Gazzetta n. 211 del 8 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 agosto 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Dimitrova Koleva Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di giornalista.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;
Vista l'istanza della sig.ra Dimitrova Koleva Daniela, nata a Byala l'11 marzo 1977, cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di giornalista di cui e' in possesso, conseguito in Bulgaria, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di giornalista;
Considerato che l'istante ha conseguito il «Diploma za vishe obrazovanie-Baccelliere nella specialita' comunicazione di massa», conseguita presso la «Nuova Universita' Bulgara di Sofia» in data 9 settembre 1999, e' in possesso inoltre del «Diploma za vishe obrazovanie-dottore in gestione delle comunicazioni di massa» rilasciato dalla «Nuova Universita' Bulgara di Sofia» in data 9 settembre 2002;
Considerato che l'istante documenta esperienza professionale presso la «Bulgarian National Television» dal 1995 al 2001 e che attualmente lavora come corrispondente da Roma per la stessa emittente;
Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 aprile 2004;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di giornalista e quella di cui e' in possesso l'istante;
Preso atto che l'istante e' in possesso della carta d'identita' n. 82563 rilasciata in data 3 dicembre 2002, con validita' fino al 2 dicembre 2005, dal Ministero degli affari esteri-Corpo diplomatico, valido a tutti gli effetti di legge e che esime il titolare dall'obbligo del permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Dimitrova Koleva Daniela, nata a Byala l'11 marzo 1977, cittadina bulgara, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei Giornalisti professionisti e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale indicata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulla seguente materia: legislazione della stampa oltre al colloquio su deontologia professionale
Roma, 27 agosto 2004
p. Il direttore generale: Rettura
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti.
 
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