Gazzetta n. 213 del 10 settembre 2004 (vai al sommario) |
ISTITUTO DI STUDI POLITICI «S. PIO V» DI ROMA |
DECRETO 1 settembre 2004 |
Regolamento di organizzazione e di funzionamento degli organi dell'Istituto. |
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IL PRESIDENTE
Visto lo statuto dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» e, in particolare, l'art. 6; Vista la legge 23 ottobre 2003, n. 293, con la quale l'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» pur mantenendo la propria natura giuridica e' stato dichiarato ente di ricerca non strumentale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, dotandosi di propri regolamenti; Vista la deliberazione del consiglio direttivo del 7 luglio 2004, con la quale e' stato approvato il regolamento di organizzazione e di funzionamento degli organi dell'Istituto; Vista la nota n. 78/04/ SP del 14 luglio 2004, con la quale il predetto regolamento e' stato trasmesso al Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca per i controlli di legittimita' e di merito, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 168 del 1989; Vista la nota n. 757 del 4 agosto 2004, con la quale il predetto Ministero ha comunicato di non avere motivi ostativi all'ulteriore corso del provvedimento regolamentare;
Decreta:
E' emanato il Regolamento di organizzazione e di funzionamento degli organi dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il regolamento di cui trattasi sara' inviato alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Roma, 1° settembre 2004 Il presidente: Leoni |
| Allegato
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
Titolo I
PRINCIPI GENERALI Art. 1. Finalita' del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli organi dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V», di seguito nominato «Istituto», ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni.
Art. 2. Compiti e svolgimento delle attivita'
1. L'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» persegue i propri fini secondo le disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 293, allo statuto e al presente regolamento.
Titolo II
ORGANI DI GOVERNO E COMPETENZE Art. 3. Il consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo, compresi il presidente ed il vice presidente, e' composto, ai sensi dell'art. 3 dello statuto, da nove membri, senza scadenza di mandato. 2. L'integrazione e la sostituzione di singoli membri avviene per cooptazione da parte del consiglio direttivo, che delibera a maggioranza semplice. 3. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento di tutte le attivita' dell'Istituto ed, in particolare: a) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo; b) delibera sullo statuto e sui regolamenti di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 293, nonche', su ogni altra materia prevista dai regolamenti stessi; c) nomina il presidente e il vice presidente a maggioranza semplice; d) approva le direttive di funzionamento dell'Istituto; e) assume, esaminati i pareri formulati dal consiglio scientifico, le deliberazioni relative all'attivita' didattica e alla nomina dei docenti dei corsi di perfezionamento scientifico, nonche' ad ogni altra materia attinente l'indirizzo scientifico e i programmi di ricerca dell'Istituto, in coerenza con quanto stabilito agli articoli 4 e 7 dello statuto; f) nomina e revoca i docenti dei corsi di perfezionamento scientifico; g) delibera su ogni altra questione rimessa dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti alla sua competenza; h) delibera nelle materie di competenza della giunta, ove questa non sia eletta. 4. Il consiglio direttivo adotta i propri atti a maggioranza semplice.
Art. 4. La giunta esecutiva
1. La giunta esecutiva puo' essere eletta nell'ambito del consiglio direttivo con maggioranza semplice ed e' composta dal presidente dell'Istituto, che vi appartiene di diritto e da due membri del consiglio medesimo. La giunta esecutiva dura in carica tre anni ed i suoi membri eletti sono rieleggibili. 2. La giunta esecutiva delibera nelle materie delegate dal consiglio direttivo; adotta, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, le decisioni di competenza del consiglio direttivo, nei casi di urgenza, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima adunanza successiva del consiglio e, comunque, non oltre quattro mesi dall'adozione delle deliberazioni, pena la loro decadenza.
Art. 5. Il presidente
1. Il presidente, senza scadenza di mandato, ha la rappresentanza legale ordinaria e straordinaria dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il consiglio direttivo e la giunta esecutiva. 2. Il presidente con le attribuzioni di cui all'art. 6 dello statuto, sovrintende al funzionamento dell'Istituto, ne coordina lo svolgimento delle attivita', adotta gli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno nei limiti stabiliti dal consiglio direttivo, cura i rapporti esterni con le istituzioni e amministrazioni pubbliche, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura, a livello nazionale e internazionale. 3. Il presidente propone al consiglio le direttive di funzionamento dell'Istituto e ne promuove l'attuazione, stipula i contratti di lavoro con il personale ed ha tutti i poteri ed i doveri attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento. 4. Il presidente trasmette annualmente al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati da una relazione sull'attivita' svolta dall'Istituto, e dalla relazione del collegio dei sindaci. 5. In caso di assenza o di impedimento il presidente e' sostituito dal vice presidente, nominato dal consiglio direttivo tra i propri membri, ai sensi del precedente art. 3, comma 3. Il vice presidente dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
Art. 6. Il consiglio scientifico
1. Il consiglio scientifico composto, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, rimane in carica per tre anni ed e' eletto dal consiglio direttivo, a maggioranza semplice. 2. I suoi membri sono rieleggibili alla scadenza del mandato. qualora, per qualsiasi causa, uno dei suoi membri venga meno, il consiglio scientifico e' reintegrato, entro tre mesi, da altro componente, il cui mandato scadra' alla scadenza del mandato dell'intero consiglio scientifico. 3. Il consiglio scientifico esprime, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri richiesti dal consiglio direttivo che puo' prescinderne, qualora i medesimi non vengano espressi entro il termine stabilito. 4. Il consiglio scientifico puo' formulare, sulle materie di propria competenza, proprie proposte da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo. 5. Il consiglio scientifico si riunisce, su convocazione del presidente dello stesso, almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta sia richiesto il suo parere dal consiglio direttivo, secondo le stesse modalita' stabilite con riferimento alle riunioni del consiglio direttivo nel successivo art. 7. Delle riunioni del consiglio scientifico e' redatto apposito verbale da uno dei componenti dello stesso.
Art. 7.
Convocazione organi di governo, numero legale per validita' sedute e quorum votazioni
1. Il presidente dell'Istituto convoca il consiglio direttivo almeno due volte l'anno ed all'occorrenza gli altri organi di governo, in prima e seconda convocazione da tenersi in un giorno diverso, con dettagliato ordine del giorno, fissato nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto e dal presente regolamento. La convocazione e' trasmessa via telefax o posta elettronica. In casi particolari, la convocazione puo' essere trasmessa tramite lettera raccomandata a/r o telegramma. 2. La convocazione deve pervenire, ai componenti dell'organo convocato, almeno cinque giorni prima del giorno fissato, compresi i festivi, per l'assemblea e deve contenere tassativamente, a pena di invalidita' della seduta, la data, l'orario e il luogo dell'assemblea e l'elenco dei punti in discussione all'ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza, e' possibile far pervenire la convocazione almeno due giorni prima di quello fissato compresi i giorni festivi per l'assemblea. 3. Delle deliberazioni delle assemblee si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto da un componente del consiglio direttivo, con funzioni di segretario e le medesime devono essere sempre approvate con il quorum specifico previsto per la votazione e, in mancanza, a maggioranza dai partecipanti alla seduta. 4. Per la validita' delle sedute degli organi di governo dell'Istituto e' necessario come numero legale, in prima convocazione, la meta' dei componenti il collegio votante e, in seconda convocazione, la presenza di almeno 1/3 dei componenti votanti del collegio. I componenti personalmente interessati alle votazioni si conteggiano nel numero legale per la validita' della seduta dell'organo, ma devono assentarsi al momento del voto.
Art. 8. Indennita' e compensi
1. Al presidente dell'Istituto ed ai membri del consiglio direttivo, della giunta esecutiva, ove eletta, e del consiglio scientifico, incaricati di funzioni specifiche, compete un'indennita' di carica determinata dal consiglio direttivo. 2. Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali spetta un gettone di presenza, per non piu' di una seduta al giorno, nella misura e con le modalita' stabilite dal consiglio direttivo. 3. Le spese di missione dei predetti organi, effettivamente sostenute e documentate, sono rimborsate con riferimento al personale dell'Istituto di livello professionale piu' elevato.
Titolo III
ORGANI DI CONTROLLO Art. 9. Il collegio dei sindaci
1. Il collegio dei sindaci e' l'organo di controllo della gestione amministrativa contabile dell'Istituto ed e' costituito da tre membri effettivi, tra i quali e' designato il presidente. 2. I componenti il collegio dei sindaci sono scelti, a maggioranza semplice, dal consiglio direttivo che nomina, con le stesse modalita', due supplenti, che subentrano nei casi previsti dall'art. 2401 del codice civile. 3. Si applicano ai sindaci le cause d'ineleggibilita' e di decadenza previste dall'art. 2399 codice civile per i sindaci delle societa' per azioni. 4. I sindaci restano in carica tre anni e non possono essere revocati dal consiglio direttivo se non per giusta causa e dopo essere stati sentiti. Essi sono rieleggibili. 5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni semestre. Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i sindaci possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo: a tal fine essi hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili anche interni. 6. Ai membri del collegio dei sindaci spetta una indennita' di carica, stabilita con delibera del consiglio direttivo, nonche' un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, in misura pari a quella stabilita per i predetti organi.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, adottato in applicazione dell'autonomia organizzativa degli enti di ricerca non strumentali, sancita dall'art. 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, entra in vigore a decorrere dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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