Gazzetta n. 210 del 7 settembre 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 25 agosto 2004, n. 232 |
Proroga del termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 15 maggio 2003, n. 107, entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti deve concludere i propri lavori, e' prorogato fino al termine della XIV legislatura. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4993):
Presentato dall'on.le Carli ed altri il 12 maggio 2004; Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 maggio 2004 con parere delle commissioni I e IV; Esaminato dalla II commissione il 25 e 26 maggio 2004; 1° e 6 luglio 2004; Esaminato in aula il 7 luglio 2004 e approvato il 15 luglio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 3047):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 21 luglio 2004 con parere della commissione 1ª; Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 29 luglio 2004; Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 2ª e 4ª, in sede deliberante, il 3 agosto 2004 con parere della commissione 1ª; Esaminato dalle commissioni riunite, in sede deliberante ed approvato il 3 agosto 2004.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicata e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 15 maggio 2003, n. 107 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti), e' il seguente: Art. 2.
Omissis
"4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte.".
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