Gazzetta n. 220 del 18 settembre 2004 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PAVIA
DECRETO RETTORALE 6 settembre 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la richiesta del Comitato paritetico Universita' di Pavia - Consiglio nazionale ricerche di modifica dell'art. 44 dello statuto (Dipartimento) con previsione della possibilita' di inserire, nella composizione del consiglio di dipartimento, una rappresentanza del personale della sezione di Istituto CNR che svolge attivita' di ricerca presso il dipartimento medesimo;
Vista la Convenzione quadro sottoscritta tra l'Universita' degli studi di Pavia ed il Consiglio nazionale delle ricerche, ed in particolare l'art. 6;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 15 e 16 dicembre 2003, relative all'approvazione della proposta di modifica di cui sopra;
Esperito il controllo di legittimita' e di merito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la ministeriale prot. 2091 del 5 agosto 2004, con la quale il MIUR ha comunicato di non avere osservazioni in ordine alla modifica proposta;
Visto l'art. 82 dello statuto di autonomia;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 44 dello statuto dell'Universita' degli studi di Pavia e' modificato come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 2004/2005.

Pavia, 6 settembre 2004

Il rettore: Schmid
 
Allegato

Art. 44.
Il Dipartimento
Il Dipartimento e' la struttura organizzativa di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo.
Fermi restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore ed il diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca, il dipartimento:
promuove e coordina l'attivita' di ricerca;
organizza o concorre alla organizzazione degli insegnamenti e delle altre attivita' necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;
concorre allo svolgimento delle attivita' didattiche alle quali fornisce risorse umane, logistiche e strumentali, d'intesa con le facolta' ed i corsi di laurea e di laurea specialistica, le scuole di specializzazione e le altre strutture didattiche attivate;
esprime pareri ai consigli delle facolta' interessate in merito alla destinazione di posti in organico per professori di ruolo e ricercatori in discipline o aree scientifico-disciplinari afferenti al dipartimento. Esprime altresi' pareri in merito alla chiamata dei professori di ruolo;
formula proposte alle facolta' in merito alla richiesta di nuovi posti in organico di professori di ruolo e di ricercatore;
formula inoltre al consiglio di amministrazione richieste di posti in organico di personale tecnico-amministrativo.
Ai singoli professori, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento e' garantita la possibilita' di opzione tra piu' dipartimenti o istituti, ferma restando la loro afferenza ad uno solo di essi.
Al dipartimento afferisce altresi' il personale tecnico-amministrativo assegnato dall'amministrazione.
Il dipartimento puo' essere articolato in sezioni secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa, e dispone di personale per il suo funzionamento. Tale autonomia dovra' essere esercitata nella forma prevista dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. I dipartimenti possono stipulare contratti e svolgere prestazioni di ricerca e di servizio, purche' non in contrasto con i fini istituzionali dell'Universita'.
Sono organi del dipartimento: il direttore e il consiglio.
direttore:
ha la rappresentanza del dipartimento;
convoca e presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
e' responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento;
promuove le attivita' del dipartimento;
vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;
tiene i rapporti con gli Organi accademici;
esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo dello stesso a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive.
Il direttore e' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto ulteriormente una sola volta consecutiva. All'atto della nomina deve optare per il regime a tempo pieno.
Il direttore designa un vice direttore scelto tra i professori di ruolo e fuori ruolo del dipartimento. Il vice direttore, che e' nominato con decreto del rettore, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, il direttore e' coadiuvato dal segretario amministrativo.
Il consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del dipartimento.
Il consiglio di dipartimento e' costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al dipartimento e dal segretario amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante.
Fanno inoltre parte del consiglio una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo ed una rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca.
Alle sedute del consiglio di dipartimento partecipa altresi', con voto consultivo, sulla base di specifiche modalita' definite dal regolamento generale di Ateneo, una rappresentanza del personale della sezione dell'Istituto del Consiglio nazionale delle ricerche, che svolge attivita' di ricerca presso il dipartimento medesimo.
Il consiglio, nello svolgimento della sua attivita', puo' delegare poteri alla giunta, ove questa venga istituita.
Il consiglio stabilisce la composizione della giunta.
Con il regolamento generale di Ateneo sono definite:
le procedure, le condizioni ed i requisiti richiesti per la costituzione dei dipartimenti tipici e atipici;
le modalita' di funzionamento degli organi del dipartimento;
l'entita' delle rappresentanze nel consiglio e le modalita' per la loro elezione;
le procedure per la eventuale attivazione di articolazioni interne;
le modalita' per l'esercizio del diritto di opzione dei professori e dei ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento;
i criteri per la eventuale gestione amministrativa comune a piu' dipartimenti;
le attribuzioni e le modalita' organizzative relative alle attivita' assistenziali e di servizio svolte dal dipartimento.
 
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