Gazzetta n. 211 del 8 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 16 luglio 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Vereshchagina Valeria Vladimirovna, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vereshchagina Valeria Vladimirovna, cittadina Uzbeka, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiera conseguito in data 18 luglio 1986 a seguito di frequenza di apposito corso triennale professionale presso la scuola tecnico-professionale della citta' di Taskent (Repubblica Uzbeka) al fine dell'esercizio in Italia dell'attivita' di parrucchiere cosi' come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 26 maggio 2004, che ha ritenuta il titolo dell'interessata, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioe' ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attivita' di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;
Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra Vereshchagina Valeria Vladimirovna, cittadina Uzbeka, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza del titolo di studio prodotto.
2. Lo svolgimento delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' del permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2004
Il direttore generale: Goti
 
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