Gazzetta n. 211 del 8 settembre 2004 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 6 settembre 2004, n. 233
Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse. Si riporta il titolo a seguito della modifica introdotta dalla L. 5 novembre 2004, n. 261: Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei (( conflitti di interessi. ))

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che per errore di coordinamento formale del testo della legge 20 luglio 2004, n. 215, il comma 1 dell'articolo 7, concernente le funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi, opera un riferimento normativo esterno all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, disposizione che in realta' risulta gia' abrogata dall'articolo 28, comma 1, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che lo stesso comma 1 omette di richiamare la legge 3 maggio 2004, n. 112;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere alla conseguente rettifica, al fine di garantire la piena operativita' della medesima legge;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare il contenuto del comma 2 dell'articolo 4 della medesima legge n. 215 del 2004, concernente l'abuso di posizione dominante, con il rinvio anche all'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112".
2. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: "legge 22 febbraio 2000, n. 28," sono inserite le seguenti: "e alla legge 3 maggio 2004, n. 112,".
3. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: "articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249," sono aggiunte le seguenti: "e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112".
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle
comunicazioni
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone