Gazzetta n. 215 del 13 settembre 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2004 |
Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza in conseguenza degli eventi meteo marini che hanno colpito il territorio della regione Marche. (Ordinanza n. 3373). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Considerato che nei giorni 15, 16 e 17 novembre 2002, il litorale della regione Marche e' stato colpito da eccezionali mareggiate causando ingenti danni sia ad infrastrutture pubbliche che alle attivita' turistiche insistenti sul medesimo litorale; Considerato, altresi', che le violente mareggiate abbattutesi sul litorale della regione Marche hanno asportato migliaia di metri cubi di arenile provocando gravi danni alle strutture ricettive presenti e ad alcune infrastrutture pubbliche; Considerato che, al fine di verificare l'entita' e la consistenza dei predetti eventi, sono stati effettuati dei sopraluoghi da personale tecnico che hanno consentito di riscontrare, per alcuni comuni, la permanenza di un contesto di possibile evoluzione pregiudizievole per l'incolumita' della collettivita' nell'ipotesi del verificarsi di ulteriori eventi meteo marini; Viste le note rispettivamente datate 27 novembre e 4 dicembre 2002, 8 gennaio, 29 luglio, 14 ottobre e 19 dicembre 2003, 19 gennaio, 2 marzo e 9 giugno 2004 della regione Marche, con le quali viene rappresentata l'esigenza di porre in essere tutti gli interventi necessari al ripristino delle aree interessate delle predette mareggiate; Considerato che occorre adottare ogni iniziativa utile ed urgente finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992; D'intesa con la regione Marche; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Marche e' nominato commissario delegato per fronteggiare la grave situazione determinatasi in conseguenza delle eccezionali mareggiate dei giorni 15, 16 e 17 novembre 2002 e di cui in premessa, e provvede alla realizzazione di tutti i necessari interventi diretti al superamento del contesto summenzionato, utilizzando le risorse che si renderanno disponibili nell'ambito del bilancio della regione Marche. 2. Gli uffici dell'amministrazione regionale, al fine di accelerare le attivita' da porre in essere per il superamento della situazione sopra citata, forniscono ogni utile supporto al commissario delegato, anche assicurando il necessario sostegno organizzativo e l'indispensabile collaborazione amministrativa. |
| Art. 2. 1. Per gli interventi di cui al precedente articolo, nonche' per le iniziative contrattuali inerenti ad affidamenti di servizi, e concernenti il compimento delle necessarie forniture, il commissario delegato puo' avvalersi delle procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. |
| Art. 3. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' estranea ad ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 settembre 2004 Il Presidente: Berlusconi |
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