Gazzetta n. 210 del 7 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 16 ottobre 2003 |
Non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Vista la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione; Visto in particolare il punto 7 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil; Considerato che ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil deve essere il piu' breve possibile e comunque non superiore a diciotto mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1. 1. La sostanza attiva metalaxil non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991. |
| Art. 2. 1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil, elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate a partire dal 2 novembre 2003. |
| Art. 3. 1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil e' consentita fino al 1° novembre 2004. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 2003 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2003 Ufficio di controllo preventivo dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 119 |
| Allegato
PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA METALAXIL
----> Vedere immagine a pag. 14 <---- |
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