1. Applicabilita' del criterio differenziale nel regime transitorio: art. 8, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. La finalita' primaria di garantire una continuita' nella protezione territoriale dall'inquinamento acustico e' il criterio guida interpretativo principale alla luce del quale analizzare la questione dell'applicabilita' dei valori limite differenziali. L'esigenza di un chiarimento in merito all'applicabilita' o meno del cosiddetto criterio differenziale, in assenza di zonizzazione acustica, nasce dalla diversa impostazione formale che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e 14 novembre 1997 hanno avuto. L'unica diversita', tra le citate impostazioni, risiede nel fatto che, mentre il legislatore del 1991 ha scelto di indicare in quali aree «poteva» essere applicato il criterio differenziale, quello del 1997 ha preferito individuare quali sono le aree in cui «non si puo» applicare il detto criterio. Nel decreto del 1997 e' stato scelto il criterio dell"'«esclusione"»: preferendo individuare quali sono le aree in cui non si puo' applicare il criterio differenziale, emergono di conseguenza le aree in cui esso e' applicabile. L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 definisce infatti i valori limite differenziali di immissione richiamando correttamente la legge 26 ottobre 1995, n. 447, per la loro definizione concettuale, stabilendo una sostanziale coincidenza con quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. Difatti l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 abroga i commi 1 e 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, per esigenze di adeguamento della normativa al mutamento del concetto giuridico di limite in quanto, con l'entrata in vigore della legge quadro sull'inquinamento acustico, il suo significato viene modificato: non si parla di «limiti massimi» assoluti e differenziali, cosi' come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, ma si introducono i valori limite di emissione e di immissione, i valori di attenzione e qualita'. Quanto detto sta a significare che l'espressione «limiti massimi» prevista dalla normativa precedente non trova piu' fondamento nell'attuale assetto normativo ed e' stata percio' abrogata. L'abrogazione disposta dal citato art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 appare funzionale a fugare qualsiasi dubbio interpretativo al riguardo. Pertanto il predetto art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 nulla dispone riguardo all'applicabilita' dei valori limite differenziali in attesa di zonizzazione acustica, in quanto si riferisce espressamente ad una classificazione acustica del territorio di fatto gia' adottata. Alla luce di quanto sopra, il mancato richiamo espresso per il periodo transitorio ai valori limite differenziali da parte del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non si traduce in una loro sostanziale inapplicabilita', non essendovi alcun ostacolo giuridico in tal senso. L'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 stabilisce che «in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge quadro n. 447/1995, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991». Il richiamo ai soli limiti assoluti (previsti dal citato art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991) non esclude l'applicabilita' dei limiti differenziali di cui al comma 2 che non e' stato esplicitamente abrogato, in quanto questi rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, anche in conformita' a quanto disposto nell'art. 15, comma 1 della legge n. 447/1995. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 infatti, prendendo in considerazione la possibilita' che, alla data della sua entrata in vigore, non tutti i comuni si fossero dotati di un piano di classificazione acustica cosi' come previsto dalla legge quadro, al fine di evitare un vuoto legislativo e quindi un'assenza di protezione ambientale del territorio, introduce all'art. 8 una norma transitoria destinata a disciplinare la situazione di quei comuni che non hanno ancora predisposto tale citato piano. I limiti massimi di immissione da prendere in considerazione relativi alla protezione dall'inquinamento acustico, in attesa di zonizzazione, sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che prevede una suddivisione del territorio coincidente con quella urbanistica preesistente, la quale individua inequivocabilmente nella fattispecie le zone esclusivamente industriali alle quali non si applicano i valori limite differenziali, cosi' come prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e ancora prima dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996. Il mancato richiamo nell'art. 8 ai limiti differenziali non vale quindi ad escludere la loro applicabilita' poiche' il richiamo al solo primo comma dell'art. 6 e' operato in funzione della determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del territorio. 2. Condizioni di esclusione dal campo di applicazione del criterio differenziale: art. 4, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. Si fa presente che il criterio differenziale va applicato se non e' verificata anche una sola delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del predetto decreto: se il rumore ambientale misurato a finestre aperte e' inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno; se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse e' inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno. 3. Circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi: art. 4, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. La verifica del rispetto dei valori limite differenziali e' effettuata anche nei casi di rumorosita' prodotta da circoli privati, centri sociali, centri sportivi (tra questi anche il tiro a volo) e ricreativi, qualora non siano verificate le condizioni indicate nell'art. 4, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. Quanto disposto dal comma 3 e' comprensivo delle attivita' di cui sopra che prevedono quote d'iscrizione associative e/o regolari canoni periodici per cui possono essere considerate come espletanti funzioni commerciali e/o professionali, indipendentemente dalle finalita' di lucro, in quanto presuppongono una struttura organizzativa tale da garantire un'attivita' ricorrente che produce conseguentemente emissioni acustiche. Inoltre occorre sottolineare come nel calcolo dei livelli di rumorosita' vada incluso anche il rumore antropico prodotto nell'ambito delle attivita' succitate. 4. Servizi ed impianti fissi dell'edificio. Cosi' come previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, relativamente «ai servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso», non si applicano i valori limite differenziali di immissione. A tutela della rumorosita' di impianti e servizi di un edificio all'interno dello stesso deve essere applicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 recante la «determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici». 5. Attivita' temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Premesso che spetta alle regioni, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 447/1995, disciplinare le modalita' di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo «svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi», si ritiene tuttavia opportuno, ai fini di un piu' omogeneo trattamento della questione, che per quanto riguarda tali attivita', la richiesta di deroga all'autorita' competente sia effettuata sulla base di apposita valutazione di impatto acustico dei seguenti valori limite assoluti di immissione: diurni, notturni (qualora, ai fini della tutela della popolazione nella condizione che risulta essere la piu' fastidiosa, non sia possibile sospendere l'attivita' temporanea notturna), nonche' dei valori limite differenziali, fatta salva comunque la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa. 6. Impianti a ciclo produttivo continuo. Come definito dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l'impianto a ciclo produttivo continuo e': a) quello di cui non e' possibile interrompere l'attivita' senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessita' di continuita' finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; b) quello il cui esercizio e' regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione. Si ritiene che tali due definizioni sussistano anche in senso alternativo, in quanto ognuna delle suddette definizioni vale a qualificare l'impianto di riferimento come a ciclo produttivo continuo: per quanto concerne la lettera a) in considerazione di determinate situazioni tecniche, per la lettera b) sulla base di tempi di lavoro accertabili connessi alla continuita' dell'esercizio. Si precisa infine che nel caso di impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), non espressamente contemplato dall'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l'interpretazione corrente della norma si traduce nell'applicabilita' del criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica. Roma, 6 settembre 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli |