
tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi
di mancata approvazione, trovano applicazione le
disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.
3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi
del comma 2, i soggetti appartenenti alle categorie
professionali interessate sono inseriti nella gestione di
cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.".
- Il comma 4, dell'articolo 6, del citato decreto
legislativo n. 103 del 1996, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento
che definisca:
a) le modalita' di identificazione dei soggetti
tenuti alla obbligatoria iscrizione;
b) la misura dei contributi in proporzione al reddito
professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo
un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a
quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente
decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso di
ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarieta';
l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la
totale deducibilita' fiscale del contributo, puo' essere
modulata anche in misura differenziata, con facolta' di
opzione degli iscritti;
c) la fissazione di una misura minima del contributo
annuale.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della
delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge
8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e
di investimenti degli stessi in campo immobiliare), e' il
seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione e finalita). - 1. Il
presente decreto legislativo, in attuazione delle norme di
cui all'art. 3, com-ma 27, della legge 8 agosto 1995, n.
335, disciplina l'attivita' in campo immobiliare degli enti
previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della
tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed
altresi' di quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, e di enti previdenziali pubblici
successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione
dei beni, alle forme del trasferimento della proprieta'
degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi
investimenti immobiliari secondo principi di trasparenza,
economicita' e congruita' di valutazione economica.".
- Il testo del citato decreto legislativo n. 104 del
1996 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996,
n. 52, supplemento ordinario.
- Il comma 3 dell'art. 11 della citata legge n. 468 del
1978, e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.".
- Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione:
"Art. 81 (Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal
Governo). - L'esercizio provvisorio del bilancio non puo'
essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra
legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte.".
- Il testo della tabella A allegata al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:

"Tabella A

ETA' RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA ===================================================================== Periodo di riferimento |Uomini |Donne ===================================================================== dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995 |61° anno |56° anno dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996 |62° anno |57° anno dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998 |63° anno |58° anno dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 |64° anno |59° anno dal 1° gennaio 2000 in poi |65° anno |60° anno}

- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera p), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
finanza territoriale), e' il seguente:
"Art. 3 (Previdenza).- 1. Il Governo della Repubblica
e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, salvo quanto
previsto al comma 2 del presente articolo, uno o piu'
decreti legislativi per il riordino del sistema
previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici,
salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di
stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa
previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in
base alle disposizioni di cui all'art. 38 della
Costituzione e ferma restando la pluralita' degli organismi
assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori
omogenei, nonche' di favorire la costituzione, su base
volontaria, collettiva o individuale, di forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
p) previsione che i principi e i criteri direttivi di
cui alle let-tere g), h), m), n), q), t), u) e v) si
applichino al personale di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357. Le conseguenti
variazioni del trattamento previdenziale erogato dalla
gestione speciale istituita ai sensi dell'art. 1, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 non
determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a
carico dei datori di lavoro di cui, rispettivamente,
all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 e
27 all'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, salvo che
venga diversamente stabilito in sede di contrattazione;".
- Il comma 2, dell'art. 9, del citato decreto
legislativo n. 503 del 1992, e' il seguente:
"2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11,12 e 13 trovano
applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi
ai quali e' iscritto il personale di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.".
- Il testo dell'art. 11, del citato decreto legislativo
n. 503 del 1992, e' il seguente:
"Art. 11 (Perequazione automatica delle pensioni). - 1.
Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle
pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con
decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al
costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo
novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati
applicando all'importo della pensione spettante alla fine
di ciascun periodo la percentuale di variazione che si
determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati,
relativo all'anno precedente il mese di decorrenza
dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno
precedente. Si applicano i criteri e le modalita' di cui ai
commi 4 e 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n.
41.
2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge
finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e
tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati
nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal
1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel
limite di un punto percentuale della base imponibile a
valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni
annui.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 357 (Disposizioni sulla previdenza
degli enti pubblici creditizi), e' il seguente:
"Art. 3 (Regime pensionistico degli iscritti gia'
pensionati). - 1. Entro trenta giorni dalla richiesta
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale le forme
di assicurazione obbligatoria esclusive od esonerative di
cui all'art. 1, comma 1, comunicano all'Istituto stesso, su
moduli o supporti magnetici secondo le indicazioni
dell'Istituto medesimo, i dati anagrafici dei titolari di
trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti e dei
titolari di posizioni assicurative per prestazioni
differibili, ancorche' i requisiti in base ai quali i
trattamenti sono stati loro attribuiti non corrispondano a
quelli richiesti nell'assicurazione generale obbligatoria,
la data di decorrenza dei trattamenti stessi e l'ammontare
relativo a ciascuna mensilita' dell'ultimo anno e in ogni
caso i dati rilevanti ai fini delle disposizioni del
presente articolo.
2. La gestione speciale assume a proprio carico, per
ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere
all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218,
una quota del trattamento stesso determinata secondo le
misure percentuali indicate nella tabella allegata al
presente decreto. Per i titolari di trattamenti
pensionistici con decorrenza tra l'entrata in vigore della
legge 30 luglio 1990, n. 218, ed il 31 dicembre 1990, la
quota a carico della gestione speciale e' determinata
secondo la disciplina in vigore per l'assicurazione
generale obbligatoria ai fini del diritto e dell'ammontare
del trattamento stesso.
3. Le quote dei trattamenti pensionistici a carico
della gestione speciale sono assoggettate alla disciplina
per la perequazione automatica dell'assicurazione generale
obbligatoria.
4. Per i titolari di trattamenti pensionistici e di
posizioni assicurative per prestazioni differibili di cui
al comma 1, e' fatto salvo il diritto al trattamento
previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle
forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti esclusive od esonerative di
rispettiva iscrizione, secondo quanto disposto al
successivo art. 4.".



 
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