Gazzetta n. 214 del 11 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 settembre 2004
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Vista la domanda presentata dal Comitato promotore in data 26 gennaio 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino»;
Visto sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Siciliana;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Milazzo (Messina) il 4 maggio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 2 luglio 2004;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2004, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata dei vini «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino», sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Siciliana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2004
Il direttore generale: Abate
 
Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGiNE
CONTROLLATA «MAMERTINO DI MILAZZO» O «MAMERTINO»

Art. 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Bianco riserva, Rosso, Rosso riserva, Calabrese o Nero d'Avola, Calabrese o Nero d'Avola riserva, Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia o viceversa.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Bianco e Bianco riserva:
Grillo e Ansonica o Inzolia congiuntamente con una percentuale minima del 35% e con un minimo del 10% di ogni vitigno;
Catarratti con una percentuale minima del 45 %.
Possono concorrere per la restante quota, fino ad un massimo del 20% i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella provincia di Messina.
Rosso e Rosso riserva:
Calabrese o Nero d'Avola con una percentuale minima del 60 %;
Nocera con una percentuale minima del 10%.
Possono concorrere per la restante quota, fino ad un massimo del 30% i vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella provincia di Messina.
Calabrese o Nero d'Avola e Calabrese o Nero d'Avola riserva:
Calabrese o Nero d'Avola, minimo l'85%.
Possono concorrere per la restante quota, fino ad un massimo del 15% i vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella provincia di Messina.
Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia:
Grillo e Ansonica o Inzolia, o viceversa, 100%, con un minimo di ciascuno del 20%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte all'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» ricade nella provincia di Messina e comprende i terreni dei territori amministrativi dei comuni di Ali', Ali' Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basico', Castroreale, Condro', Falcone, Fiumedinisi, Furnari, Gualtieri Sicamino', Itala, Librizzi, Mazzarra' Sant'Andrea, Meri, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Roccalumera, Roccavaldina, Rodi Milici, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, Scaletta Zanclea, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono essere impiantati su terreni idonei per la produzione dei vini di cui trattasi. Sono comunque esclusi quelli di fondo valle, eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
2. Densita' d'impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti atti alla produzione dei vini di cui trattasi la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 4000 in coltura specializzata. I nuovi impianti sono ammessi solo se specializzati.
3. Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentiti sono quelle ad alberello e controspalliera.
4. Sistemi di potatura.
La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta o mista, e' esclusa la potatura lunga.
5. Forzatura e irrigazione.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
6. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata, la produzione massima per ceppo ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere quelli riportati di seguito:

=====================================================================
| |Titolo alcolometrico
| |volumico naturale minimo Tipologia |Produzione uva t/ha|%/vol ===================================================================== Bianco |11 |11 --------------------------------------------------------------------- Bianco Riserva |9 |12,5 --------------------------------------------------------------------- Rosso |10 |12 --------------------------------------------------------------------- Rosso riserva |10 |12,5 --------------------------------------------------------------------- Calabrese o Nero d'Avola|10 |12 --------------------------------------------------------------------- Calabrese o Nero d'Avola| | riserva |10 |12,5 --------------------------------------------------------------------- Grillo-Ansonica o | | Grillo-Inzolia o | | viceversa |11 |10.5

Per i vigneti in coltura promiscua o mista, la produzione massima di uva ad ettaro per l'ottenimento dei vini di cui trattasi, deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite col sistema di calcolo pro-rata.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
In deroga al precedente comma, e' consentito che le predette operazioni di vinificazione, siano effettuate in cantine situate al di fuori della zona di produzione delle uve, purche' in provincia di Messina, se in tali stabilimenti venivano prodotti vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare. La deroga di cui sopra e' concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione interessata, comunicate all'Ufficio repressioni frodi ed alla Camera di commercio, competente per territorio, su presentazione di apposita richiesta da parte delle ditte interessate, corredata da idonea documentazione.
2. Correzioni e colmature.
Non e' consentita alcuna pratica volta all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale.
E' ammessa la colmatura dei tipi riserva, in corso dell'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varieta', anche non soggetti ad invecchiamento, in misura complessiva non superiore al 10 per cento.
3. Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino pronto per il consumo e la produzione massima di vini per ettaro devono essere quelle riportate di seguito:

=====================================================================
| |Produzione massima vino Tipologia |Resa uva/vino %|finito/ettaro - litri ===================================================================== Bianco |70 |7.700 --------------------------------------------------------------------- Bianco Riserva |65 |5.850 --------------------------------------------------------------------- Rosso |70 |7.000 --------------------------------------------------------------------- Rosso riserva |70 |7.000 --------------------------------------------------------------------- Calabrese o Nero d'Avola |70 |7.000 --------------------------------------------------------------------- Calabrese o Nero d'Avola | | riserva |70 |7.000 --------------------------------------------------------------------- Grillo-Ansonica o | | Grillo-Inzolia o viceversa|70 |7.700

Qualora la resa uva/vino superi i rispettivi limiti di cui sopra di non oltre il 5%, anche se la produziore ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto ultimo limite, il diritto alla denominazione di origine, decade per tutta la partita.
4. Invecchiamento.
I seguenti vini, prima dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio minimo come appresso indicato:

=====================================================================
| | |Decorrenza giorno
| | |e mese successivo
| |Di cui in legno |alla vendemmia di Tipologia |Durata in mesi|mesi |ciascun anno ===================================================================== Bianco Riserva |24 |6 |01/11 --------------------------------------------------------------------- Rosso Riserva |24 |6 |01/11 --------------------------------------------------------------------- Calabrese o Nero | | | d'Avola riserva |24 |6 |01/11

Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti rispettive caratteristiche:
«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;
odore: gradevole, fine, caratteristico; piu' o meno fruttato;
sapore: secco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore: 15,0 g/l;
«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Bianco riserva:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso, talvolta con riflessi ambrati;
odore: etereo, pieno, caratteristico, talvolta piu' o meno passito;
sapore: dal secco, all'amabile, al dolce, gradevole, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 20,0 g/l;
«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Rosso:
colore: rubino piu' o meno tenue, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: tipico, lievemente fruttato, delicato;
sapore: secco, corposo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore: 20,0 g/l;
«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Rosso riserva:
colore: rubino intenso, tendente al rosso mattone;
odore: caratteristico, vinoso, armonico;
sapore: secco, corposo, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 22,0 g/;
«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Calabrese o Nero d'Avola:
colore: rubino intenso;
odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 20,0 g/l;
«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Calabrese o Nero d'Avola riserva:
colore: rubino intenso tendente al rosso granato;
odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 22,0 g/l;
«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia o viceversa:
colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;
odore: caratteristico, piu' o meno fruttato, delicato;
sapore: secco, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% voI;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore: 15,0 g/l.
Per le tipologie per le quali e' obbligatorio un periodo di invecchiamento in legno e per tutte le altre nel cui ciclo produttivo ne e' possibile l'utilizzazione, al sapore puo' notarsi il sentore di legno piu' o meno intenso.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativi all'acidita' totale e all'estratto non riduttore.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
1. Qualificazioni.
Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
2. Tipi merceologici.
L'indicazione in etichetta relativa al contenuto zuccherino, per il tipo Bianco riserva, e' obbligatoria per l'amabile ed il dolce.
5. Annata.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Art. 8.
Confezionamento
1. Volumi nominali.
Per l'immissione al consumo dei vini di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto recipienti di vetro di volume nominale fino a litri 3.
2. Tappatura e recipienti.
Per i vini di cui all'art. 1 e' obbligatoria la tappatura raso bocca con sughero o altra sostanza inerte per tutti i recipienti di volume nominale superiore a litri 0,250.
 
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