Gazzetta n. 214 del 11 settembre 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 2 settembre 2004, n. 31 |
Aiuto Sementi certificate - Applicazione Circolare AGEA n. 8 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni. |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato Al Corpo forestale dello Stato della Regione Siciliana Agli assessorati regionali agricoltura Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore Lombardia All'Ente nazionale risi Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.l. - Coopagrival - F.Agr.l. - ANPA Ai C.A.A. riconosciuti All'Ente nazionale sementi elette
La circolare Mipaf n. 10 prot. D/399 del 10 agosto 2004 ha prorogato la scadenza dei contratti di moltiplicazione o di diretta moltiplicazione del settore sementi certificate al 15 settembre 2004. Con circolare n. 8 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni questa amministrazione ha impartito precise istruzioni ai moltiplicatori circa l'obbligatorieta' di denunciare, nella domanda di compensazione al reddito del settore seminativi, le particelle investite a sementi certificate introducendo il codice utilizzo 57. Visti i termini fissati dalla circolare AGEA n. 16 dell'11 giugno 2004, questa amministrazione, in aderenza al contenuto della citata circolare Mipaf n. 10, ritiene di modificare il testo della circolare AGEA n. 16 dell'11 giugno 2004, al capitolo 18, come di seguito riportato: il secondo capoverso del paragrafo e' sostituito dal presente testo: «Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare contratti di moltiplicazione successivamente alla data di presentazione della domanda di pagamento per superfici, possono, entro il 15 settembre 2004, presentare una domanda iniziale, indicando esclusivamente superfici investite a «sementi certificate» (codice 57); l'ultimo capoverso del paragrafo e' sostituito dal presente testo: «Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme, che hanno presentato domanda iniziale, possono presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del reg. (CE) n. 2419/2001, anche in aumento, riguardante esclusivamente le superfici investite a sementi certificate (codice 57) entro e non oltre il 15 settembre 2004». Resta fermo il divieto assoluto di apportare modifiche alle superfici dichiarate a premio, comprese le foraggere, nella domanda precedentemente presentata. I produttori che hanno aderito al regime semplificato nelle campagne 2002 o 2003 possono stipulare contratti di moltiplicazione, purche' presentino una domanda di pagamento per superfici entro il suindicato termine (15 settembre). Le superfici vincolate a regime semplificato possono essere oggetto di contratti di moltiplicazione. Si raccomanda agli enti ed organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.
Roma, 2 settembre 2004 Il titolare dell'ufficio monocratico Gulinelli |
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