Gazzetta n. 211 del 8 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 agosto 2004
Riconoscimento, al sig. Untergassmair Georg, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Untergassmair Georg, nato a Brunico il 14 maggio 1973, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplom-Ingenieur Univ. (Dipl.Ing.Univ.)» conseguito presso la «Technische Universitat di Munchen» in data 4 novembre 1997;
Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 aprile 2004;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
Preso atto della documentazione professionale prodotta;
Preso atto che l'istante ha presentato domanda per l'iscrizione nella sez. A - settori civile ambientale, industriale e dell'informazione;
Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. A settore dell'informazione, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative. Per la richiesta di iscrizione nei settori industriale e civile ambientale si esprime parere sfavorevole in quanto per il settore civile ambientale si riscontra assenza di formazione specifica; per il settore industriale la formazione e' estremamente carente e non e' colmabile con misure compensative;

Decreta:

Al sig. Untergassmair Georg, nato a Brunico il 14 maggio 1973, cittadino italiano e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A dell'informazione. La domanda per i settori civile ambientale e industriale e' respinta.
Roma, 27 agosto 2004
p. Il direttore generale: Rettura
 
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