Gazzetta n. 211 del 8 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 23 agosto 2004 |
Riconoscimento, alla sig.ra Neme Maria Juliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Neme Maria Juliana, nata il 1° dicembre 1976 a Tucuman (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» conseguito in Argentina in data 2 dicembre 2003, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud de la Nacion» argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo»; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad del Salvador» di Buenos Aires in data 26 aprile 2002 e rilasciato il 10 giugno 2002; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2004; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 maggio 2004; Ritenuto che la sig.ra Neme abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Genova in data 17 giugno 2002, rinnovato in data 5 novembre 2002 con validita' fmo al 5 novembre 2004 per motivi familiari;
Decreta:
Alla sig.ra Neme Maria Juliana, nata il 1° dicembre 1976 a Tucuman (Argentina), cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione di «psicologo», fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. Roma, 23 agosto 2004 p. Il direttore generale: Rettura |
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