Gazzetta n. 213 del 10 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 3 settembre 2004 |
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Piemonte. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti; Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.; Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n); Visto l'attestato dell'Assessorato agricoltura della regione Piemonte con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette; Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;
Decreta: Articolo unico
1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte, provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare V.Q.P.R.D., appresso specificati, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione: «Alta Langa»; «Asti»; «Barbaresco»; «Barbera d'Alba»; «Barbera d'Alba» superiore; «Barbera d'Asti» superiore; «Barbera del Monferrato» superiore; «Barolo»; «Brachetto d'Acqui»; «Colli Tortonesi»; «Dolcetto d'Alba»; «Dolcetto d'Alba» superiore; «Dolcetto di Dogliani»; «Dolcetto di Dogliani» superiore; «Dolcetto di Diano d'Alba»; «Dolcetto di Diano d'Alba» superiore; «Dolcetto d'Acqui»; «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»; «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» superiore; «Dolcetto d'Ovada»; «Dolcetto d'Ovada» superiore; «Gavi» o «Cortese di Gavi»; «Gavi» o «Cortese di Gavi» spumante; «Langhe» Bianco; «Langhe» Arneis; «Langhe» Chardonnay; «Langhe» Dolcetto; «Langhe» Freisa; «Langhe» Favorita; «Langhe» Nebbiolo; «Langhe» rosso; «Moscato d'Asti»; «Nebbiolo d'Alba»; «Pinerolese» rosso; «Pinerolese» rosato; «Pinerolese» Barbera; «Pinerolese» Bonarda; «Pinerolese» Dolcetto; «Pinerolese» Doux d'Henry; «Pinerolese» Ramie'; «Roero»; «Roero» superiore; «Roero» Arneis; «Roero Arneis» spumante; «Verduno Pelaverga». 2. Le operazioni di arricchimento, per i V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione. 3. Le operazioni di arricchimento per i V.Q.P.R.D. «Barbera d'Asti» - sottozone, «Nizza», «Tinella» e «Colli Astiani» - e «Loazzolo» debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti sopraccitati e nel limite massimo di un grado, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione. 4. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate alla elaborazione dei V.S.Q.P.R.D., di cui ai commi precedenti del presente articolo, sono autorizzate per la varieta' di vite appresso indicate: Albarossa, Aleatico, Ancellotta, Arneis, Avana, Avarengo, Barbera, Barbera B, Bonarda, Brachetto, Bussanello, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Ciliegiolo, Cortese, Croatina, Dolcetto, Doux d'Henry, Durasa, Erbaluce, Favorita, Freisa, Gamay, Grignolino, Lambrusca di Alessandria, Malvasia di Casorzo, Malvasia di Schierano, Malvasia nera lunga, Merlot, Moscato B, Moscato nero d'Acqui, Muller thurgau, Fascetta, Nebbiolo, Neretta cuneense, Neretto di Bairo, Pelaverga, Pelaverga piccolo, Pinot B., Pinot grigio, Pinot N., Plassa Quagliano, Riesling, Riesling italico, Ruche', Sangiovese, Sauvignon, Sylvaner verde, Syrtha, Timorasso, Traminer aromatico, Uva rara, Uvalino, Vespolina. Dette operazioni debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 3 settembre 2004 Il direttore generale: Abate |
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