Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2004 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
COMUNICATO
Comunicato di rettifica relativo al modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale», con le relative istruzioni per la compilazione, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 2 agosto 2004.

Nel modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale», approvato con provvedimento 2 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 194 del 19 agosto 2004:
a) nelle «Istruzioni», pagina 33 della Gazzetta Ufficiale, alla voce «Attribuzione perdite»,
nel primo periodo, le parole «La casella va compilata nei soli casi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione indicando il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue», si intendono sostituite dalle seguenti: «La casella va compilata, ai sensi dell'art. 5 del decreto, indicando il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione»;
nell'ultimo periodo, le parole «dalla precedente», si intendono sostituite dalle seguenti: «dalle precedenti»;
b) nell'«Allegato - Specifiche tecniche per la trasmissione telemafica della comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale», pagina 45 della Gazzetta Ufficiale, colonna «Controlli bloccanti», al rigo CN001007 e ai righi da CN001010 a CN001015, le parole «Dato obbligatorio se la tipologia di comunicazione assume i valori 3 o 4, negli altri casi non deve essere presente», si intendono soppresse.
 
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