Gazzetta n. 211 del 8 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 27 agosto 2004 |
Riconoscimento, al sig. Untergassmair Georg, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Untergassmair Georg, nato a Brunico il 14 maggio 1973, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplom-Ingenieur Univ. (Dipl.Ing.Univ.)» conseguito presso la «Technische Universitat di Munchen» in data 4 novembre 1997; Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 aprile 2004; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata; Preso atto della documentazione professionale prodotta; Preso atto che l'istante ha presentato domanda per l'iscrizione nella sez. A - settori civile ambientale, industriale e dell'informazione; Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. A settore dell'informazione, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative. Per la richiesta di iscrizione nei settori industriale e civile ambientale si esprime parere sfavorevole in quanto per il settore civile ambientale si riscontra assenza di formazione specifica; per il settore industriale la formazione e' estremamente carente e non e' colmabile con misure compensative;
Decreta:
Al sig. Untergassmair Georg, nato a Brunico il 14 maggio 1973, cittadino italiano e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A dell'informazione. La domanda per i settori civile ambientale e industriale e' respinta. Roma, 27 agosto 2004 p. Il direttore generale: Rettura |
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