IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine, nel testo da ultimo emanato con decreto rettorale n. 272 del 13 marzo 2003; Vista la delibera del senato accademico allargato del 30 giugno 2004, che ha approvato modifiche al testo di due articoli del predetto Statuto, sentiti il consiglio di amministrazione e gli organi collegiali delle strutture interessate alle modifiche; Vista la nota del M.I.U.R. prot. 2316 di data 26 luglio 2004, con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare; Visto l'art. 63, comma 8, del vigente Statuto dell'Universita'; Decreta: 1. I seguenti articoli dello statuto di autonomia dell'Universita' vengono cosi' modificati:
Art. 34. Centri di servizio Comma terzo, lettera b): «b) il consiglio direttivo, nel quale e' assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro, nonche' di una rappresentanza dei docenti, dei ricercatori e degli studenti designati con le modalita' previste dai regolamenti.»
Art. 35. Azienda agraria universitaria Comma primo: «1. L'azienda agraria universitaria «Antonio Servadei» e' struttura di sperimentazione dell'Universita' e strumento della didattica, della ricerca e della innovazione tecnologica delle facolta' di agraria e di medicina veterinaria.». Comma quinto: «5. La delegazione amministrativa e' l'organo responsabile della conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile dell'azienda. La delegazione predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo che devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio d'amministrazione. La delegazione e' composta da: a) il presidente; b) il direttore, con funzioni anche di segretario verbalizzante; c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'azienda; d) il preside della facolta' di agraria; e) il preside della facolta' di medicina veterinaria; f) due membri scelti dal consiglio d'amministrazione nel proprio seno; g) due docenti della facolta' di agraria e un docente della facolta' di medicina veterinaria scelti dal consiglio d'amministrazione fra una rosa rispettivamente di quattro e due nominativi, indicati dai relativi consigli di facolta'; h) un rappresentante dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli Venezia-Giulia; i) un rappresentante delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli regionali; l) un rappresentante dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 10 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, nominato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta dalla presidenza dell'Unioncamere regionale. I componenti della delegazione di cui alle lettere c), g), h), i) e l) durano in carica tre anni accademici. I componenti della delegazione di cui alla lettera f) durano in carica due anni accademici. I componenti della delegazione di cui alle lettere h), i) e l) sono convocati esclusivamente per discutere degli argomenti riguardanti le attivita' del Centro di ricerca ed innovazione tecnologica in agricoltura. La loro mancata designazione non invalida le sedute della delegazione.». 2. Le modifiche allo statuto entrano in vigore il giorno successivo a quello di emanazione del presente decreto. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Udine, 18 agosto 2004 Il rettore: Honsell |