Gazzetta n. 213 del 10 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 1 settembre 2004 |
Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di orgine controllata «Rosso Conero». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Rosso Conero» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vino «Rosso Conero» di Ancona in data 14 marzo 2002 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Rosso Conero»; Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Marche; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Ancona il 15 aprile 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 138 del 15 giugno 2004; Vista la nota della regione Marche tesa ad ottenere che all'art. 3 del disciplinare di produzione di cui sopra venga corretta la dizione «Conero» in «Rosso Conero»; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione riconoscimento della denominazione di origine controllata «Rosso Conero» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004. |
| Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2004, il vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo Albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Rosso Conero», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Marche, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 3. 1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Rosso Conero» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° settembre 2004 Il direttore generale: Abate |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROSSO CONERO» Art. 1. Denominazione del vino
La denominazione di origine controllata «ROSSO CONERO», e' riservata al vino che corrisponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2. Vitigni ammessi
Il vino a denominazione di origine controllata «ROSSO CONERO» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Montepulciano minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino, fino al 15%, tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella regione Marche.
Art. 3. Zona di produzione
La zona di produzione del vino «ROSSO CONERO» comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo Numana e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo compreso tra la zona suddetta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di Numana segue il seguente itinerario: via S. Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia Ancona Pescara km 223,773; strada Case Romani sino alla casa cantoniera del km 328,646 della strada statale n. 16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di Loreto e Recanati sino alla ex nazionale Flaminia e da questa sino al bivio della scuola di Acquaviva, strada Acquaviva-Laghi ed indi strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada comunale La Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino alla provinciale Chiaravallese (bivio Offagna), dal bivio di Offagna seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al comune di Offagna.
Art. 4. Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino ««ROSSO CONERO» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'Albo della denominazione di origine controllata «Rosso Conero» i vigneti bene esposti, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rosso Conero» non deve essere superiore a 13 tonnellate per ettaro in coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. La resa dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora si superi il limite sopra riportato, ma non il 75%, la eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.
Art. 5. Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e nelle localita' denominate «Barcaglione» e «Guastuglia» del comune di Falconara Marittima (Ancona). E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini - di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata «Rosso Conero», che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in cantine situate al di fuori ma nelle immediate vicinanze del territorio precisato nei precedenti commi e, comunque all'interno della provincia di Ancona, a condizione che le aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto e di avere alla stessa data terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero»; le dette aziende agricole presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Marche sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilita' delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti; le cantine di cui trattasi siano di proprieta' delle rispettive aziende agricole e costituiscano parte integrante del complesso aziendale; in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero» un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
Il vino «Rosso Conero» deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino; odore: gradevole, vinoso; sapore: sapido, armonico, asciutto, ricco di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione
Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualifica diversa da quelle previste e disciplinate dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, e similari. E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «ROSSO CONERO» deve figurare l'annata di produzione delle uve.
Art. 8. Confezionamento
La tappatura dei recipienti puo' essere eseguita utilizzando sughero o altri materiali innovativi. |
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