Gazzetta n. 211 del 8 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 agosto 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Neme Maria Juliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Neme Maria Juliana, nata il 1° dicembre 1976 a Tucuman (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» conseguito in Argentina in data 2 dicembre 2003, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud de la Nacion» argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad del Salvador» di Buenos Aires in data 26 aprile 2002 e rilasciato il 10 giugno 2002;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2004;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 maggio 2004;
Ritenuto che la sig.ra Neme abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Genova in data 17 giugno 2002, rinnovato in data 5 novembre 2002 con validita' fmo al 5 novembre 2004 per motivi familiari;

Decreta:

Alla sig.ra Neme Maria Juliana, nata il 1° dicembre 1976 a Tucuman (Argentina), cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione di «psicologo», fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 23 agosto 2004
p. Il direttore generale: Rettura
 
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