Gazzetta n. 210 del 7 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 agosto 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Grne Petra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 CE che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti;
Vista l'istanza della sig.ra Grne Petra, nata a Werl il 21 settembre 1961, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich Anerkannte Sozialabeiterin» conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «DiplomSozialarbeiterin» conseguito presso l'«Fachhochschule Munster» il 4 luglio 1985;
Considerato che l'istante e' in possesso dell'«Urkunde» di «Staatlich Anerkannte Sozialarbeiterin» rilasciato dal «Prufungskommission fur die berufspraktische» in data 31 ottobre 1986;
Preso atto dell'esperienza professionale in atti documentata;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) metodologia e modelli del servizio per interventi complessi; 2) metodologia e modelli del servizio sociale per la programmazione; 3) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento per un periodo di un anno;
Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 maggio 2004;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria, in atti allegato;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Grne Petra, nata a Werl il 21 settembre 1961 cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) metodologia e modelli del servizio per interventi complessi; 2) metodologia e modelli del servizio sociale per la programmazione; 3) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 27 agosto 2004
p. Il direttore generale: Rettura
 
Allegato A
A) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
B) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
C) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
D) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. A.
E) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un assistente sociale specialista, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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