Gazzetta n. 220 del 18 settembre 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 5 agosto 2004 |
Proroga dei termini per la chiusura dell'istruttoria formale, avviata con la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 15 giugno 2004, n. 87/04. (Deliberazione n. 143/04). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 5 agosto 2004; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dpe n. 244/01); la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97, e in particolare l'art. 4; la deliberazione 15 giugno 2004, n. 87/04 (di seguito: deliberazione n. 87/04). Considerato che: con la deliberazione n. 87/04, l'Autorita' ha: a) adottato nei confronti delle societa' Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro, con sede legale in via Galvani n. 17/B - 47100 Forli' (di seguito: Cons. Coop) e Con Energia S.p.a., con sede legale in viale Miramare, 18 - 71043 Manfredonia (Foggia) (di seguito: Con Energia), un ordine di cessazione della condotta lesiva degli utenti ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/1995; ed b) avviato nei confronti delle medesime societa' un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione di provvedimenti dell'Autorita', in particolare dell'art. 2, della deliberazione 21 giugno 2001, n. 136/01, dell'art. 1 della deliberazione 23 dicembre 2002, n. 229/02, dell'art. 1 della deliberazione 24 marzo 2003, n. 24/03, dell'art. 1 della deliberazione 17 luglio 2003, n. 83/03; ai sensi del punto 3 della deliberazione n. 87/04 e' stato disposto che la Cons. Coop e la Con Energia producessero «entro 7 (sette) giorni dalla data di notificazione» del provvedimento alcuni documenti necessari sia per la verifica dell'adempimento dell'ordine di cessazione adottato, sia per le valutazioni necessarie ai fini dell'eventuale adozione della sanzione e della sua determinazione; i documenti di cui al precedente alinea sono stati trasmessi dalle richiamate societa' con lettera in data 15 luglio 2004 (prot. Autorita' n. 0116455 in data 19 luglio 2004), con la conseguenza che il termine fissato dalla deliberazione n. 87/04 per la conclusione dell'istruttoria formale non risulta piu' adeguato alle esigenze istruttorie. Ritenuto necessario prorogare il termine per la conclusione dell'istruttoria formale al fine di consentire l'analisi dei documenti sopra richiamati; Delibera: 1. Di prorogare al 30 settembre 2004 il termine per la conclusione dell'istruttoria formale avviata con la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2004, n. 87/04. 2. Di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle societa': a) Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro, con sede legale in via Galvani, 17/8 - 47100 Forli; b) Con Energia S.p.a., con sede legale in viale Miramare n. 18 - 71043 Manfredonia (Foggia). 3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al comune di Castiglione Messer Marino (Chieti), piazza della Repubblica n. 1 - 66033 Castiglione Marino (Chieti), in persona del sindaco pro-tempore. 4. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.ener ia.it).
Milano, 5 agosto 2004
Il presidente: Ortis |
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