Gazzetta n. 211 del 8 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 giugno 2004, n. 236
Regolamento recante attuazione della direttiva 2002/75/CE della Commissione in data 2 settembre 2002, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo», e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 18 concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari;
Vista la direttiva 2002/75 della Commissione adottata in data 2 settembre 2002 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonche' l'elenco dell'equipaggiamento inserito nell'allegato A;
Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi per facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli strumenti internazionali da esse richiamati;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 ottobre 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 9787 in data 26 maggio 2004;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e' modificato come segue:
a) Alla lettera d) la dicitura: «in vigore al 1° gennaio 2001» e' sostituita da: «di volta in volta in vigore».
b) Alla lettera q) la dicitura: «vigenti alla data del 1° gennaio 2001» e' sostituita da: «di volta in volta in vigore».
2. L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e' sostituito dall'allegato al presente regolamento.



AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1999, n. 407, recante: «Regolamento recante norme
di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative
all'equipaggiamento marittimo», e successive modifiche,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n.
263, cosi' recita:
«Art. 18 (Modifica e aggiornamento). - 1. Con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con i Ministri dell'ambiente, delle comunicazioni e
dell'interno, per le materie di rispettiva competenza sono
adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, le modifiche del presente
regolamento, che si rendono necessarie in attuazione di
nuove direttive comunitarie in materia, che concernono:
a) l'aggiornamento in dipendenza di successivi
emendamenti degli strumenti internazionali;
b) l'aggiornamento dell'allegato A, sia per
l'inserimento di nuovi equipaggiamenti che per il
trasferimento di equipaggiamenti fra gli allegati A.1 e
A.2;
c) l'aggiunta nell'allegato A.1 della possibilita' di
esecuzione di ulteriori moduli nella procedura di
valutazione della conformita' per gli equipaggiamenti
indicati nello stesso allegato;
d) l'aggiunta di altri organismi nella definizione di
«norme di prova» di cui all'art. 1, lettera q).».
- La Direttiva 2002/75/CE della Commissione del
2 settembre 2002 (Modifica della direttiva 96/98/CE del
Consiglio sull'equipaggiamento marittimo), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. L 254 del 23 settembre 2002.
- La direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 novembre 2002 (Modifica delle direttive in
materia di sicurezza marittima e di prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. L 324 del 29 novembre 2002.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 407/99, come modificato dal decreto qui pubblicato,
cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento s'intendono per:
a) "procedure di valutazione della conformita'": le
procedure descritte nell'art. 9 e nell'allegato B;
b) "equipaggiamento": l'equipaggiamento elencato
nell'allegato A.1 e A.2, che deve essere posto ed
utilizzato a bordo della nave ai sensi degli strumenti
internazionali di cui alla lettera e) o che puo' essere
posto ed utilizzato a bordo su base volontaria, per il
quale, secondo detti strumenti internazionali, e' richiesta
l'approvazione dell'amministrazione dello Stato di
bandiera;
c) "apparecchiature di radiocomunicazione":
apparecchiature richieste ai sensi del capitolo 4 della
convenzione di cui alla lettera d), punto 4, e apparecchi
radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di
salvataggio richiesti dalla regola III/ 6.2.1, radarfaro
SAR 9 GHz (SART) di cui alla regola III/6.2.2 e
radiogoniometro di cui alla regola V/12 (p) della medesima
convenzione;
d) "convenzioni internazionali".
1. la convenzione internazionale sulla linea di carico
del 1966 (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato
in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del
1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968, e
successivi emendamenti, di volta in volta in vigore;
2. La convenzione relativa alla prevenzione sulle
collisioni in mare del 1972 (COLREG), ratificata con legge
27 dicembre 1977, n. 1085, e successivi emendamenti, di
volta in volta in vigore;
3. La convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi del 1973 (MARPOL),
firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del
1978 e ratificata con la legge del 29 settembre 1980, n.
662, e, per quanto riguarda il protocollo, con la legge
4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il
2 ottobre 1983, e successivi emendamenti, di volta in volta
in vigore;
4. la convenzione internazionale per la salvaguardia
della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974
e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con
la legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il
successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi
emendamenti, di volta in volta in vigore;
e) "strumenti internazionali": le convenzioni
internazionali in materia di sicurezza della navigazione,
le risoluzioni e le circolari, dell'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), nonche' le norme di prova
internazionali pertinenti;
f) "marchio": il simbolo di cui all'art. 11 e
dell'allegato D;
g) "organismo notificato": un organismo designato ai
sensi dell'art. 7;
h) "equipaggiamento sistemato a bordo":
l'equipaggiamento installato, o collocato a bordo della
nave;
i) "certificati di sicurezza": i certificati
rilasciati alle navi secondo le convenzioni internazionali;
l) "nave": qualsiasi nave che rientra nel campo di
applicazione delle convenzioni internazionali, escluse le
navi da guerra;
m) "nave comunitaria": una nave i cui certificati di
sicurezza sono rilasciati dall'amministrazione per conto
degli Stati membri della Unione europea, secondo le
convenzioni internazionali. Sono esclusi i casi nei quali
l'amministrazione rilascia un certificato per una nave su
richiesta di una amministrazione di un paese terzo;
n) "nave nazionale": una nave iscritta nelle apposite
matricole o registri tenuti dalle autorita' periferiche;
o) "nave nuova": una nave la cui chiglia e' stata
imposta, o sia ad uno stadio di costruzione equivalente, a
partire dal 17 febbraio 1997; ai fini della presente
definizione per "stadio di costruzione equivalente" si
intende lo stadio in cui:
1. comincia una costruzione identificabile con una
determinata nave, oppure
2. l'assemblaggio di detta nave e' cominciato e ha
raggiunto almeno 50 tonnellate o, se tale valore e'
inferiore, l'1 per cento della massa prevista di tutto il
materiale strutturale;
p) "nave esistente": una nave che non sia una nave
nuova;
q) "norme di prova": le norme fissate da:
1 l'Organizzazione marittima internazionale (IMO),
2 l'Organizzazione internazionale per la
normalizzazione (ISO),
3 la Commissione elettrotecnica internazionale
(IEC),
4 il Comitato europeo di normalizzazione (CEN),
5 il Comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (CENELEC),
6. l'Istituto europeo per le norme di
telecomunicazione (ETSI), di volta in volta in vigore,
stabilite in conformita' alle convenzioni internazionali e
delle risoluzioni e circolari dell'IMO per definire metodi
di prova e risultati delle prove, nelle forme indicate
nell'allegato A;
r) "approvazione CE del tipo": la procedura per la
valutazione dell'equipaggiamento prodotto secondo le
apposite norme di prova e il rilascio del relativo
certificato;
s) "Ministero dei trasporti e della navigazione": il
Ministero dei trasporti e della navigazione, Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
t) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e
della navigazione, per l'equipaggiamento di sicurezza
prescritto dalle convenzioni di cui alla lettera d), punti
1, 2 e 4; il Ministero dell'ambiente, per l'equipaggiamento
prescritto dalla convenzione di cui alla lettera d), punto
3; il Ministero delle comunicazioni per gli apparati di
radiocomunicazione di cui alla lettera c);
u) "autorita' periferiche": le autorita' marittime in
conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'art. 17
del regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, recante
approvazione del codice della navigazione.».



 
Art. 2.

1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento, fabbricato anteriormente alla data del 23 marzo 2003, puo' essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformita' alle procedure di approvazione del tipo in vigore prima del 2 settembre 2002.
2. L'equipaggiamento inserito nell'allegato A.1, sezioni 4 e 5 al presente regolamento, recante il marchio e fabbricato anteriormente alla data del 23 marzo 2003, puo' essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale entro i due anni successivi alla data del 23 marzo 2003.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 giugno 2004

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri

Il Ministro dell'interno
Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 315
 
----> Vedere allegato da pag. 7 a pag. 54 <----
 
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