Gazzetta n. 210 del 7 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 7 maggio 2004 |
Sospensione del decreto ministeriale del 16 ottobre 2003, relativo alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Vista la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione; Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 che ha recepito la decisione della Commissione 2003/308/CE relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva; Vista l'ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle Comunita' europee del 5 agosto 2003, causa T-158/03 R Industrias Quimicas del Valles SA/Commissione, che ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, concernente la non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva; Considerato che l'impresa Industrias Quimicas del Valles SA ha proposto, conformemente agli articoli 225 CE e 57, secondo comma, dello statuto della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle Comunita' europee del 5 agosto 2003, causa T-158/03 R Industrias Quimicas del Valles SA/Commissione; Vista l'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia N. C-365/03 P (R) del 21 ottobre 2003 che ha disposto l'annullamento dell'ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle Comunita' europee del 5 agosto 2003, causa T-158/03 R Industrias Quimicas del Valles SA/Commissione e la sospensione dell'esecuzione della decisione Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, concernente la non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva; Vista la comunicazione della Commissione europea del 27 ottobre 2003 che invita gli Stati membri a sospendere le procedure di recepimento della decisione della Commissione 2003/308/CE;
Decreta:
E' sospeso il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 che ha recepito la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, concernente la non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attesa della pronuncia definitiva della sentenza del tribunale di primo grado delle Comunita' europee nella causa T-158/03. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2004 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Sanita', foglio n. 16 |
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