Gazzetta n. 211 del 8 settembre 2004 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 7 settembre 2004, n. 234 |
Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in ordine all'individuazione delle categorie di soggetti esonerati dalla prova preliminare del concorso per uditore giudiziario, anche in ottemperanza a pronunce della giustizia amministrativa, nonche' di prorogare conseguentemente il termine previsto dall'articolo 18 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al fine di consentire la riapertura dei termini di partecipazione ai bandi di concorso indetti nel corrente anno; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18, comma 1, le parole: "da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge"; b) all'articolo 22, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono, altresi', inclusi: a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense; b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e svolgono, da almeno tre anni, senza essere stati sanzionati disciplinarmente, le funzioni di magistrato onorario; c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche.". 2. Con decreto del Ministro della giustizia sono regolati gli effetti della disposizione di cui al comma 1, che si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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