Gazzetta n. 216 del 14 settembre 2004 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 8 settembre 2004
Approvazione del modello per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative istruzioni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:
Dispone: 1. Approvazione del modello per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.
1.1. E' approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprendente il prospetto riepilogativo riservato all'ente o societa' controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.
1.2. Il presente modello, contenente gli elementi richiesti dal decreto del Ministro delle finanze 23 luglio 1975 e successive modificazioni, e' utilizzato, in luogo dell'apposita istanza prevista dal citato decreto, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2005, da presentare entro il termine previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni.
1.3. E' facolta' del contribuente utilizzare il presente modello a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relative al terzo trimestre dell'anno d'imposta 2004. 2. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
2.1. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e puo' essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.
2.2. Il medesimo modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3. E' autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. A tale fine il modello e' reso disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione. Motivazioni.
L'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, consente ai contribuenti IVA di chiedere, in presenza delle condizioni previste dall'art. 30, terzo comma, lettere a), b), e c), dello stesso decreto, in quest'ultima ipotesi con alcune limitazioni rispetto al rimborso annuale, il rimborso dell'eccedenza di imposta detraibile anche per periodi inferiori all'anno.
In alternativa alla richiesta di rimborso, l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, prevede la possibilita' di utilizzare il predetto credito d'imposta in compensazione nel modello F24.
Inoltre, lo stesso art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1999, n. 542, disciplina le modalita' e i termini di presentazione dell'istanza di rimborso e della dichiarazione di compensazione, prevedendo che le stesse debbano contenere gli elementi individuati dal decreto del Ministro delle finanze 23 luglio 1975 e successive modificazioni.
Al fine di razionalizzare e uniformare le modalita' di presentazione delle richieste di rimborso e delle dichiarazioni di compensazione del credito IVA trimestrale, finora redatte in forma libera, il presente provvedimento approva il modello, contenente gli elementi previsti dal citato decreto del 1975.
In conformita' al disposto dell'art. 3, comma 2 della legge del 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di utilizzo del presente modello presso tutti gli uffici e' stato fissato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2005. E' data, comunque, facolta' al contribuente di utilizzare il presente modello a decorrere dal terzo trimestre dell'anno d'imposta 2004. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto ministeriale 23 luglio 1975 e successive modificazioni: modalita' per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni: norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle societa' controllanti e controllate;
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, e successive modificazioni: norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542: regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;
legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;
decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2003, n. 126: regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica;
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
Allegato A

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello.
Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza : cm 29,7.
E' consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
E' altresi' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello nel tempo.
Il modello deve avere conformita' di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento. Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni.
La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq. Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni.
I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza 65 sesti di pollice;
larghezza 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro). Colori.
Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).
Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).
E' altresi' consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti consentite.

----> Vedere Modello da pag. 17 a pag. 25 della G.U. <----
 
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