Gazzetta n. 215 del 13 settembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2004
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino. (Ordinanza n. 3372).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 marzo 2004, con il quale e' stato dichiarato, fino al 1° marzo 2005, lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino;
Considerata la grave situazione di crisi ambientale determinatasi a seguito dello sviluppo, nel lago Fiastra, che alimenta l'acquedotto del comune di Tolentino, di un'alga denominata «Oscillatoria rubescens»;
Considerato che dalle cellule di detta alga si sviluppano sostanze tossiche per l'organismo umano che non vengono bloccate dai normali processi di depurazione delle acque;
Considerato che detta situazione ha determinato l'impossibilita' di utilizzare le risorse idriche per usi civici nel territorio del comune medesimo, con conseguente grave pregiudizio per la popolazione nonche' con notevoli ripercussioni sulle attivita' artigianali e commerciali del luogo;
Considerato altresi', che la situazione emergenziale in atto in detto ambito territoriale potrebbe aggravarsi notevolmente in considerazione del fatto che il comune di Tolentino sara' interessato da una serie di manifestazioni di rilievo internazionale in occasione del settimo centenario della morte di San Nicola, con conseguente afflusso nel territorio in questione di decine di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo;
Ravvisata, quindi, la necessita' di adottare misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate al superamento della situazione di emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita;
Acquisita l'intesa della regione Marche;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco del comune di Tolentino e' nominato commissario delegato per l'emergenza di cui in premessa, e provvede alla realizzazione degli interventi urgenti necessari a garantire la quantita' e la qualita' della risorsa idrica per gli usi umani nel territorio del medesimo comune, ed in via generale, all'adozione di tutte le iniziative finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita.
2. Il commissario delegato provvede al compimento, in termini di somma urgenza, dei tratti mancanti dell'acquedotto del Nera a monte della sorgente di Valcimarra ed in particolare alla realizzazione di un collegamento di rete tra l'acquedotto medesimo e quello di Tolentino, finalizzato ad integrare in modo adeguato le risorse idropotabili da cui si approvvigiona l'acquedotto di Tolentino.
3. Il commissario delegato, nelle more del completamento delle opere di cui al comma 2, e con particolare riferimento al possibile aggravamento della situazione di crisi in concomitanza con le manifestazioni di rilievo internazionale di cui in premessa, provvede all'adozione di tutte le iniziative necessarie a garantire la disponibilita' di acqua potabile nel territorio del comune di Tolentino.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato, per gli adempimenti di sua competenza, connessi alla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi di uno o piu' soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.
2. Il commissario delegato si avvale, altresi', della collaborazione degli uffici tecnici e delle altre strutture del comune di Tolentino, degli enti locali territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonche' di altri enti pubblici e di societa' a capitale pubblico, anche mediante l'utilizzo di appositi strumenti convenzionali.
3. Il commissario delegato e' autorizzato a stipulare con i soggetti di cui al comma 2 apposite convenzioni, con le quali disciplinare compiutamente specifiche azioni comuni da porre in essere per il superamento della situazione emergenziale in rassegna.
4. Il personale del comune di Tolentino, nel numero massimo di cinque unita', direttamente impegnato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, puo' essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di settanta ore mensili pro capite, con oneri a carico dei fondi a disposizione del commissario delegato.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a societa' di ingegneria nonche' a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.
2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. L'approvazione dei progetti costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti ed apposizione al vincolo preordinata all'espropriazione.
4. Il commissario delegato anche per il tramite del soggetto attuatore provvede alle occupazioni di urgenza ed alle eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonche' alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 4.
1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato e' autorizzato a derogare, ove ritenuto strettamente necessario per il superamento dell'emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modificazioni;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32; 34 e 37-bis, 37-ter, 37-quater;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3, comma 4;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 17;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
legge 30 novembre 1950, n. 996;
legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 5, 6, 8, 9, 21, 22 e 25;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
leggi regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 5.
1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e' stanziata la somma di Euro 800.000,00 a carico del Fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga alle procedure ivi previste.
2. Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare ulteriori risorse finanziarie erogate e da erogarsi, dalla regione Marche, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ed alle relative disposizioni normative regionali, dal comune di Tolentino o da altri enti pubblici, da individuarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che confluiranno sulla contabilita' speciale di cui al comma 3.
3. Le somme di cui ai commi precedenti sono trasferite su una apposita contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato - sindaco del comune di Tolentino, all'uopo istituita, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dall'applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
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