Gazzetta n. 211 del 8 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 agosto 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Mesquita de Souza Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Mesquita de Souza Daniela, nata a Rio de Janeiro il 15 maggio 1977, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di «Advogada» conseguito in Brasile, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Bachelerado em Direito», conseguito presso l'«Universidade Candido Mendes» in data 24 gennaio 2000 e della «Laurea specialistica in giurisprudenza», conseguita presso l'Universita' degli studi di Firenze in data 9 dicembre 2003;
Considerato inoltre che e' iscritta all'«Ordem dos Advogados do Brasil Secao do Estado do Rio de Janeiro» con il n. 122839, dal 13 gennaio 2004;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 25 maggio 2004;
Considerato che pur non essendoci differenze dal punto di vista della formazione accademica, sussistono invece differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e gli articoli 14 e 39 comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze in data 1° settembre 2000, rinnovato in data 12 novembre 2003, con scadenza l'11 dicembre 2004, per motivi di studio;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/92;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Mesquita de Souza Daniela, nata a Rio de Janeiro il 15 maggio 1977, cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002.
 
Art. 3.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 4.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 27 agosto 2004
p. Il direttore generale: Rettura
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 4) diritto processuale civile; 5) diritto processuale penale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una a scelta del candidato tra le nove materie sopra indicate oltre a deontologia e ordinamento forense. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 
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