Gazzetta n. 211 del 8 settembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2004, n. 235
Regolamento recante modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente servizi di scorta per trasporti eccezionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
Visto l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e, in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocita' da rispettare, la necessita' o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice ovvero, qualora ricorrano le condizioni indicate dal comma 5, a cura degli organi che espletano i servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, del codice, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validita' delle autorizzazioni, le modalita' inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso.";
b) al comma 1, al secondo periodo le parole: "in modo da evitare la perdita di carico" sono sostituite dalle seguenti: "in modo da evitarne la perdita";
c) al comma 2, le parole: "con specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada" sono sostitute dalle seguenti: "con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, nel provvedimento di autorizzazione e' prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice:
a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B ovvero sulle altre strade extra urbane ad almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,50 m o di lunghezza fino a 35 m;
b) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4 m o lunghezza fino a 30 m.";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori indicati nel comma 4, nel provvedimento di autorizzazione e' prescritta la scorta a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice. Questi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del codice e secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, se ne ricorrono le condizioni, autorizzano l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto il percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a cura di uno dei soggetti indicati all'articolo 12, comma 3-bis, del codice ovvero impongono che la scorta da loro effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo articolo 12, comma 3-bis, del codice fissandone il numero e le modalita' di intervento,
secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma
6."; f) al comma 6 l'ultimo periodo e' soppresso;
g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'articolo 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilita' ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilita'. Il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalita' di
svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare
tecnico."; h) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per le scorte assicurate dalla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.";
i) il comma 14 e' sostituito dai seguenti:
"14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di cio' gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione.
14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attivita' ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della scorta.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 316



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo dell'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n.
190, recante "Delega al governo per la revisione delle
norme concernenti la disciplina della circolazione
stradale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del
28 giugno 1991, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'art. 1 il
Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per
l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice
della strada, con contestuale abrogazione del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari
incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari
concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute
nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali
in materia, fissando altresi' i criteri dell'uniforme
pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta
l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
conto di quanto gia' disposto in attuazione dell'art. 19
bis del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto
dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri
competenti per materia, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio
decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e
l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
investano la loro esclusiva competenza, nonche' norme
regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi,
compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome,
dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
competenze ad essi affidate. Potra' all'occorrenza essere
prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio
necessari per l'attuazione del codice della strada.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno
ispirarsi ai criteri della efficienza e produttivita'
dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento
delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione
della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed eliminando
in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 214, del 12 settembre 1988, e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;".
- Il testo dell'art. 12, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 1, comma
1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214, recante "Nuovo codice della strada" e pubblicato
Gazzetta Ufficiale n. 114, del 18 maggio 1992, supplemento
ordinario n. 74, e' il seguente:
"Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia
stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza e relativamente
alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli
enti locali;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti
al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici,
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione appartenente al Ministero
infrastrutture e dei trasporti e dal personale
dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia
di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero infrastrutture e dei trasporti,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere
c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale
abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali
e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento.".
- Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante:
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303,
del 28 dicembre 1992, riportato nelle note all'art. 1.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
come modificato dal regolamento qui pubblicato:
Art. 16 (Art. 10 Cod. Str.) (Provvedimento di
autorizzazione). - 1. Nel provvedimento di autorizzazione
sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la
tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della
circolazione e, in particolare, gli eventuali percorsi da
seguire o da evitare, i limiti di velocita' da rispettare,
la necessita' o meno della scorta tecnica da parte del
personale abilitato di cui all'art. 12, comma 3-bis, del
codice ovvero, qualora ricorrano le condizioni indicate dal
comma 5, a cura degli organi che espletano i servizi di
polizia stradale, di cui all'art. 12, comma 1, del codice,
gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di
non validita' delle autorizzazioni, le modalita' inerenti
la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del
complesso. Resta fermo che la sistemazione del carico deve
essere fatta in modo da evitarne la perdita ai sensi di
quanto previsto dall'art. 164 del codice. Il provvedimento
deve altresi' contenere prescrizione che, in caso di neve,
ghiaccio, nebbia o scarsa visibilita' sia diurna che
notturna, il veicolo debba essere tempestivamente
allontanato dalla sede stradale e condotto alla piu' vicina
area disponibile.
2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per
senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo
eccezionale avente larghezza superiore a quella della
corsia, nonche' sui tratti di strada in curva, ove il
trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della
corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso
unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata
con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico
ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da
effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'art. 12, commi 1
o 3-bis, del codice.
3. La scorta e' prescritta, qualora si verifichi anche
una sola delle seguenti condizioni:
a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m
per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in
larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non
sono eccezionali in larghezza;
b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto
eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di
marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento
planimetrico del percorso;
c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza
superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli
classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di
trasporto di carri ferroviari;
d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza
superiore a 25 m;
e) la velocita' consentita sia inferiore a 40 km/h
sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;
f) il carico presenti una sporgenza posteriore
superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;
g) il carico presenti una sporgenza anteriore
superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del
veicolo. Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che
rispettano tutti i limiti dell'art. 61 del codice, le
condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta
salva la verifica della condizione di cui alla lettera e).
4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, nel
provvedimento di autorizzazione e' prescritta la scorta
tecnica a cura del personale abilitato di cui all'art. 12,
comma 3-bis, del codice:
a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B
ovvero sulle altre strade extra urbane ad almeno due corsie
per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di
larghezza fino a 4,50 m o di lunghezza fino a 35 m;
b) sulle altre strade o tratti di strade diverse da
quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti
eccezionali di larghezza fino a 4 m o lunghezza fino a 30
m.
5. Quando le dimensioni del veicolo o trasporto
eccezionale eccedono i valori indicati nel comma 4, nel
provvedimento di autorizzazione e' prescritta la scorta a
cura degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12,
comma 1, del codice. Quesiti ai sensi dell'art. 10, comma
9, del codice e secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, se ne ricorrono le condizioni autorizzano
l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi per tutto
il percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a
cura di uno dei soggetti indicati all'art. 12, comma 3-bis,
del codice ovvero impongono che la scorta da loro
effettuata sia integrata con i soggetti indicati al
medesimo art. 12, comma 3-bis, del codice fissandone il
numero e le modalita' di intervento, secondo le
disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6.
6. Qualora l'impresa sia stata autorizzata ad eseguire
la scorta tecnica nel relativo provvedimento sono indicati:
il divieto, per gli incaricati della scorta, di porre in
atto segnalazioni e interventi diretti alla regolazione del
traffico, salvo quelli strettamente indispensabili posti in
essere, nei casi previsti dal comma 2, dal personale
abilitato a norma del presente comma; l'obbligo di
rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni circa
l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione, la condotta di guida dei veicoli di scorta.
La scorta tecnica puo' essere svolta direttamente da una
delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di
cui abbia la disponibilita' o puo' essere affidata a
imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono
essere munite di autorizzazione allo svolgimento del
servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della
scorta tecnica devono essere munite di apposita
abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le
modalita' per l'autorizzazione delle imprese allo
svolgimento del servizio di scorta tecnica e per
l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta
tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti
i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli
autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica e le
modalita' di svolgimento della stessa. L'autorizzazione
allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte
dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono
rilasciati da parte del Ministero dell'intero. Fino a
quando non siano attuati tutti gli adempimenti di cui al
presente comma, la scorta tecnica e' effettuata sulla base
delle disposizioni previgenti.
6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui
all'art. 28 del codice, possono effettuare la scorta
tecnica per i veicoli nella loro disponibilita' ed per i
trasporti di proprio interesse, utilizzando personale
dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilita'. Il
personale che effettua la scorta deve essere munito di
abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del
disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli
utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni
dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso
garantito il rispetto delle modalita' di svolgimento della
scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico.
7. Per le scorte assicurate dalla specialita' Polizia
stradale della Polizia di Stato, nel rispetto del
regolamento di amministrazione e di contabilita'
dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza, sono a
carico del richiedente le spese e gli oneri relativi,
fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale
scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del
trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere
d'arte avvenga in modo tale che non sia presente su
ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un
altro veicolo o trasporto eccezionale.
9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di
autorizzazione e' subordinata al pieno rispetto, durante il
transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente
imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle
disposizioni localmente in vigore.
10. Sulle autorizzazioni singole e multiple devono
essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il
giorno di effettuazione di ciascun viaggio e
l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua
scadenza deve essere restituita all'ente che ha rilasciato
l'autorizzazione stessa.
11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto
riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto
disposto all'art. 14, comma 3, prima dell'inizio del
viaggio devono essere comunicati per via telegrafica o
telefax all'ente rilasciante, i numeri delle targhe e gli
estremi del documento di circolazione del veicolo con cui
si inizia il viaggio.
12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta
iscritta sul documento di autorizzazione, e se la
comunicazione di cui al comma 11 non e' allegata al
documento stesso il trasporto eccezionale deve ritenersi
non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte
degli organi di polizia stradale, lo stesso e' soggetto a
tutte le conseguenze previste per la mancata
autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale e'
stata accertata l'inadempienza, l'autorizzazione deve
essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata.
13. I documenti di autorizzazione in originale, da
conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il
veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto
eccezionale e non devono essere in alcun modo manomesse,
pena l'immediata decadenza.
14. Sui documenti di autorizzazione devono essere
formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12, commi 1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le
accertate inadempienze alle prescrizioni imposte
nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della
strada, dalle quali consegue la sospensione della patente
fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I
predetti organi di polizia stradale informano di cio' gli
enti proprietari della strada e la segreteria del comitato
centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare
dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti restituire con
effetto immediato all'ente proprietario della strada
l'autorizzazione.
14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo
multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12, commi 1 o 3-bis, del codice che effettuano la
scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio
dell'attivita' ed immediatamente dopo la fine della stessa,
la data e l'ora di inizio e di fine della scorta.
15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi
costituiti da uno o piu' trattori con due o piu' rimorchi
puo' essere autorizzato, sempre che l'ammissibilita' alla
circolazione di tali complessi sia attestata da apposito
documento tecnico degli uffici competenti della Direzione
generale della M.C.T.C.
16. I trasporti eccezionali per massa possono essere
autorizzati soltanto nei limiti di massa massima,
complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale
risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione
generale della M.C.T.C., ovvero dalla carta di
circolazione, nonche', nei casi di complessi, con unita' il
cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.
17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 138, comma 2, del codice possono essere
stabilite con provvedimento del Ministro dei lavori
pubblici per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con
veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente
militare competente in accordo con l'ente proprietario,
ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con
veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della
Protezione civile in caso di emergenza.".
- Per il testo dell'art. 12, commi 1, 3-bis e 5 del
Nuovo codice della strada, vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 10, comma 9, del Nuovo codice
della strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1992, supplemento ordinario n. 74, e' il
seguente:
"9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta per volta
o per piu' transiti o per determinati periodi di tempo nei
limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel
provvedimento di autorizzazione possono essere imposti
percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della
polizia stradale o tecnica, secondo le modalita' e nei casi
stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta
della polizia stradale, questa, ove le condizioni di
traffico e la sicurezza stradale lo consentano, puo'
autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della
scorta tecnica, secondo le modalita' stabilite nel
regolamento.".
- Il testo dell'art. 28 del Nuovo codice della strada,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992, supplemento ordinario n. 74, e' il seguente:
"Art. 28 (Obbligo dei concessionari di determinati
servizi). - 1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di
filovie, di funivie, di teleferiche di linee elettriche e
telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi
di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua
potabile o di gas, nonche' quelli di servizi di fognature e
quelli dei servizi che interessano comunque le strade,
hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le
prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la
conservazione della strada e per la sicurezza della
circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a
servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono
comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono
indicate le modalita' di rilascio delle concessioni ed
autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di
deroga.
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilita' si
renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi
messe a disposizione dall'ente proprietario della strada,
le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel
comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto e'
a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le
modalita' per l'esecuzione dei lavori sono previamente
concordati tra le parti, contemperando i rispettivi
interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo
ingiustificato, il gestore del pubblico servizio e' tenuto
a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali
fissate nelle specifiche convenzioni.".
- Per il testo dell'art. 12, commi 2 e 3, del Nuovo
codice della strada, vedi note alle premesse.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone