Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
COMUNICATO |
Comunicato di rettifica relativo al modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale», con le relative istruzioni per la compilazione, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 2 agosto 2004. |
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Nel modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale», approvato con provvedimento 2 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 194 del 19 agosto 2004: a) nelle «Istruzioni», pagina 33 della Gazzetta Ufficiale, alla voce «Attribuzione perdite», nel primo periodo, le parole «La casella va compilata nei soli casi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione indicando il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue», si intendono sostituite dalle seguenti: «La casella va compilata, ai sensi dell'art. 5 del decreto, indicando il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione»; nell'ultimo periodo, le parole «dalla precedente», si intendono sostituite dalle seguenti: «dalle precedenti»; b) nell'«Allegato - Specifiche tecniche per la trasmissione telemafica della comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale», pagina 45 della Gazzetta Ufficiale, colonna «Controlli bloccanti», al rigo CN001007 e ai righi da CN001010 a CN001015, le parole «Dato obbligatorio se la tipologia di comunicazione assume i valori 3 o 4, negli altri casi non deve essere presente», si intendono soppresse. |
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