Gazzetta n. 213 del 10 settembre 2004 (vai al sommario) |
|
DECRETO-LEGGE 8 settembre 2004, n. 237 |
Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 ("Regolamento quadro"), entrato in vigore il 20 aprile 2004, recante principi generali per la creazione di un cielo unico europeo; Visto l'articolo 4 del predetto regolamento, con il quale si dispone, tra l'altro, che ogni Stato membro designi o istituisca uno o piu' autorita' nazionali di vigilanza che siano indipendenti dai fornitori dei servizi di navigazione aerea; Vista la normativa comunitaria e nazionale in materia di aviazione civile; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire un'amministrazione del trasporto aereo e della navigazione aerea piu' efficiente ed efficace, nonche' coerente con le determinazioni assunte in materia dalla Comunita' europea, provvedendo altresi' alla separazione dell'attivita' di vigilanza da quella di fornitura dei servizi di navigazione aerea; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della difesa e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.
Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonche' quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV s.p.a. assicura la conformita' degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonche' il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attivita' di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C. 3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Art. 1-bis (2) (( Disposizioni sulle gestioni aeroportuali
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualita' del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonche' le modalita' di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore. 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni gia' stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 2, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche. 4. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3. )) |
| Art. 1-ter (2) (( Esercizio della vigilanza 1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attivita' delle societa' affidatane delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del N inistro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio. )) |
| Art. 2 Fornitura dei servizi di navigazione aerea in ambito aeroportuale
1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e previo raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinario movimento degli aeromobili sui piazzali. 2. Il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l'ordinario movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attivita' di movimentazione degli aeromobili. 3. L'E.N.A.C., su proposta del gesto aeroportuale e sentiti gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1 e 2. 4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie all'E.N.A.C., ad ENAV s.p.a. ed agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonche' in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea. |
| Art. 3.
Soppressioni
1. All'articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, sono sopresse: a) alla lettera c) le parole: «, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamento impiegato»; b) alla lettera e) le parole: «, nonche' alla certificazione degli impianti». |
| Art. 3-bis (2) (( Controllo e divieto di partenza degli aeromobili 1. Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti: "Art. 801. - (Controllo degli aeromobili). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalita' e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente. Art. 802. - (Divieto di partenza). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonche' qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di' polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorita' competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale". )) |
| Art. 4.
Disposizioni attuative e finanziarie
1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato. 2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, sulla base del sistema tariffario di ENAV S.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 550/2004, gli importi corrispondenti ai costi delle attivita' di regolazione e certificazione inerenti alle funzioni da trasferire all'E.N.A.C.. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' e i tempi per il concreto esercizio, da parte dell'E.N.A.C., delle funzioni di autorita' nazionale di vigilanza. 3. In sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti previsti dal comma 2, l'E.N.A.C. puo' avvalersi del personale di ENAV s.p.a., con oneri a carico della societa' medesima alla quale il personale viene restituito al termine di detto utilizzo, in base ad accordo di servizio tra i due enti, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze. |
| Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta' ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Martino, Ministro della difesa Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
|
|
|