Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 29 luglio 2004 |
Modificazione dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04. (Deliberazione n. 137/04). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 29 luglio 2004; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 19 dicembre 2003, recante il testo integrato della Disciplina del mercato elettrico; l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04 (di seguito: Testo integrato); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04); il documento per la consultazione concernente la modifica del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di cui alla deliberazione n. 48/04 approvato dall'Autorita' in data 23 giugno 2004 (di seguito: il documento di consultazione 23 giugno 2004); Premesso che: la deliberazione n. 48/04 prevede l'applicazione di un corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima (di seguito: corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto) a carico della societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: Gestore del mercato) e degli operatori di mercato cedenti che hanno registrato, ai sensi dell'art. 4 della medesima deliberazione, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte; il corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto a carico degli operatori di mercato cedenti e' calcolato come prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' ubicato tale punto, di cui al comma 19.4, lettera b), della deliberazione n. 48/04 (di seguito: prezzo zonale), e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima, di cui al comma 19.4, lettera c), della deliberazione n. 48/04 (di seguito: prezzo unico nazionale); il corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto a carico del Gestore del mercato e' calcolato come prodotto tra le quantita' delle offerte accettate in vendita in ciascuna zona nel mercato del giorno prima e la differenza tra il relativo prezzo zonale ed il prezzo unico nazionale; Considerato che: le differenze fra i prezzi zonali e il prezzo unico nazionale registrate nei primi quattro mesi di operativita' del sistema delle offerte si sono rilevate sensibilmente piu' ampie e volatili di quanto mediamente previsto dagli operatori di mercato prima dell'avvio del dispacciamento di merito economico avviato in data 1° aprile 2004; in assenza dell'emissione di idonei strumenti di copertura dal rischio derivante dalla volatilita' delle differenze tra i prezzi zonali ed il prezzo unico nazionale e, di conseguenza, del corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto non sussisteva alcuna possibilita' per gli operatori di mercato di assicurarsi contro tale rischio, fissando, ex ante, il valore medio del corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto; solo un operatore di mercato dominante, in grado di influire piu' di altri sul prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nelle varie zone in cui puo' separarsi il mercato del giorno prima, risulterebbe immune dal rischio di cui al precedente alinea; in attesa di attivare, a regime, l'emissione di strumenti idonei alla copertura del rischio derivante dalla volatilita' del corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto ed al fine di definire misure transitorie per l'anno 2004 volte a mitigare l'impatto sugli operatori di mercato dei fenomeni di cui ai precedenti alinea, l'Autorita' ha predisposto e diffuso il documento di consultazione 23 giugno 2004; i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso in larga maggioranza parere favorevole all'adozione di misure transitorie volte a mitigare o, addirittura, sopprimere il corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima a causa della sua elevata incidenza e volatilita'; Ritenuto che: al fine di correggere le suddette anomalie sia opportuno prevedere un limite massimo all'onere medio del corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto sostenuto da un operatore di mercato con decorrenza 1° agosto e per la rimanente parte dell'anno 2004; ai fini della copertura dei costi sostenuti dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete) per la compensazione dell'onere medio del corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto eccedente il limite massimo di cui al precedente alinea, sia necessario istituire un apposito corrispettivo a carico degli utenti del dispacciamento in prelievo che garantisca i proventi eventualmente necessari alla copertura dei predetti costi al netto del gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo per l'assegnazione della capacita' di trasporto; Delibera: 1. Di approvare il seguente provvedimento: L'allegato A alla deliberazione n. 48/04, e' modificato come segue: Dopo il comma 37.1 e' aggiunto il seguente: «37.1.1 Entro il giorno trenta (30) del mese di marzo 2005, l'utente del dispacciamento qualora responsabile di punti di dispacciamento per unita' di consumo versa al Gestore della rete il corrispettivo a copertura del meccanismo di compensazione di cui all'art. 49.1.». Dopo il comma 37.3 e' aggiunto il seguente: «37.3.1 Entro il giorno trentuno (31) del mese di marzo 2005 il Gestore della rete versa agli operatori di mercato, ad esclusione del Gestore del mercato elettrico, il corrispettivo compensativo di cui al comma 42.2.1.». Al comma 42.1: dopo le parole «operatori di mercato cedenti» sono inserite le parole «che hanno registrato, ai sensi dell'art. 4, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte»; dopo le parole «42.2» sono eliminate le parole «, del comma 35.2.1». Dopo il comma 42.1 e' aggiunto il seguente: «42.1.1 Entro il giorno quindici (15) del mese di febbraio 2005 il Gestore della rete calcola per ciascun operatore di mercato, ad esclusione del Gestore del mercato elettrico, l'onere medio \overline«CCT» di cui al comma 42.2.3 e il corrispettivo compensativo di cui al comma 42.2.1.». Ai commi 42.2, 42.4 e 42.5 le parole «pari alla somma» sono sostituite con le parole «pari alla differenza». Dopo il comma 42.2 sono aggiunti i seguenti: «42.2.1 Nel caso in cui l'onere medio \overline«CCT», di cui al comma 42.2.3, a carico di' un operatore di mercato, ad esclusione del Gestore del mercato elettrico, sia superiore a 2 Euro/MWh, il Gestore della rete riconosce al medesimo operatore un corrispettivo compensativo pari alla differenza tra \overline«CCT» e 2 Euro/MWh. Tale corrispettivo e' applicato all'energia elettrica di cui al com-ma 42.2.2. 42.2.2 Per ciascun operatore di mercato il corrispettivo compensativo di cui al comma 42.2.1 e' applicato alla somma di: a) i programmi di immissione comunicati dall'operatore di mercato ai sensi dell'art. 17 nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2004, come eventualmente modificati al termine del mercato del giorno prima; b) le immissioni di energia elettrica relative ad unita' di produzione non rilevanti per le quali l'operatore di mercato e' utente del dispacciamento nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2004; c) le offerte di vendita presentate dall'operatore di mercato ed accettate nel mercato del giorno prima nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2004. 42.2.3 Per ciascun operatore di mercato l'onere medio \overline«CCT» e' pari al maggior valore tra zero (0) e:
----> Vedere Formula a pag. 25 della G.U. <----
All'art. 42, comma 42.3, le parole «lettere a)» sono sostituite con le parole «lettera a) e lettera b)». Dopo l'art. 49 e' aggiunto l'articolo seguente: «Art. 49.1 (Corrispettivo a copertura del meccanismo di compensazione CCT). - 49.1.1 Entro il giorno quindici (15) del mese di marzo 2005 il Gestore della rete calcola il corrispettivo unitario a copertura del meccanismo di compensazione CCT come rapporto tra i seguenti elementi: a) il valore assoluto della differenza, qualora negativa, tra il saldo tra i proventi e gli oneri maturatidal Gestore della rete nell'anno 2004 per effetto dell'applicazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di cui ai commi 42.2 e 42.5 e l'onere sostenuto dal Gestore della rete per effetto dell'applicazione del corrispettivo compensativo di cui al comma 42.2.1; b) l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento. 49.1.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 49.1.1, il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura del meccanismo di compensazione CCT pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 49.1.1 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.». 2. Di pubblicare l'allegato A alla deliberazione n. 48/04 risultante dalle modificazioni introdotte con il presente provvedimento. 3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal 1° agosto 2004. Milano, 29 luglio 2004 Il presidente: Ortis |
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