Gazzetta n. 211 del 8 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 16 luglio 2004 |
Riconoscimento, al sig. Battauz Patricio Roberto, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di parrucchiere. |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
Vista la domanda con la quale il sig. Battauz Patricio Roberto, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento, al fine dell'esercizio in Italia della attivita' di parrucchiere disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, del certificato di abilitazione commerciale rilasciato l'11 novembre 1997 dal comune di Rafaela, provincia di Santa Fe, (Repubblica Argentina), autorizzante l'esercizio dell'attivita' di parrucchiere nella Repubblica Argentina; Tenuto conto che in detto Paese tale attivita' non e' regolamentata e puo', pertanto, essere esercitata liberamente e legittimamente anche in assenza di titoli o requisiti formativi e professionali specifici; Tenuto conto che il suddetto sig. Battauz Patricio Roberto ha maturato nel Paese d'origine esperienza lavorativa dal 1° settembre 1992 al 24 agosto 1996 e successivamente dal 1° settembre 1997 al 30 ottobre 1998; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita o, alternativamente, con l'esercizio a tempo pieno della professione per la durata minima di due anni negli ultimi dieci anni; Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 26 maggio 2004, nell'ambito della quale e' stata valutata positivamente l'esperienza lavorativa maturata nel proprio Paese d'origine, e quella svolta in Italia a decorrere dal 15 novembre 2003; Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;
Decreta:
1. Al sig. Battauz Patricio Roberto, e' riconosciuto il certificato di abilitazione commerciale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si' ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza del titolo di studio prodotto. 2. Lo svolgimento delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189, e per il periodo di validita' del permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana. Roma, 16 luglio 2004 Il direttore generale: Goti |
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