Gazzetta n. 211 del 8 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 23 agosto 2004 |
Riconoscimento, alla sig.ra Demedyuk Mishunina Lyudmyla Oleksandrivna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Demedyuk Mishunina Lyudmyla Oleksandrivna, nata il 15 settembre 1961 a Chasiv Yar (Ucraina), cittadina ucraina diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere tecnologo conseguito in Ucraina presso l'Istituto Universitario del commercio sovietico di Donetsk (Ucraina) nel giugno 1985 ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare; Preso atto che il titolo cosi' conseguito, in base all'ordinamento ucraino, e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di tecnologa dell'alimentazione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Kiev nella nota datata 30 gennaio 2004; Considerato inoltre che la sig.ra Demedyuk Mishunina ha maturato ampia esperienza professionale dal 1985 al 2000 presso strutture ucraine di alimentazione pubblica come ingegnere - tecnologo dell'alimentazione e amministratore di mensa; Viste le determinazioni delle Conferenza di servizi nelle sedute del 27 aprile 2004 e del 25 maggio 2004; Sentito il parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei tecnologi alimentari nella nota in atti datata 23 maggio 2004; Rilevato che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare e l'iscrizione all'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 - e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la sig.ra Demedyuk Mishunina possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Pescara per motivi di lavoro subordinato in data 24 gennaio 2003, rinnovato in data 27 gennaio 2004 con validita' fino al 7 marzo 2006;
Decreta:
Alla sig.ra Demedyuk Mishunina Lyudmyla Oleksandrivna, nata il 15 settembre 1961 a Chasiv Yar (Ucraina), cittadina ucraina, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei tecnologi alimentari e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 23 agosto 2004 p. Il direttore generale: Rettura |
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