Gazzetta n. 213 del 10 settembre 2004 (vai al sommario)
ISTITUTO DI STUDI POLITICI «S. PIO V» DI ROMA
DECRETO 1 settembre 2004
Regolamento di organizzazione, di funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilita' dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Visto lo statuto dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» e, in particolare, l'art. 6;
Vista la legge 23 ottobre 2003, n. 293, con la quale l'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» pur mantenendo la propria natura giuridica e' stato dichiarato ente di ricerca non strumentale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, dotandosi di propri regolamenti;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo del 7 luglio 2004, con la quale e' stato approvato il regolamento di organizzazione, di funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilita' dell'Istituto;
Vista la nota n. 78/04/ SP del 14 luglio 2004, con la quale il predetto regolamento e' stato trasmesso al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i controlli di legittimita' e di merito, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 168 del 1989;
Vista la nota n. 757 del 4 agosto 2004, con la quale il predetto Ministero ha comunicato di non avere motivi ostativi all'ulteriore corso del provvedimento regolamentare;

Decreta:

L'adozione del regolamento di organizzazione, di funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilita' dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il regolamento di cui trattasi sara' inviato alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Roma, 1° settembre 2004
Il presidente: Leoni
 
Allegato

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, DI FUNZIONAMENTO DI AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E CONTABILITA'
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalita' del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge 23 ottobre 2003, n. 293 e del vigente statuto, la struttura, l'organizzazione amministrativa-contabile, l'organizzazione scientifica, la dotazione organica, il trattamento giuridico ed economico del personale, l'articolazione del sistema contabile-finanziario dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V», di seguito denominato «Istituto».

Art. 2.
Struttura organizzativa

1. L'Istituto si articola in una struttura amministrativa-contabile e in una struttura scientifica, attraverso le quali persegue i propri scopi.
2. Ogni struttura si articola in piu' aree, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

STRUTTURA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

Art. 3.
Struttura amministrativa-contabile

1. La struttura amministrativa-contabile e' composta da tre aree cosi' individuate: coordinamento e assistenza agli organi; ragioneria; personale.
2. L'area di coordinamento e di assistenza agli organi svolge i seguenti compiti:
assistenza e collaborazione al presidente;
supporto tecnico e amministrativo agli organi dell'Istituto, ivi compresa la redazione degli atti degli organi medesimi;
predisposizione del piano annuale delle attivita' scientifiche, sulla base delle proposte dei responsabili delle aree di ricerca;
relazione annuale sulle attivita' svolte in base alle relazioni redatte dai responsabili delle aree delle strutture;
organizzazione di conferenze, congressi, incontri, ecc.;
attivita' propedeutica alla concessione di borse di studio ed alle pubblicazioni dell'Istituto;
organizzazione di iniziative e studi nel campo della ricerca scientifica;
servizio stampa, biblioteca e relazioni con il pubblico;
elaborazione di dati e dossiers sulle problematiche inerenti i compiti dell'Istituto.
3. L'area di ragioneria svolge i seguenti compiti:
redazione di tutti gli atti contabili dell'Istituto e di tutti gli altri atti ad essi propedeutici e consequenziali;
trattamento economico del personale dipendente, di ricerca, associato e docente;
indennita' e/o gettoni di presenza ai membri degli organi istituzionali;
assistenza al collegio dei sindaci;
patrimonio dell'Istituto, inventario;
economato;
attivita' contrattuale dell'Istituto;
compiti e misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legisltivo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'area del personale svolge i seguenti compiti:
archivio e protocollo;
ricezione e spedizione corrispondenza ed attivita' postali in genere;
uso video-terminali;
tenuta cancelleria;
gestione amministrativa, trattamento giuridico del personale dipendente e reclutamento;
contenzioso e relazioni sindacali;
supporto all'attivita' delle altre aree.
5. Il coordinamento dell'attivita' della struttura amministrativa-contabile e' affidato ad un dipendente della stessa, designato dal consiglio direttivo.
6. Un componente del consiglio direttivo, scelto dal medesimo con propria deliberazione, e' incaricato di relazionare allo stesso sull'attivita' della struttura amministrativa-contabile.

STRUTTURA SCIENTIFICA

Art. 4.
Struttura scientifica

1. La struttura scientifica e' composta dal personale docente e di ricerca e svolge le attivita' necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici dell'Istituto, quali la promozione in Italia e all'estero di studi nelle discipline economiche ed umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche e linguistiche, nonche' ai problemi della societa' contemporanea.
2. La struttura scientifica e' composta in sede di prima applicazione, da tre aree cosi' individuate:
area di studi giuridici-economici;
area di studi sociali-umanistici e linguistici;
area di studi storici e politici.
Ad ogni area viene assegnato almeno un ricercatore scelto dal consiglio direttivo, secondo le modalita' di cui al comma 3, in relazione ai programmi da attuare e con funzioni di coordinatore scientifico delle ricerche effettuate dall'area.
L'eventuale istituzione di nuove aree dovra' essere deliberata dal consiglio direttivo.
3. Il consiglio direttivo, sentito il consiglio scientifico, delibera, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, il programma scientifico delle attivita' dell'Istituto. Nella deliberazione e' indicato il numero dei conferimenti di incarico ai docenti e il trattamento economico dei medesimi, le borse di studio da elargire con il relativo importo e durata. Le deliberazioni devono, altresi', indicare i titoli scientifici e le modalita' di selezione del personale docente e dei ricercatori e il CCNL da applicare. Il programma scientifico e' di norma annuale; in relazione agli specifici obiettivi di ricerca, possono essere deliberati progetti di ricerca pluriennali.
4. Un componente del consiglio direttivo, scelto dal medesimo con propria deliberazione, e' incaricato di relazionare allo stesso sull'attivita' della struttura scientifica.

RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE

Art. 5.
Rapporto di lavoro del personale

1. Il rapporto di lavoro del personale, nelle diverse tipologie contrattuali, e' di natura privatistica e per quanto non stabilito nel presente regolamento si applicano le disposizioni in materia dettate dal codice civile e dalla normativa di riferimento.
2. L'assunzione avviene mediante stipula di contratto individuale di lavoro di diritto privato tra il neo-assunto e il presidente dell'Istituto.
3. Il personale dipendente dall'Istituto e' costituito da personale con contratto a tempo indeterminato e determinato e sono applicabili tutte le forme di lavoro flessibile previste dalla normativa vigente.
4. Il personale non puo' svolgere attivita' in conflitto con quelle dell'Istituto, pena il licenziamento.
5. La costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Istituto e' incompatibile con altri rapporti di lavoro dipendente pubblici e privati. Lo svolgimento di attivita' professionali e' consentito su autorizzazione del presidente, a condizione che non interferisca con l'attivita' affidata al personale dall'Istituto.

Art. 6.
Natura del rapporto di lavoro del personale docente e di ricerca
1. Il rapporto di lavoro tra l'Istituto e il personale docente e di ricerca e' di natura privatistica e configura incarico di collaborazione.
2. Il personale docente e di ricerca dell'Istituto e' costituito da:
a) personale docente ed associato alle attivita' dell'Istituto tramite conferimento di apposito incarico;
b) ricercatori a tempo indeterminato preposti alle aree con funzioni di coordinamento scientifico dei progetti di ricerca;
c) titolari di borse di studio e titolari di assegni di ricerca fruiti presso la struttura, finanziati dall'Istituto ovvero dall'esterno ed esperti e studiosi incaricati di progetti di ricerca.
3. Il rapporto di collaborazione si instaura mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato con il presidente dell'Istituto, previa deliberazione del consiglio direttivo, a seguito dell'esito delle procedure di selezione effettuate secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 3.
4. Alla scadenza del contratto, il presidente puo' proporre il rinnovo del medesimo dopo aver accertato e valutato le attivita' svolte dal personale interessato. Le funzioni di docente e di ricercatore a contratto possono essere affidate anche ad esperti dipendenti di enti pubblici e sono compatibili con i rapporti di lavoro dipendente, pubblico e/o privato e con lo svolgimento di attivita' professionali.

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ISTITUTO

Art. 7.
Dotazione organica

1. L'Istituto ha la seguente dotazione organica:
a) area coordinamento ed assistenza agli organi: quattro unita' di cui una con funzioni di coordinamento e tre con funzioni di collaboratore;
b) area ragioneria: quattro unita' di cui una con funzioni di coordinamento e tre con funzioni di collaboratore;
c) area personale: sette unita' di cui una con funzioni di coordinamento e sei con funzioni di collaboratore;
d) aree scientifiche: tre ricercatori, uno per ogni area, con funzioni di coordinatore scientifico delle ricerche effettuate dall'area assegnata.
2. Il consiglio direttivo, su proposta del presidente, delibera la modifica della dotazione organica, le assunzioni e i requisiti richiesti e le relative modalita' di selezione, i livelli di inquadramento, il trattamento economico e giuridico di tutto il personale, l'applicazione dei CC.CC.NN.LL. di categoria, nonche' ogni altro adempimento relativo alla gestione del personale.
3. L'Istituto garantisce l'applicazione delle condizioni previste nei CC.CC.NN.LL.del settore privato e la piena valorizzazione del sistema dei rapporti sindacali.

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 8.

Articolazione del sistema contabile, i centri di responsabilita' e di
spesa e i principi di bilancio

1. L'Istituto adotta un sistema contabile di tipo finanziario, patrimoniale ed economico. Il sistema contabile di tipo finanziario e' finalizzato alla programmazione degli adempimenti relativi al bilancio dell'Istituto ed al consolidamento dei conti. Il sistema contabile di tipo patrimoniale e' finalizzato alla tenuta dell'inventario patrimoniale dei beni immobili e mobili. Il sistema contabile di tipo economico e' finalizzato alla rilevazione dei costi e dei ricavi.
2. L'esercizio costituisce il termine di riferimento temporale del sistema contabile ed ha una durata annuale coincidente con l'anno solare. E' vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori del bilancio dell'Istituto.
3. Il bilancio dell'Istituto si conforma ai principi generali della veridicita', integrita', unita', universalita' e dell'equilibrio finanziario. La sua gestione si attua attraverso il centro di spesa che gestisce i mezzi finanziari assegnati nei limiti di materia e di valore definiti dal bilancio medesimo e dalle deliberazioni del consiglio direttivo.

Art. 9.
Struttura del bilancio e procedimento di adozione del bilancio

1. Il bilancio di previsione annuale e' composto da due parti, entrata e spesa e viene formulato in termini finanziari di competenza e di cassa. Le entrate e le spese si ripartiscono in titoli, categorie, secondo la loro natura economica e in capitoli secondo la destinazione funzionale.
L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo, espressione di una aggregazione funzionale anche per programmi e per progetti.
2. Il bilancio di previsione annuale e' predisposto, dal coordinatore dell'attivita' della struttura amministrativa-contabile, entro il 30 ottobre di ogni anno ed e' approvato dal consiglio direttivo entro il 30 novembre di ciascun anno.
3. Il bilancio di previsione annuale e' accompagnato:
a) dalla relazione del presidente dell'Istituto in cui devono essere indicati gli obiettivi dell'azione da svolgere;
b) da una relazione tecnico-amministrativa dell'area di ragioneria che illustra i criteri in base ai quali sono stati quantificati gli stanziamenti di bilancio ed eventuali elaborati contabili e statistici atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio;
c) dalla relazione del collegio dei sindaci; a tal fine, la proposta di bilancio preventivo e' messa a disposizione del collegio almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte del consiglio direttivo.
4. Nel bilancio di previsione e' iscritta come posta a se stante, rispettivamente, dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', rispettivamente, tra le entrate da incassare e tra le spese da pagare del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo o del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
5. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'. Nelle relazioni poste a corredo dello stesso bilancio devono essere evidenziati i saldi differenziali tra le entrate e le uscite correnti e quelle in conto capitale, illustrando le cause di eventuali scostamenti negativi e le misure idonee a ripristinare l'equilibrio di bilancio, in particolare della gestione di parte corrente.
6. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima ed indicare gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
Del presunto avanzo di amministrazione si potra' disporre quando sia stata dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.
Del presunto disavanzo di amministrazione deve ritenersi obbligatoriamente conto all'atto della formazione del bilancio di previsione, al fine del relativo assorbimento e il consiglio direttivo, nella relativa deliberazione, deve illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

Art. 10.
Scritture finanziarie e patrimoniali

1. Le scritture finanziarie rilevano, per ciascun capitolo, le riscossioni ed i pagamenti gia' effettuati, tenendo distinti quelli in conto competenza da quelli in conto residui, nonche' le somme da riscuotere o da pagare, con riguardo sia alle previsioni di bilancio che alla situazione dei residui attivi e passivi dell'Istituto. Le scritture finanziarie sono integrate dal registro dei residui attivi e passivi, sul quale sono iscritti i singoli rapporti obbligatori con l'indicazione del loro presunto importo e della data di scadenza.
2. Le scritture patrimoniali sono costituite dall'inventario generale dei beni immobili e mobili e devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
Gli ammortamenti sono stabiliti dal consiglio direttivo secondo la normativa vigente.

Art. 11.
E n t r a t e

1. Le fasi di gestione delle entrate sono: l'affidamento, l'accertamento, la riscossione e il versamento.
2. L'affidamento delle risorse di entrata al coordinatore dell'area di ragioneria si realizza sulla base del bilancio di previsione annuale.
3. L'accertamento consegue al riscontro della ragione del credito ed alla sua annotazione nelle scritture contabili, con imputazione al competente capitolo di bilancio. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi.
4. La riscossione avviene con ordinativi di incasso che il coordinatore dell'attivita' della struttura amministrativa-contabile sottoscrive congiuntamente all'incaricato della contabilita'.
5. Il versamento delle somme riscosse si formalizza, di norma, con l'accreditamento sul conto corrente bancario aperto presso l'istituto di credito che svolge il servizio cassa entro il 15 e il 30 di ogni mese, salvo importi superiori ad un determinato ammontare determinato dal consiglio direttivo, per i quali il coordinatore dell'attivita' della struttura amministrativa-contabile dovra' provvedere all'immediato versamento.

Art. 12.
S p e s a

1. Le fasi di gestione delle spese sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.
2. L'impegno e la liquidazione sono eseguite dal coordinatore dell'attivita' della struttura amministrativa-contabile con provvedimenti, sottoscritti, datati, numerati progressivamente e contenenti l'oggetto, l'ammontare della somma impegnata/liquidata, gli estremi dell'imputazione sul bilancio. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Istituto a creditori determinati, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nonche' le somme destinate a specifiche finalita' in base a deliberazioni adottate dal consiglio direttivo. Gli impegni non possono in nessun caso superare gli stanziamenti di bilancio. Fanno eccezione quelli relativi:
a) a spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
b) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio, assumere impegni a carico dei successivi esercizi;
c) a spese per affitti e altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' esercizi quando cio' rientri nelle consuetudini o quando l'Istituto ne riconosca la necessita' o la convenienza;
d) a spese obbligatorie, per le quali l'impegno nasce contemporaneamente all'atto con cui viene accertato o liquidato l'importo.
3. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessita' di ulteriori atti e' costituito impegno sui relativi stanziamenti e per le spese dovute:
a) per il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale dipendente e i relativi oneri riflessi;
b) per il trattamento di quiescenza del personale che cessa dal servizio;
c) per l'assegnazione di borse di studio o assegni di ricerca comunque denominati;
d) per le spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge, regolamentari o di atti deliberativi generali;
e) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori;
f) per i debiti e i residui passivi effettivi.
4. Dopo la chiusura al 31 dicembre dell'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere assunto a carico del predetto esercizio. La differenza fra somme stanziate e somme impegnate costituisce l'avanzo di competenza. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi. Non e' ammessa l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate nella competenza.
5. Gli impegni di spesa sono assunti previo accertamento della copertura finanziaria della somma impegnata.
6. La liquidazione della spesa e' effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno, nonche' della regolarita' della fornitura di beni, opere, servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
7. L'ordine di spesa spetta al coordinatore dell'attivita' della struttura amministrativa-contabile. Il pagamento si realizza con l'emissione dei mandati di pagamento, compilati e firmati dal coordinatore dell'attivita' della struttura amministrativa-contabile e dall'incaricato della contabilita'. La documentazione della spesa, unitamente al mandato successivamente alla sua estinzione, e' conservata agli atti per non meno di cinque anni. L'istituto bancario incaricato del servizio di cassa provvede ad estinguere i mandati di pagamento nei limiti delle disponibilita' di cassa esistenti sul conto intestato all'Istituto.

Art. 13.
Indebitamento

1. Il presidente stipula singole operazioni di eventuale indebitamento (mutui destinati esclusivamente a spese in conto capitale che non possono sostenersi con la disponibilita' di bilancio) nei limiti fissati dal consiglio direttivo ed in relazione all'effettivo fabbisogno di liquidita' dell'Istituto.

Art. 14.
Variazioni di bilancio-Assestamento

1. Qualora fatti sopravvenuti in corso di esercizio richiedano modifiche di bilancio, il consiglio direttivo adotta le necessarie variazioni al bilancio. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere adottate soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.
2. Sulla base delle risultanze in corso il presidente, con allegata la relazione del collegio dei sindaci, propone al consiglio direttivo l'assestamento di bilancio entro il 30 ottobre di ciascun anno.

Art. 15.
Fondo di riserva

1. Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, e' iscritto, per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio, nonche' le spese impreviste, tra gli stanziamenti di spesa, in apposito capitolo, un fondo di riserva il cui ammontare non puo' superare il 3 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste. Su tale fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, potendosi utilizzare il fondo esclusivamente mediante storni.

Art. 16.
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario formulato in termini di competenza e cassa, dello stato patrimoniale e del conto economico. Entro il 15 giugno di ogni anno, il conto consuntivo, con allegata la relazione del collegio dei sindaci, e' presentato dal presidente al consiglio direttivo assieme al rendiconto finanziario. Il conto e' approvato dal consiglio entro il 30 giugno di ogni anno. Al conto consuntivo e' allegata una relazione del presidente che illustra i risultati piu' significativi della gestione.
2. La situazione amministrativa, allegata al conto consuntivo, evidenzia:
la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio;
il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi);
il risultato finale di amministrazione.

Art. 17.
Fondo economale

1. Per consentire l'effettuazione di spese in contanti e' costituito apposito fondo economale, il cui importo e' stabilito con deliberazione del consiglio direttivo. Le mansioni di economo sono svolte dall'incaricato della contabilita' o da altro dipendente individuato dal consiglio direttivo.
2. Possono essere disposte a carico del fondo economale le seguenti spese: spese di ufficio; spese casuali; spese per riparazioni e manutenzioni ordinarie di immobili e mobili; spese postali; spese per il funzionamento di automezzi; spese per l'acquisto di libri; giornali, pubblicazioni periodiche e simili; spese per missioni e relativi anticipi; spese di rappresentanza, spese per materiali di consumo; spese per seminari e conferenze; spese per le quali sia difficoltosa ogni altra forma di pagamento.
3. L'economo puo' disporre pagamenti in forma diretta e in contanti entro i limiti di importo stabiliti dal consiglio direttivo per ciascuna spesa.
4. Il fondo e' reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate. L'economo tiene un registro cronologico generale, sul quale devono essere annotate tutte le operazioni effettuate e rende il conto al coordinatore dell'attivita' della struttura amministrativa-contabile.

Art. 18.
Collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci esercita il controllo sulla gestione economica-finanziaria complessiva dell'Istituto, vigila sulla corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilita' e svolge ogni altra attivita' prevista dal c.c.

Art. 19.
Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa e' affidato ad un unico istituto di credito sulla base di apposita convenzione sottoposta all'approvazione del consiglio direttivo e nel quale sono indicate le modalita' dello svolgimento del servizio. Il servizio puo' essere riaffidato, alla sua scadenza, nei tempi e nei modi da concordare al momento della sottoscrizione della convenzione con l'istituto bancario incaricato.
2. La contabilita' di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidita'.

Art. 20.
Norme transitorie e finali. Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
2. In sede di prima attuazione gli adempimenti relativi a quanto disposto nel presente regolamento decorrono dall'entrata in vigore del medesimo. I termini previsti si applicano in quanto compatibili.
3. Il presente regolamento, adottato in applicazione dell'autonomia organizzativa degli enti di ricerca non strumentali, sancita dall'art. 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, entra in vigore a decorrere dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone