Gazzetta n. 213 del 10 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 31 agosto 2004 |
Rettifica al decreto ministeriale 18 agosto 2004 concernente l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella provincia autonoma di Trento. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, art. 18, recante norme per la rettifica da apportare a testi gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il decreto ministeriale 18 agosto 2004 concernente «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella provincia autonoma di Trento; Considerato che per mero errore materiale, al comma 3 dell'articolo unico del sopracitato decreto, tra le varieta' di vite, da cui derivano le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine autorizzate all'arricchimento, e' stata indicata la varieta' «Pinot grigio» anziche' «Pinot bianco»; Ritenuto necessario doversi procedere alla rettifica del comma 3 dell'articolo unico del decreto ministeriale 18 agosto 2004 sopracitato, con la previsione della possibilita' dell'utilizzo della pratica di arricchimento per le denominazioni di origine dei vini spumanti derivanti dalle varieta' di vite «Pinot bianco» in luogo di «Pinot grigio»;
Decreta: Articolo unico
Il comma 3 dell'articolo unico del decreto ministeriale 19 agosto 2004, recante «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella provincia autonoma di Trento», e' sostituito per intero dal testo annesso al seguente decreto: «3. le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varieta' di vite di seguito indicate: Pinot bianco; Pinot nero; Chardonnay; Meunier. Esse debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale o saccarosio - per la tipologia Trento Spumante - e fatte salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 31 agosto 2004 Il direttore generale: Abate |
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